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Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Regione Veneto

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Documento approvato con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV del 21.07.03, n.571, pubblicato su BUR Veneto 17.10.2003 n. 97. - Valevole solo per le istanze presentate fino al 26.06.2006 (DDG n. 766/2006)

Per le istanze presentate dopo il 26.06.2006 il riconoscimento della figura di "Tecnico Competente" va fatto secondo quanto stabilito dalla DDG n. 102/2006  vedi >>

 

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (così come modificata dalla Legge 426/1998 e integrata dal DPCM 31.03.98) prevede che l’attività di tecnico competente possa essere svolta da chi possiede gli idonei requisiti previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato Regionale Competente in materia ambientale (art. 2, comma 7 della L. 447/95) e che la domanda deve essere redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa (art.1, comma 2 del DPCM 31.03.98). La Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” prevede, all’art. 4, che la Regione adotti le disposizioni attuative della Legge 447/95 e, in particolare, individui le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi sesto, settimo ed ottavo dell’art. 2 della L.447/95. L’art. 81, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”, stabilisce che l’ARPAV eserciti le funzioni relative alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell’art. 2 della L.447/95. Con nota del 22.04.02, n. 6153 il Direttore dell’Area Tecnico Scientifica dell’ARPAV delega l’Osservatorio Regionale Agenti Fisici all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 81 della L.R. 11/01 sopra citata. 

2 - CHI E’ IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

“Tecnico competente” è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni,verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo (art. 2, comma 6 della L.447/95). 

3 - REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO

 RESIDENZA: primo requisito è la residenza nella regione del Veneto. 

TITOLO DI STUDIO E LAVORI SVOLTI: possono presentare domanda per svolgere l’attività di “tecnico competente” di cui all’articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 i soggetti che sono in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico e che svolgono attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati, almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario oppure coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della Legge 447/95, almeno 5 anni di attività. 
Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività (art. 2, comma 4 del DPCM 31 marzo 1998):

  •  misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; 
  • proposte di zonizzazione acustica; 
  • redazione di piani di risanamento. 

Per attività non occasionale si intende l’effettuazione di almeno un intervento nel campo dell’acustica ambientale nel corso dell’anno solare, tenendo conto della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte. 
Le misurazioni acustiche previste dal D. Lgs. 277/91 e le altre attività in campo acustico non rientranti nell’acustica ambientale hanno valenza integrativa, in quanto non vanno a sostituire gli anni utili di attività. 
Dopo l’approvazione del primo elenco dei tecnici competenti da parte di questa Agenzia (Deliberazioni del Direttore Generale n. 372 del 28.05.02 e n. 133 del 11.02.03 pubblicate rispettivamente sui Bollettini Ufficiali della Regione Veneto n. 66 del 05.07.02 e n. 28 del 14.03.03), non potendo essere svolte attività di acustica ambientale se non dagli iscritti in tale elenco, gli aspiranti tecnici competenti per  completare i 2 o 4 anni previsti per il riconoscimento devono ricorrere alla formazione nei termini indicati dall’art. 4 del DPCM 31 marzo 1998. Tale articolo stabilisce che “all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 3, comma 8 della legge 26 ottobre1995, n. 447”. 
Oltre che attraverso l’affiancamento a tecnici competenti o l’attività svolta alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali, si ritiene che le conoscenze necessarie all’esercizio dell’attività di Tecnico competente possano essere acquisite anche mediante attività formative, quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico-scientifico nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell’acustica, sia nell’ambiente di vita, sia lavorativo sia in edilizia. Tali attività (associate al superamento dei relativi esami) possono essere equiparate alle prestazioni in materia di acustica ambientale. Un corso annuale della durata minima di 100 ore viene conteggiato come un anno di attività svolta nel campo dell’acustica. 

4 - COME FARE DOMANDA 

Per richiedere il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco regionale è necessario presentare domanda in carta semplice con firma in originale (fac-simile in allegato 1/A) agli uffici dell’Osservatorio Regionale Agenti Fisici dell’ARPAV con sede a Verona in via Dominutti/Basso Acquar – 37135 indicando sulla busta la dicitura “tecnici competenti in acustica”. 
La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà come autocertificazione per i lavori svolti ed una informativa sulla privacy ai sensi dell’art.10 della L. 675/1996 e va integrata con i seguenti documenti allegati: 

  • copia della carta d’identità; 
  • copia semplice del titolo di studio; 
  • elenco esperienze lavorative nel campo dell’acustica ambientale.

 Le esperienze lavorative nel campo dell’acustica ambientale di cui al sezione 3 devono essere dichiarate a mezzo della produzione di tabella (fac-simile in allegato 1/B) dove indicare: 

  • la data d’inizio e il periodo dell’attività; 
  • il luogo oggetto di studio; 
  • l’ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni con indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico; 
  • il tipo di prestazioni rese; 
  • per le prestazioni successive alla pubblicazione sul BURV n. 28 del 14.03.03 dell’integrazione al primo elenco di Tecnici Competenti della RegioneVeneto, va altresì indicato il nominativo ed il numero di iscrizione nell’elenco del tecnico competente in collaborazione con il quale o la struttura pubblica di cui all’art. 2, comma 8 della L. 447/95 alle dipendenze della quale tali prestazioni sono state svolte.

A tale elenco va allegata documentazione atta ad evidenziare l’avvenuta prestazione anche attraverso una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro o dal cliente per il quale è stata svolta l’attività. 

5 - COME VIENE RICONOSCIUTA LA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

 Le domande pervenute agli uffici dell’Osservatorio Regionale Agenti Fisici dell’ARPAV saranno valutate entro un termine di n. 30 giorni lavorativi dal ricevimento. Se necessario verrà richiesta al soggetto con raccomandata eventuale documentazione integrativa (a sua volta valutata entro un termine di 60 giorni lavorativi dal ricevimento). A istruttoria conclusa e in caso di idonei requisiti si invierà un attestato di riconoscimento con indicazione del numero di riferimento progressivo dell’iscritto. Il ricevimento di tale attestato permetterà all’iscritto di esercitare a tutti gli effetti la propria attività. 
Le domande di soggetti le cui caratteristiche risulteranno, a seguito di valutazione della documentazione integrativa, insufficienti o non idonee saranno tenute in sospeso e l’iscrizione all’elenco sarà subordinata all’integrazione dell’istanza mediante invio di regolare documentazione, una volta quindi maturati i requisiti necessari. 
Con cadenza annuale verrà approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ARPAV e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l’aggiornamento all’elenco in questione. 
Si provvederà inoltre ad organizzare sul sito internet dell’Agenzia (www.arpa.veneto.it) una sezione dedicata ai tecnici competenti dove poter consultare gli elenchi e reperire la modulistica necessaria per l’iscrizione. 

6 - PUBBLICI DIPENDENTI 

Le attività di tecnico competente possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale alla data di entrata in vigore della Legge 26 ottobre 1995, n. 5447. In tal caso è possibile continuare a svolgere la propria attività all’interno della struttura territoriale di appartenenza. 
I pubblici dipendenti che alla data di entrata in vigore della L. 447/95 non svolgevano attività nel campo acustico o che ambiscano svolgere attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d’istituto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPCM 31 marzo 1998, devono, parimenti ai soggetti privati, presentare domanda ad ARPAV allegando tutta la documentazione di cui alla sezione 4 di questo documento per essere riconosciuti Tecnici Competenti a tutti gli effetti e svolgere l’attività del caso. Allegati: 1/A) fac-simile domanda di riconoscimento; 1/B) tabella elenco attività svolta.


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