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ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA

ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA 
ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE
Art. 34 - D.P.R. 308/01 - 

Nel caso l'intervento abusivo risulti  in contrasto con la disciplina urbanistica ma non sia demolibile senza pregiudizio della parte conforme va applicata una sanzione pecuniaria senza quindi il rilascio del permesso in sanatoria.

Il titolare, il committente, il costruttore il direttore dei lavori sono espressamente indicati dall’art. 29 del DPR 380/01 come “tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie”. Invero, nei casi di vecchi abusi, non sono figure facilmente individuabili e pertanto, secondo giurisprudenza prevalente, risponde l’attuale proprietario dell’immobile.


SCHEMA 

 COMUNE DI ……………………

Provincia di Belluno

Prot.  ……………..                                                                            data, ………………….
Ord. n. …………….

  

Ordinanza di pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione delle opere edilizie abusive, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del DPR 6/6/2001 n. 380, eseguite in parziale difformità da licenza/concessione/permesso/superDIA nell’immobile sito in (indicare l’esatta ubicazione dell’abuso).

Ai Sigg. 
committente (responsabile dell’abuso)
proprietario
titolare del permesso (quando si tratti di persona diversa dai primi due)
assuntore
direttore dei lavori

Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio

Premesso che la Polizia Municipale e/o l’Ufficio Tecnico Comunale ha/hanno accertato, giusto rapporto n....... redatto in data ........, che sono stati eseguiti interventi consistenti nella ....(indicare l’intervento con la massima precisione, sulla base di quanto rilevato nel rapporto), nell’immobile sito ... (indicare esatta ubicazione lavori), abusivi in quanto realizzati in parziale difformità da licenza/concessione/permesso/superDIA (indicare gli estremi del titolo);

[capoverso eventuale nel caso in cui nel procedimento repressivo derivi dall’esame di una domanda di sanatoria o condono edilizio]

Rilevato che dagli atti della domanda di sanatoria n. ............  presentata in data ............  ai sensi ............ , in virtù del provvedimento di diniego prot. n. ............  in data ............  risulta che ............  (indicare l’intervento non sanato e la sua ubicazione sulla base delle risultanze istruttorie);

[capoverso eventuale nel caso in cui sia stata precedentemente adottata ordinanza di sospensione dei lavori]

Rilevato che per tali interventi, in corso di esecuzione al momento dell’accertamento, è stata adottata ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. ............  in data ............ ;

Preso atto dell’istruttoria tecnica d’ufficio del ............... dalla quale si rileva che:

  • l’intervento in questione è in contrasto con la normativa urbanistica vigente ed adottata per   (Indicare dettagliatamente i rilevati motivi di contrasto con la normativa urbanistico/edilizia vigente) e pertanto non può essere suscettibile di sanatoria;

  • l’intervento realizzato non può essere demolito senza pregiudizio della parte conforme in quanto ...( Tale valutazione può essere anche assunta da apposita perizia (redatta da tecnico abilitato) prodotta dall’interessato e comunque richiamata in istruttoria. Il pregiudizio rilevato può essere di diverso ordine: oltre che statico e funzionale, anche di tipo estetico, compositivo, ...)

[capoverso eventuale qualora la normativa regionale imponga l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia]

Acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, espressasi in data ......... favorevole all’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione delle opere in quanto ................ (riportare le motivazioni);

Viste le previsioni l’art. 34 del DPR 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare quelle di cui al comma 2   (Citare anche l’eventuale normativa regionale);

Visto che, secondo la predetta norma, la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per le opere adibite ad uso residenziale deve essere determinata in base ai parametri fissati dalla Legge 27 luglio 1978 n. 392, e quindi:

- viene applicata ad una superficie convenzionale individuata in mq. ……...;

- l’ammontare del costo di produzione viene quantificato con il rispetto dei coefficienti correttivi e costituisce base per l’irrogazione della prevista sanzione (pari al doppio del valore stesso);

[capoversi per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale]

Visto che, secondo la predetta norma, la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale deve essere determinata a cura dell’Agenzia del Territorio ed alla stessa è stata quindi richiesta tale valutazione;

Constatato che è pervenuta, con nota n. ............  del ............ , da parte dell’Agenzia

del Territorio di ............ , la determinazione dell’aumento del valore venale dell’immobile

conseguente alla realizzazione delle opere, il cui ammontare è stato fissato in €. ............ 

(come si evince dall’allegato atto);

ORDINA

ai nominati in indirizzo di pagare a titolo di sanzione pecuniaria, in alternativa alla demolizione ed alla rimessa in pristino delle opere abusive sopradescritte, la somma determinata secondo l’allegato prospetto (che costruisce parte integrante del presente atto) dell’ammontare pari a €. ....................

Tale importo dovrà essere versato entro ........... giorni dal ricevimento della presente ordinanza, scegliendo una delle seguenti modalità:

1. versamento diretto presso................. che su esibizione della presente eseguirà la riscossione;

2. bonifico bancario per l’importo totale a favore di ................................. indicando la seguente causale: ...............................

La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere fatta pervenire, entro lo stesso termine di gg .... a .......

Trascorso il termine sopra indicato, senza che sia stato provveduto al pagamento, si procederà alla riscossione della somma dovuta, ai sensi di .............

Si fa presente infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o,in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto stesso.

                                                Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio
                                                        (indicare nominativo)


RIFERIMENTI NORMATIVI

 L.R. 61/85 - Art. 93 - Sanzioni amministrative per interventi in parziale difformità e per ristrutturazioni abusive.

Le opere conseguenti a interventi in parziale difformità dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, ovvero quelle conseguenti a interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, quando siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, e adottata, per la parte difforme sono demolite ovvero rimosse in modo da rendere gli edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi a cura e spese dei responsabili dell’abuso, oppure, nel caso in cui ciò non possa essere fatto senza pregiudizio della parte conforme, sono soggette a una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di produzione della parte realizzata in difformità, determinato ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall’Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio e, fino alla sua entrata in funzione, dall’Ufficio Tecnico Erariale per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale.
Il provvedimento di demolizione o di irrogazione delle sanzioni è emanato dal Sindaco, rispettivamente con ordinanza o con ingiunzione, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
L’ordinanza o l’ingiunzione del Sindaco deve contenere un termine, comunque non superiore a 120 giorni, per la demolizione o per il pagamento e deve essere notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91. Il termine è prorogabile ai sensi del quinto comma dell’articolo 92.
Qualora gli interventi di ristrutturazione abusiva, di cui al primo comma, siano eseguiti su immobili vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, di cui al primo comma siano stati eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all'autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.
É comunque dovuto il contributo di concessione, di cui all’articolo 81, o il suo conguaglio.

 

D.P.R. 308/01 - Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

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