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ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA

ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA

Nel caso l'intervento abusivo venga qualificato come eseguito in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività va applicata esclusivamente una sanzione pecuniaria. 
Ad eccezione della Super DIA di cui all'art. 22 comma 3 DPR 380/01, sono escluse le sanzioni penali e ripristinatorie.
Il responsabile dell'abuso può presentare una DIA in sanatoria nel caso di conformità (comma 4).  
L'art. 37 del DPR 380/01 non fa distinzione tra intervento conforme e non conforme.
Normalmente, trattandosi di interventi minori, la sanzione pecuniaria viene applicata nella misura minima.
Nei casi più consistenti, il Responsabile del Servizio può aumentare la sanzione, applicando il doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile.
La sanzione pecuniaria è prevista anche per altre tipologie di abuso.

Il titolare, il committente, il costruttore il direttore dei lavori sono espressamente indicati dall’art. 29 del DPR 380/01 come “tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie”. Invero, nei casi di vecchi abusi, non sono figure facilmente individuabili e pertanto, secondo giurisprudenza prevalente, risponde l’attuale proprietario dell’immobile

 


SCHEMA 

 

 COMUNE DI ……………………

Provincia di Belluno

Prot.  ……………..                                                                            data, ………………….
Ord. n. …………….

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             VISTO il verbale di accertamento in data ........... dell’ufficio tecnico comunale e/o dell’ufficio vigili urbani dai quali risulta che la Ditta: ..............., ha eseguito in assenza/difformità della prescritta denuncia inizio attività come previsto dall’art. 22 comma 1 del D.P.R. 380/01, le opere di .........  in località ..............., su terreno catastalmente individuato al ............; 

            VISTO l’art. 37, comma 1 del D.P.R. 380/01 che prevede per gli interventi eseguiti  assenza/difformità della Denuncia Inizio Attività   una sanzione pecuniaria  pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro; 

           VISTO il  D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, art.37 
            VISTA la L.R. 27.6.1985, n. 61, art. 94;
 

            TUTTO ciò premesso, 

O R D I N A

alle condizioni di cui in premessa,  alla Ditta ..................., ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. 380/01, il pagamento di 516 euro a titolo di sanzione amministrativa per l’esecuzione dei lavori di ..................  in località ..................................., su terreno catastalmente individuato al ................ in assenza/difformità della denuncia inizio attività così come prescritto 22 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

            La somma dovrà essere versata entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente al Comune tramite la tesoreria comunale presso l’Agenzia ..........................................., avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge.

            Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della vigente normativa.

    

                                            Il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio
                                                                  

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 61/85 - Art. 94 - Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in difformità dall’autorizzazione o in assenza della relazione.

Le opere conseguenti a interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione edilizia, anche tacitamente assentita, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse come valutato dall’Ufficio Tecnico Comunale, e comunque in misura non inferiore a L. 500.000. In caso di richiesta dell’autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima.
Qualora le opere abusive siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.
Quando le opere abusive consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell’abuso e irroga una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente, siano eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all’autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma.
Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.
Il mancato invio della relazione per le opere interne di cui al secondo comma dell’articolo 76, quando non costituisca una violazione più grave, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
I provvedimenti di cui al presente articolo, sono adottati mediante ordinanza del Sindaco, notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91. 

 

 D.P.R. 308/01 - Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.

 

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