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bozza ..

introduzione ......

Come è noto, l’esposizione prolungata a rumore di elevata intensità può produrre una diminuzione delle capacità uditive a causa delle lesioni distruttive subite dalle cellule ciliate dell’organo del Corti. .............

 

 

 

circolare

LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RUMORE ALLA LUCE DEL NUOVO D.LGS. 81/08

Il nuovo D.Lgs. 81/2008 ha riordinato la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici all’interno del Titolo VIII. Il legislatore vi inserisce, oltre alla tutela dall’esposizione a rumore (aggiornando le disposizioni già presenti nel D.Lgs. 195/2006) anche quella dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, a campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche di origine artificiale ed a microclima ed atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.

Quindi la gestione dei rischi fisici risulta composta da una prima parte di carattere generale (Capo I) e da ulteriori sezioni per ogni rischio specifico (Capo II, III, IV, V).

Ma cosa cambia realmente nella protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumore durante il lavoro?

Nell’art. 181 – valutazione dei rischi, si conferma la necessità di riportare ‘i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione’ direttamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (da redigere da parte del Datore di Lavoro ai fini dell’Art. 28 del D.Lgs. 81/08), sottolineando che ‘essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata’.

Rimane invariata la richiesta di ripetere con periodicità almeno quadriennale le valutazioni  strumentali, a meno di precedenti modifiche ‘che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione’.

Altra novità è all’Art 183 - Lavoratori particolarmente sensibili: ‘il datore di lavoro adatta le misure per ridurre o eliminare i rischi alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori’.

Non si denotano invece particolari modifiche per quanto concerne la definizione dei valori limite di  esposizione e valori di azione. Rimane valido quanto già descritto nel D.Lgs. 195/2006:

- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;

- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al  rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito  a 20 μPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

Altra novità è invece introdotta dal comma 3 dell’Art. 189, che oltre a ribadire la facoltà, ‘laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia sensibilmente’, di sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale introduce il comma 3: ‘Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente’.

Inoltre è del tutto nuovo l’Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.

E’ importante anche il comma 2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei  nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

Infine per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuali l’Art. 193 riporta ‘…1 b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito’.

Il termine “esige” sostituisce l’ambiguo “fa tutto il possibile” dell’art. 49-septies del D.Lgs 626/94 e s.m.i.

Come ultimo chiarimento l’Art. 198 rimanda a specifiche Linee Guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.

 

 

Link:

       
       

Documenti:

D. Lgs. 81/08

Linee Guida Musica

   

Relazione Peretti

     

 

 

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