CONDONO EDILIZIO
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Decreto Ministeriale 13 Aprile 1988

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO13 APRILE1988

Modalità per il rimborso del credito per l’erroneo

o maggiore versamento dell’oblazione in favore

del richiedente la concessione edilizia in sanatoria

(G.U. 13.6.1988, n. 137)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1985 concernente modalità di versamento all’erario dell’oblazione prevista dall’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 13 marzo 1988, n. 68, concernente ulteriori modifiche alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al disposto di cui all’art. 4, comma 9, del citato decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2;

DECRETA:

1. Qualora dall’esame della documentazione il richiedente la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ritenga sorto a proprio favore un credito per erroneo o maggior versamento dell’oblazione, potrà inoltrare apposita istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente.

2. L’istanza di cui al comma 1, corredata dal certificato del sindaco attestante l’ammontare dell’oblazione dovuta, o il diniego di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, e dalle ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 255000 intestato all’Amministrazione postale - Oblazioni abusivismo edilizio, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato senza avviso di ricevimento.

2.1. L’intendenza di finanza, ricevuta l’istanza di cui all’art. 1, chiederà all’amministrazione postale il riscontro della ricevuta di versamento con i dati in suo possesso e, accertata la sussistenza del credito mediante confronto col certificato rilasciato dal sindaco, disporrà il rimborso della somma eccedente.

2.2. I rimborsi a favore degli aventi diritto saranno disposti mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi con imputazione al capitolo 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari 1989 e successivi.

2.3. Gli ordinativi di cui al comma 2 saranno tratti al netto del diritto fisso di cui alla voce 3.16 della tabella delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni approvata con decreto 13 febbraio 1988 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.(1)

3. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1)Così sostituito dall’art. 1, D.M. 30 1989 (Gazz. Uff. 22 agosto 1989, n. 195).

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