VIGILANZA E SANZIONI
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La vigilanza urbanistico edilizia è esercitata ... dai vicini. 
Se non ci fossero i vicini, non ci sarebbero abusi  ;-)


Introduzione Più che un abuso edilizio molto bene mascherato, un'opera d'arte

Quando viene accertata l'esecuzione di opere in assenza o in difformità del titolo edilizio viene avviata, da parte del Comune, una procedura avente lo scopo di sanzionare e reprimere l'abuso, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
La materia è regolata da normativa statale e regionale
La normativa statale di riferimento è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE) al TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, artt. dal n. 27 al n. 51.
La normativa regionale di riferimento è la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 - Norme per l'assetto e l'uso del territorio - Capo III Controllo dell'attività, articoli dal n. 89 al n. 97 e la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, art. 30 (ex art. 98 e art. 69 della LR 61/85).
Tali leggi si occupano di vigilanza in caso di abuso o irregolarità commesse dal privato nei confronti dalla pubblica amministrazione ma anche dell'annullamento di provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi.
In tale caso la vigilanza è attribuita alla Amministrazione Provinciale.

 

 

Tipi di infrazione e normativa  di riferimento

Tipo di infrazione

DPR 380/2001

Precedenti riferimenti normativi
 L. n. 47/85   -   L.R. n. 61/85

demolizione immediata art. 27 art. 4  art. 91
lottizzazione abusiva art. 30  art. 18  art. 91
in assenza del permesso di costruire art. 31  art. 7  art. 92

in totale difformità dal permesso di costruire

art. 31  art. 7  art. 92

con varianti essenziali al permesso di costruire

art. 31 

art. 7  art. 92

ristrutturazione edilizia 

art. 33  art. 9  art. 93

in parziale difformità dal permesso di costruire 

art. 34  art. 12  art. 93

su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

art. 35 

art. 14 

art. 95

in assenza in totale difformità in parziale difformità dalla D.I.A.
(commi 1 e 2 dell’art. 22 D.P.R. 380/01)

art. 37

art. 10 e art. 2 c.60 L. 662/96 

art. 94
permesso annullato

art. 38 

art. 11 

art. 96

 

N.B.: Per tutte le violazioni eseguite in ambito sottoposto a vincolo ambientale e/o architettonico deve tenersi conto anche di quanto disposto dalla normativa di cui al ”Codice dei beni culturali e del paesaggio”, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

 

 

 

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