RISPARMIO ENERGETICO
    Normativa Europea
    Normativa Italiana
    DECRETO 192 + 311 + Allegati
    Decreti Attuativi 192
    Decreto Legislativo 115/2008
    Regione Veneto
    Pubblica Amministrazione
    Energy Manager
    PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione)
      Registro APE Regione Veneto
      Tempistica
      Notai
      Commenti
    Tabelle e Utilità
    Strumenti Operativi
    Involucro Edilizio
    Detrazioni Fiscali
    Finanziamenti Fondo Rotativo
    Incentivi 2010 (chiuso)
    Conto Termico 2013
    Controllo Impianti Termici
    Legislazione
    Documenti da scaricare

Attestato di qualificazione energetica AQE e Attestato di certificazione energetica ACE

Il Decreto Legislativo 29/12/2006 n.311, entrato in vigore il 2.2.2007, ha introdotto l’attestato di qualificazione energetica AQE aggiungendosi e solo in alcuni casi sostituendosi all’attestato di certificazione energetica ACE.

L’AQE è un documento prodotto dal costruttore unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere al progetto, al momento di richiesta dell’agibilità dell’edificio. Senza questo attestato, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo, recita il decreto 311.

L’AQE ha funzioni di controllo, che non vengono meno, con l’introduzione dell’ACE.

L’AQE rimane, con la sua funzione di controllo nell’iter delle pratiche edilizie, e potrà anche essere richiesto, al di fuori di queste, da qualsiasi interessato per semplificare il rilascio dell’altro attestato, quello di certificazione ACE.

L'ACE ha tutt’altro scopo, e cioè quello di portare a conoscenza dell’acquirente immobiliare il consumo energetico dell’edificio e gli eventuali suggerimenti per migliorarlo; dunque, uno scopo informativo, così da consentire all’eventuale acquirente dell’immobile di valutare e confrontare la prestazione energetica di un edificio con l’altro.

Con l'uscita delle linee guida, l’AQE  può sostituire l'ACE,  ai fini dell’obbligo di allegazione agli atti fino al 29.06.2010.

L’AQE è redatto da un professionista privato abilitato - meglio se dello specifico campo termotecnica (ossia ingegnere o perito industriale termotecnico) – non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, ed asseverato (senza una particolare formula) dal direttore dei lavori circa la veridicità del suo contenuto. Quest’ultimo requisito si richiede unicamente per gli edifici di recente costruzione o ristrutturazione, per i quali soltanto è rintracciabile un direttore di fine lavori.

L'ACE dovrà essere rilasciato da persone (od organismi) a ciò espressamente abilitati, estranei alla proprietà, ha validità di dieci anni dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.

Due diversi attestati, quindi, con scopo, soggetti emittenti e durata diversi. E la legge impone l’obbligo di specificare di quale dei due si tratta sul frontespizio dell’attestato.

 

Tempistica obbligo di certificazione

data

Tipo di intervento

8 ottobre 2006

edifici nuovi, ampliamenti > 20% e ristrutturazioni > 1000 mq (qualora la domanda sia stata presentata al protocollo del Comune dopo l' 8.10.2005)
1 luglio 2007 trasferimenti a titolo oneroso di interi immobili > 1000 mq
1 luglio 2008

trasferimenti a titolo oneroso di interi immobili fino a 1000 mq

1 luglio 2009 trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari
1 gennaio 2007 tutti gli edifici o le unità immobiliari che accedono a incentivi o sgravi fiscali
1 gennaio 2007 tutti gli edifici pubblici che stipulano o rinnovano contratti di gestione dell'impianto termico o di climatizzazione (obbligo entro i primi 6 mesi del contratto)

 

home page     link esterni     contatti     area riservata     scrivi     stampa la pagina
info@cornaviera.it
0,0762