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ORDINANZA di demolizione e rimessa in pristino Diffida a demolire opere abusive realizzate su suoli di proprietà dello Stato o di enti

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 
opere abusive realizzate su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici ai sensi del comma 1 dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Procedura non tanto utilizzata in quanto il Comune si aspetta che sia lo Stato a tutelare le sue proprietà. Vi è inoltre qualche discordanza con la legge statale DPR 380 e la vecchia Legge Regionale 61/85. 

Chi commette l'abuso è in genere locatario, ma anche concessionario o comunque detentore di un immobile di proprietà dello stato o di altro ente pubblico.

Questa norma  riguarda le misure sanzionatorie per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ex art. 22, comma 3, ovvero in totale o parziale difformità dal progetto assentito o asseverato con uno dei due titoli suddetti, eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato o di altri enti pubblici e ha carattere di norma speciale rispetto all'art. 31 TU.
La disciplina ivi contenuta, infatti, limita la tutela dell'interesse pubblico violato dall'abuso edilizio al potere - dovere di demolizione d'ufficio delle opere, mentre non la estende all'acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune nel cui territorio esso è ubicato, onde evitare il depauperamento del patrimonio dello Stato o di altro ente, a vantaggio di una diversa amministrazione pubblica, rappresentata appunto dal comune procedente, nel cui territorio l'abuso è stato commesso .

In base all'art. 35 TU, infatti, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale emette dapprima una diffida a regolarizzare lo stato dei luoghi, indirizzata al responsabile dell'abuso, ed in caso di inottemperanza ordina al medesimo la demolizione ed il ripristino della situazione preesistente ai lavori, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. In caso di inottemperanza cura, infine, la demolizione d'ufficio, da eseguirsi a spese del responsabile dell'abuso. Non è prevista, peraltro, la possibilità di sostituire la sanzione ripristinatoria con una pena pecuniaria, il che, nell'ipotesi in cui le opere siano eseguite in difformità solo parziale dal permesso, rende tale disciplina particolarmente severa, rispetto a quella ordinaria.

La norma si riferisce, beninteso, alla sola ipotesi in cui responsabile dell'intervento abusivo sia un soggetto privato od un'amministrazione pubblica non statale, rimanendo disciplinata dall'art. 28 TU - che, a sua volta, rimanda all'art. 81 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 -, la fattispecie delle opere abusive eseguite da amministrazioni dello Stato 113. Ove l'ente pubblico proprietario sia rimasto straneo alla realizzazione delle opere abusive, il provvedimento ripristinatorio colpisce il solo responsabile privato dell'abuso; a questi soltanto deve essere rivolto l'ordine di demolire ed a suo solo carico devono essere poste le spese dell'eventuale demolizione d'ufficio; l'ente proprietario dovrà essere invece semplicemente portato a conoscenza del procedimento sanzionatorio, al quale rimane sostanzialmente estraneo alla stregua del proprietario privato che non ha partecipato alla realizzazione delle opere abusive, realizzate senza la sua approvazione.

L'art. 35 T.D. riconosce inoltre la possibilità, per lo Stato o per il diverso ente pubblico - territoriale e non - proprietario del fondo, di esercitare i propri poteri, di autotutela, intervenendo con un procedimento autonomo a porre rimedio all'edificazione abusiva, a difesa della proprietà pubblica. Il terzo comma dello stesso articolo richiama a tal fine, genericamente, le norme vigenti che, per la loro specificità, rimangono estranee all'impianto del testo unico 114.

 


 SCHEMA 

 COMUNE DI ……………

Provincia di Belluno

Prot.  ……………..                                                                                      data, ………………
Ord. n. …………….

Oggetto: Diffida a demolire ai sensi dell’art. 35, comma 1, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà di ...................... (indicare se Stato o altro ente), in ................... (indicare l’esatta ubicazione dell’abuso).

 

AL SIG…………..

ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (proprietaria dell’area)…………………….

ALLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

ALL'ALBO PRETORIO per l’affissione

AD ALTRI UFFICI ED ENTI EVENTUALMENTE INTERESSATI

(Soprintendenza, enti competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi pubblici, …)

 

Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio

Premesso che nei confronti del Sig. ............... (locatario, concessionario, detentore, …) di un’area di proprietà di ........... (indicare l’amministrazione pubblica proprietaria e se trattasi di demanio o patrimonio dell’ente), sita in ..................... via.................... è stato elevato rapporto da parte di Polizia Municipale e/o l’Ufficio Tecnico Comunale in data .................. per la realizzazione in ........................ (indicare se le opere sono state eseguite in assenza, o in totale/parziale difformità dal permesso/superDIA e gli estremi del titolo) di:  ................................ (indicare l’intervento con la massima precisione, sulla base di quanto rilevato nel rapporto),

[capoverso eventuale nel caso in cui nel procedimento repressivo derivi dall’esame di una domanda di sanatoria o condono edilizio]

Rilevato che dagli atti della domanda di sanatoria n. ........... presentata in data ................ ai sensi ......................._, in virtù del provvedimento di diniego prot. n.............. in data ................... risulta che ...................... (indicare l’intervento non sanato e la sua ubicazione sulla base delle risultanze istruttorie);

Visto che è stata data comunicazione con nota n. .............. del .................. all’Amministrazione Pubblica proprietaria dell’area;

Viste le previsioni dell’art. 35 del DPR 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni35;

 

ORDINA DIFFIDA

il nominato in indirizzo, responsabile dell’abuso, a demolire l’opera abusiva sopradescritta entro il termine di gg.90 (novanta) dalla notificazione del presente atto.

Si avvisa che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, la demolizione sarà eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso.

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato di verificare l’avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza allo scadere del termine previsto e di darne comunicazione allo scrivente Ufficio per gli adempimenti conseguenti.

Si fa presente infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto stesso.

 

Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 27.6.1985, n. 61

Art. 95 - Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti Pubblici.

Le opere conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisite gratuitamente dallo Stato o dall’Ente Pubblico interessato al rispettivo demanio o patrimonio, quando il Consiglio Comunale non abbia dichiarato l’opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, e sia intervenuto il parere favorevole dell’Ente interessato.
L’acquisizione avviene mediante ordinanza del Sindaco, notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91.
Nel caso in cui il Consiglio Comunale dichiari l’opera in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali o non vi sia il parere favorevole dell'Ente interessato anche quando si tratti di opera in parziale difformità, il Sindaco ne ordina la demolizione da effettuarsi a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine stabilito e prorogabile ai sensi del quinto comma dello articolo 92.
Anche l’ordinanza di cui al precedente comma, è notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91. In caso di mancata esecuzione dell’ordine, alla demolizione provvede il Comune con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

 


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

 

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