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AVVIO DEL PROCEDIMENTO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L’avvio del procedimento è un atto indispensabile da notificare prima di eseguire il sopralluogo, qualora non sussistano esigenze di celerità, valutati dal responsabile del servizio

Se a seguito sopralluogo non emergono abusività, il procedimento va chiuso. 
Vedi documento: Chiusura del Procedimento.


SCHEMA

COMUNE DI ……………………
Provincia di Belluno

Prot. ………….                                                                                                    Lì,
Pr.  ………….

OGGETTO:  Comunicazione inizio del procedimento per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,– art. 89 della L.R. 27.6.1985 n. 61, Regolamento Edilizio, Legge 7.8.1990 n. 241) a carico di  nome e cognome

 

NOTIFICA       

                                                                 A Tutti gli Interessati
                                                                                Loro sedi

 

            Si comunica che l’istruttore tecnico nome e cognome e (eventualmente) il vigile istruttore nome e cognome, inizieranno una istruttoria del procedimento per la verifica di eventuali violazioni alle norme in materia urbanistica, relativamente alla realizzazione di Oggetto presunto abuso in questo Comune al Fg.….. Mapp. … in località ………………., che si articolerà sia in attività di indagine interna agli Uffici, sia in una attività esterna di sopralluogo.

             Si ricorda, ai sensi e agli effetti dell’art. 10, lett. A e B, Legge 241/90, che ha la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di depositare eventuali memorie scritte e documenti entro e non oltre (fino a 30)  giorni dalla data di notifica.

             Si informa che il responsabile del procedimento è il Tecnico nome e cognome, con il quale si può conferire nei seguenti orari presso la Sede Municipale:
orari,     via,     n. telefono,      e-mail
Gli atti del procedimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico.

 Si precisa altresì che la seguente comunicazione vale quale atto di avvio per ogni conseguente procedura e/o provvedimento che dovesse a vario titolo originare dall’attività qui notiziata.

             Distinti saluti.

                     Responsabile del Servizio
                           

   


RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7.8.1990 n. 241

Art. 7. 
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma primo, provvedimenti cautelari. 

Art. 8. 
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati: 
a. l'amministrazione competente; 
b. l'oggetto del procedimento promosso; 
c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
d. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista. 


Art. 9
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

 

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