CONDONO EDILIZIO
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Immobili vincolati

 

Immobili vincolati

La procedura per la sanatoria di immobili ricadenti in zone vincolate richiede particolare attenzione in quanto l’attuale normativa sul condono ha apportato delle modifiche alla precedente disciplina che la recente normativa regionale ha ulteriormente modificato.

Presentando la domanda di condono per opere eseguite in zona vincolata, c'è la possibilità di incorrere in una autodenuncia con conseguenze anche sul piano penale, sia per il fatto che l’abuso non venga correttamente inquadrato, sia perché  in ogni caso per ottenere la sanatoria, è sempre necessario il parere favorevole dell’Amministrazione preposte alla tutela del vincolo.

Oltre ai contributi di rito per tutti gli illeciti, per conseguire la sanatoria va applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/04 (Codice Urbani) equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. 


Di seguito si riassume la posizione prevalente in riferimento alla condonabilità degli interventi in zona vincolata, per domande di condono soggette alla disciplina dalla legge regionale:

 

A) Opere eseguite dopo l'imposizione del vincolo

 

1) Sanabilità degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art.3, comma 3, LR 21/04, ( i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile e  le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume)  sia nel caso di conformità che di difformità alle norme urbanistiche e alle prescrzioni degli strumenti urbanistici.

Si tratta di ipotesi eccezionali, che integrano l'art. 32, commi 26 e 27 della L. 326/2003.

 

2) Sanabilità degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 e 2 LR 21/04 (ampliamenti e pertinenze della residenza, mutamenti di destinazione d'uso), nei limiti dell'art. 32, comma 27 lett. d) della L. 326/2003 e quindi solo nel caso di conformità alle   norme   urbanistiche e alle prescrzioni degli strumenti urbanistici;

 

 

B) Opere eseguite prima dell'imposizione del vincolo

 

Sanabilità degli interventi nei limiti di cui all'art 3 della L.R. 21/04, vi sia o meno la conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

 

In tutti i casi è necessario, ai fini della sanabilità, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, salvo che si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.

 


Estratto della normativa di riferimento

La Legge 326/03 art. 32 c 43.1 sostituisce l'articolo 32 della legge 47/85

 Opere costruite su aree sottoposte a vincolo

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33,.il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

La Legge Regionale sul Condono 21/04 art. 3 c. 3 recita:

Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:

a)  i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;

b)  le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume. 


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