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finanziaria 2008
Le
agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici. Sintesi delle misure per la casa e il risparmio energetico.
La Finanziaria 2008
Legge dello Stato 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
Gazzetta ufficiale 28/12/2007 n. 300
Proroga detrazione Irpef 55% riqualificazione energetica
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
La detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o
parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute
entro il 31 dicembre 2009.
Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della
Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
Correzione Tabella trasmittanza
La Tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria
2007, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio
2007 al 31dicembre 2007, dalla tabella corretta.
Zona climatica
|
Strutture opache
verticali
|
Strutture opache orizzontali
|
Finestre
comprensive
di infissi |
Coperture |
Pavimenti |
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0.42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
N.B. Per interventi nel 2008 questa tabella è
superata. Vedi D.M. 11.03.2008
Detrazione del 55% anche per la sostituzione di caldaie non a
condensazione
La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o
parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro
il 31 dicembre 2009.
Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e
installazione pannelli solari
Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria
2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli
solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1,
comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di
qualificazione energetica.
I valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i
valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, sono
definiti con Decreto 11 marzo 2008.
Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di
quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a
scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.
Riduzione ICI per chi installa impianti da fonte rinnovabile
Trova conferma la norma che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009,
un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di
installare impianti da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica
e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità
immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre
anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre
tipologie di fonti rinnovabili.
Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico
dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel
regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve
essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna
unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non
inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Proroga detrazione Irpef 36% ristrutturazioni e Iva agevolata 10%
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle
spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme
restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio
2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio
2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni
ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
Quest’ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.
Quadro riepilogativo
Intervento e
detrazioni
da 3 a 10 quote annuali |
Prestazioni o
requisiti di risparmio energetico |
Adempimenti (1) |
Riqualificazione energetica globale di
edifici esistenti
(art. 1, c. 344, L. 296/2006)
Detrazione massima:
100.000 euro
|
Rispetto dei valori limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20%, in relazione ai valori definiti con D.M.
11 marzo 2008 |
Documenti da acquisire:
- Asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa
Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa |
Interventi sull’involucro degli
edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali
(art. 1, c. 345, L. 296/2006)
Detrazione massima:
60.000 euro
|
Rispetto dei valori di trasmittanza
termica U, definiti con D.M. 11 marzo 2008 |
Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa
Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa |
Interventi sull’involucro degli
edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti la
sostituzione di finestre, comprensive di infissi
(art. 1, c. 345, L. 296/2006)
Detrazione massima:
60.000 euro |
Rispetto dei valori di trasmittanza
termica U, definiti con D.M. 11 marzo 2008 |
Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE (non richiesta se l’intervento riguarda singole unità
immobiliari)
- scheda informativa
Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine lavori)
-ACE/AQE (quando richiesta)
- scheda informativa |
Interventi sull’involucro degli edifici esistenti,
sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
orizzontali
(coperture e pavimenti - art. 1, c. 345, L.
296/2006
Detrazione massima:
60.000 euro
|
- 1° gen. 2007 - 31 dic. 2007: Rispetto dei valori
trasmittanza termica U, definiti nella nuova tabella 3, allegata alla
legge 296/2006 (art. 1, comma 23, legge 244/2007)
- 1°gen. 2008 - 31 dic. 2010: Rispetto dei valori
di trasmittanza termica U, definiti con D.M. 11
marzo 2008
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Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa
Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa |
Installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali .....
(art. 1, c. 346, L. 296/2006)
Detrazione massima:
60.000 euro
|
Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall’art.
8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M. 26-10-2007
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Documenti da acquisire:
- asseverazione
- scheda informativa
Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine lavori)
- scheda informativa |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione(2) e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
(art. 1, c. 347, L. 296/2006)
Detrazione massima:
30.000 euro
|
Rispetto delle caratteristiche tecniche
previste dall’art. 8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M.
26-10-2007 |
Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa
Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia
(art. 1, c. 286, L. 244/2007)
Detrazione massima:
30.000 euro
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Rinvio alle misure e alle condizioni
previste dall’art. 1, comma 347, della legge 296/2006 30.000 euro
da 3 a 10 quote annuali di pari importo |
Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa
Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa |
(1) I soggetti interessati all’agevolazione devono conservare
tutta la documentazione acquisita, comprensiva delle fatture relative alle spese
sostenute. I soggetti non titolari di reddito d’impresa, che hanno l’obbligo
di pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale, devono conservare
anche la ricevuta del bonifico effettuato.
(2) L’art. 1, commi 20-21, della legge 244/2007 estende la
detrazione del 55% per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2009 per la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti
di climatizzazione non a condensazione,
le cui modalità applicative verranno definite con Decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze.
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