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finanziaria 2008

Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.  Sintesi delle misure per la casa e il risparmio energetico


La Finanziaria 2008

Legge dello Stato 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Gazzetta ufficiale 28/12/2007 n. 300

 

Proroga detrazione Irpef 55% riqualificazione energetica
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
La detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
 

Correzione Tabella trasmittanza
La Tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007 al 31dicembre 2007, dalla tabella corretta.

Zona climatica 

Strutture opache
verticali 

Strutture opache orizzontali

Finestre comprensive
 di infissi

Coperture

Pavimenti

A

0,72 0,42  0,74 5,0
B 0,54  0,42  0,55 3,6
C 0,46  0.42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37  0,32  0,38 2,5
F 0,35  0,31  0,36 2,2

N.B. Per interventi nel 2008 questa tabella è superata. Vedi D.M. 11.03.2008

Detrazione del 55% anche per la sostituzione di caldaie non a condensazione
La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009.

Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari
Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
I valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, sono definiti con Decreto 11 marzo 2008.
Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

Riduzione ICI per chi installa impianti da fonte rinnovabile
Trova conferma la norma che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.


 

Proroga detrazione Irpef 36% ristrutturazioni e Iva agevolata 10%
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
Quest’ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.


 

Quadro riepilogativo

Intervento e detrazioni 
da 3 a 10 quote annuali 
Prestazioni o requisiti di risparmio energetico Adempimenti (1)
Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti
(art. 1, c. 344, L. 296/2006)

Detrazione massima: 
100.000 euro

Rispetto dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, in relazione ai valori definiti con D.M. 11 marzo 2008

Documenti da acquisire:
- Asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa

Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine  lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali
(art. 1, c. 345, L. 296/2006)

Detrazione massima: 
60.000 euro

Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. 11 marzo 2008

Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa

Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine  lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti la sostituzione di finestre, comprensive di infissi
(art. 1, c. 345, L. 296/2006)

Detrazione massima: 
60.000 euro

Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. 11 marzo 2008

Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE (non richiesta se l’intervento riguarda singole unità immobiliari)
- scheda informativa

Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine  lavori)
-ACE/AQE (quando richiesta)
- scheda informativa

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali
 
(coperture e pavimenti - art. 1, c. 345, L. 296/2006

Detrazione massima: 
60.000 euro

- 1° gen. 2007 - 31 dic. 2007: Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti nella nuova tabella 3, allegata alla legge 296/2006 (art. 1, comma 23, legge 244/2007)

- 1°gen. 2008 - 31 dic. 2010: Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. 11 marzo 2008

 

Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa

Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine  lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali .....
(art. 1, c. 346, L. 296/2006)

Detrazione massima: 
60.000 euro

Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall’art. 8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M. 26-10-2007

 

Documenti da acquisire:
- asseverazione
- scheda informativa

Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine  lavori)

- scheda informativa

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione(2) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
 (art. 1, c. 347, L. 296/2006)

Detrazione massima: 
30.000 euro

Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall’art. 8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M. 26-10-2007

Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa

Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine  lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
(art. 1, c. 286, L. 244/2007)

Detrazione massima: 
30.000 euro

Rinvio alle misure e alle condizioni previste dall’art. 1, comma 347, della legge 296/2006 30.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo

Documenti da acquisire:
- asseverazione
-ACE/AQE
- scheda informativa

Documenti da inviare:
(entro 60 gg. dalla fine  lavori)
-ACE/AQE
- scheda informativa

(1) I soggetti interessati all’agevolazione devono conservare tutta la documentazione acquisita, comprensiva delle fatture relative alle spese sostenute. I soggetti non titolari di reddito d’impresa, che hanno l’obbligo di pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale, devono conservare anche la ricevuta del bonifico effettuato.

(2) L’art. 1, commi 20-21, della legge 244/2007 estende la detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione non a condensazione, le cui modalità applicative verranno definite con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

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