  | 
 
 
    
            News 
    		
            Quadro Normativo 
    		
            Limiti di Rumore 
    		
            Rilevamento del Rumore 
    		
            Tecnico Competente 
    		
            Competenze dei Comuni 
    		
            Competenze della Provincia 
    		
            Legislazione 
    		
            Glossario 
    		
            Giurisprudenza 
    		
            Domande e Risposte 
    		
            Acustica architettonica 
    		
            Controlli e Sanzioni 
    		
            Documenti da scaricare 
    		
            Rischi Fisici 
    		
 | 
 | 
 | 
 
domanda
  
DOMANDE E RISPOSTE 
Un estratto delle risposte fornite dai tecnici competenti in
acustica  Franco Pacini   dal 
sito inquinamentoacustico.it  e da   Aldo Rebeschini
  dal sito 
assoacustici.it   
  
    | 
    Buongiorno, una domanda da
    tecnico comunale. Da poco ho scoperto che il DPR 142/04 fissa fasce di
    pertinenza acustica diverse a seconda dell'infrastruttura stradale. Il Piano
    Acustico nel mio comune è stato approvato nel 2003 e non riporta tale
    fascia in cartografia. Il Comune è attraversato da una SS inquadrabile in
    base alla tabella 2 (strade esistenti) del DPR 142/04 come tipo C b. E'
    stato richiesto il rilascio del permesso per costruire un condominio a circa
    50 mt dalla SS. Secondo il DPR 142/04 l'edificio ricade quindi in fascia A
    di 100 mt con limiti di immissione 70 diurno e 60 notturno, mentre per il
    PCCA siamo in classe III i cui limiti sono 60 e 50). Cosa deve produrre il
    richiedente per la normativa in materia? Normalmente richiedo: - la
    relazione sui requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) - la
    valutazione di clima acustico (L. 447/95 art. 8 c.3 lettera e) Se la
    relazione di clima acustico che verrà presentata evidenzia dei valori che
    superano i limiti della classe III ma sono contenuti entro la fascia A di
    pertinenza (Leq diurno <70dB) immagino che sia tutto a posto. Se però la
    relazione di clima acustico evidenzia dei valori che superano i limiti della
    tabella 2 (Leq diurno >70dB), l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a
    carico del titolare del pdc gli interventi per il rispetto dei limiti. Vedo
    che le opere di mitigazione possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2)
    lungo la via di propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Il richiedente
    il permesso di costruire non ha che la possibilità n 3 e dovrebbe quindi
    intervenire sui requisiti passivi del costruendo fabbricato migliorando
    l'isolamento di facciata. E' corretta questa interpretazione? Mi chiedo
    inoltre se il Comune è tenuto (oltre che opportuno) ad aggiornare il
    proprio piano acustico inserendo in cartografia le rispettive fasce di
    pertinenza acustica.  | 
   
  
    | 
    Innanzi
    tutto mi complimento per il fatto che lei è uno dei POCHI tecnici
    competenti comunali che richiede la relazione previsionale e (spero) in
    opera sui requisiti passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) , la valutazione di
    clima acustico (L. 447/95 art. 8 c.3 e) anche se dovremmo parlare anche di
    IMPATTO ACUSTICO (o clima acustico post-operam). Lei ha posto 2 casi: il
    primo con livelli che superano i valori assoluti della classe III e
    contenuti entro la fascia A di pertinenza (Leq diurno <70dB) direi che va
    bene; il secondo. con livelli che superano i limiti della tabella 2 (Leq
    diurno >70dB). In questo caso l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a
    carico del titolare del pdc gli interventi per il rispetto dei limiti, e la
    relazione tecnica effettuata dal TCAA DEVE prevedere opere di mitigazione
    che possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2) lungo la via di
    propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Non si dimentichi però della
    valutazione dei livelli differenziali. Il committente potrebbe inoltre
    prevedere anche interventi migliorativi sui requisiti passivi del costruendo
    fabbricato migliorando l'isolamento di facciata, fermo restando il rispetto
    dei limiti indicati, anche se la vedo molto difficile (e nel caso di
    verifica dei livelli presso il recettore piu' esposto misurati a finestre
    aperte, i livelli sarebbero rispettati?). E' generalmente preferibile
    intervenire sulle sorgenti o vicino alle sorgenti. Nel caso in esame gli
    interventi si possono ridurre essenzialmente in due tipologie ovvero
    riducendo i limiti di velocità ed interponendo delle barriere. Ovviamente
    non è uno studio banale ed il TCAA dovrebbe effettuare simulazioni
    previsionali basate sul traffico esistente e sui dati di clima acustico
    settimanale esistente. E' altrettanto ovvio che il Comune è tenuto ad
    aggiornare il proprio piano di zonizzazione acustica inserendo in
    cartografia le rispettive fascie di pertinenza acustica. Cordiali Saluti
    Franco Pacini
     | 
   
  
    | 
    
     
    I valori della classificazione acustica e quelli del 142 sono
    distinti: una cosa e la zonizzazione un'altra cosa è il 142 per cui possono
    coesistere, comunque il comune potrebbe fare un aggiornamento della
    zonizzazione. Per il condominio dovreste richiedere una verifica del
    rispetto secondo l'art 8 comma 1 del DPR 142 e le eventuali opere sono a
    carico del titolare della concessione edilizia come è scritto nel decreto.
    (A. Rebeschini) 
       | 
   
  
    | 
    
     
    Abito in un condominio che ha la sventura di avere il 
    giardino che confina con le pareti di un ristorante che tutte le sere ha una 
    programmazione musicale con musica dal vivo. Dalle 21.30 alle 00.00 non si 
    riesce a dormire e nemmeno a guardare la televisione perché la musica è 
    altissima e i bassi fanno vibrare i vetri. Come risolvere questo problema?
      | 
   
  
    | 
    
     
    Posso suggerirLe di procedere mediante ricorso inoltrato al 
    Tribunale ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di far accertare la molestia 
    delle immissione lamentate dal C.T.U., che nominerà il Giudice Delegato. Le 
    consiglio, però, di far accertare da un tecnico specialista nella materia, 
    di Sua fiducia, l’entità delle immissioni prima di rivolgersi all’avvocato 
    per l’inoltro del ricorso, trattandosi di una questione meramente tecnica e 
    per dare la possibilità all’avvocato di dimostrare la molestia delle 
    immissioni, qualora, ricevuto il ricorso, la controparte dovesse apportare 
    modifiche all’impianto o ai luoghi, come spesso avviene nel caso delle 
    discoteche. Di solito questa procedura è rapida, concludendosi nel giro di 
    un anno o poco più. 
       | 
   
    
    | 
     Ho
    denunciato il mio costruttore ai sensi del DPCM 5/12/07. Tra i vari
    accertamenti abbiamo fatto anche la prova dello "sciaquone" tra me
    il mio vicino. Siccome i bagni (mio e del mio vicino) sono adiacenti è
    giusto tirare lo sciaquone nel bagno (del mio vicino) e posizionare il
    fonometro nel mio bagno e viceversa? Mi spiego meglio... se tiro lo
    sciaquone nel bagno del mio vicino, il mio bagno può essere considerato
    "ambiente ricevente" anche se non è un soggiorno o una camera da
    letto? Ultima cosa: il collaudo di facciata si fà con scuroni delle
    finestre aperti o chiusi?  | 
     
    
    | 
     L'ambiente
    dovrebbe essere un luogo in cui si vive con una certa continuità e dove la
    quiete è un bene prioritario. Queste sono le caratteristiche. Personalmente
    ritengo che il bagno non lo sia. Per la facciata la normativa non da nessun
    chiarimento. Personalmente ritengo lo si debba fare con gli scuri aperti. 
       | 
     
  
    | 
    
     
    I nostri vicini lamentano in continuazione il rumore della 
    macchina da cucire di tipo domestico di mia madre. Il funzionamento della 
    macchina avviene generalmente per non più di due ore giornaliere, mai in 
    orari che vanno oltre le 19. Vorrei saper se vi sono degli elementi 
    normativi che legittimino le continue lamentele, ed eventualmente come è 
    possibile rilevare l'effettiva rumorosità della stessa.  | 
   
  
    | 
    
     
    L'unico articolo cui fare riferimento è l'844 c.c.: concetto 
    esprimente una consolidata e cogente norma giuridica, secondo cui, per la 
    valutazione delle immissioni di rumore, l’indagine va correlata al caso 
    concreto riferito alla rumorosità di fondo quando la sorgente specifica 
    giudicata disturbante tace, ed allo stesso tempo fare riferimento alla 
    tollerabilità di un rumore in rapporto alla tutela della salute così sancito 
    dall’art. 32 della Carta Costituzionale. Il superamento della normale 
    tollerabilità è deciso sempre e comunque da un Giudice. Per rilevare 
    l'effettiva rumorosità riscontrata è sufficiente posizionare un analizzatore 
    presso il recettore ove si manifesta il disturbo e registrare graficamente 
    gli eventi sonori che si presentano. Gli eventi sonori massimi rilevati 
    istantaneamente debbono essere comparati con il rumore di FONDO (LAF95). Se 
    le differenze riscontrabili sono superiori ai 3 dB oltre il rumore di fondo, 
    la Normale Tollerabilità è superata. Esempio: rumore di fondo LAF95 = 25 
    dB(A) --- Rumore Immesso 35 dB(A) ---- Differenza = 10 dB ----> 
    Tollerabilità superata di 7dB. 
    
    
      
     | 
   
  
    | 
    
     
    Vorrei sapere quali sono i requisiti e le caratteristiche che 
    un fonometro deve possedere per poter essere utilizzato per valutazioni 
    conformi alla Legge n. 447/95?  | 
   
  
    | 
    
     
    Sicuramente il minimo è quanto prescritto dall'art.2 del 
    Decreto 16 marzo 1995 : "Art. 2 Strumentazione di misura 1. Il sistema di 
    misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla 
    classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello 
    equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro 
    conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso 
    di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere 
    registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve 
    avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 
    della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del 
    registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura. 2. I filtri e i 
    microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, 
    alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 
    61094-3/ 1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle 
    norme CEI 29-4.". 
    
    
      
     | 
   
  
    | 
      
       
      Il soffitto dell'appartamento in cui abito è 
      controsoffittato con delle lastre di cartongesso che però formano 
      un'intercapedine vuota di circa 20 cm: per ridurre il rumore da calpestio 
      proveniente dall'appartamento del piano di sopra otterrei dei 
      miglioramenti rilevanti se la riempissi con del materiale fonoisolante? 
        | 
   
  
    | 
    
     
    L'effetto del riempimento dell'intercapedine del 
    controsoffitto con del materiale fonoassorbente (lana minerale in generale) 
    è sensibile solo ed esclusivamente sulla propagazione del rumore per via 
    aerea (televisione, parlato, ecc.). Il problema da lei descritto sembra che 
    riguardi i rumori di tipo impattivo (il rumore di calpestio appunto) per il 
    quale è possibile intervenire solo sul solaio dell'inquilino del piano di 
    sopra, realizzando un pavimento "galleggiante" mediante l'apposizione di uno 
    specifico materassino anticalpestio (risvoltato sul perimetro dei locali 
    fino alla quota del pavimento) sopra il massetto alleggerito per 
    l'alloggiamento degli impianti, la realizzazione di un massetto in cls. di 
    almeno 5 cm di spessore ed il completamento con la pavimentazione. Questa 
    sarebbe la soluzione ideale. Si renderà conto della sua difficile 
    praticabilità dovuta al dover intervenire presso una proprietà non sua e 
    dell'elevato costo di realizzazione. Esisterebbero altre soluzioni, magari 
    meno efficaci, ma che comportano comunque sempre l'intervento sul solaio del 
    suo vicino. Questo perché è proprio la trasmissione laterale attraverso le 
    pareti delle vibrazioni trasmesse al solaio a dover essere bloccata. 
       | 
   
  
    | 
    
     
    Sotto il mio appartamento è situato un asilo nido che 
    esercita attività ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 19 di sera. Il 
    che significa che, durante tutto il giorno, i continui schiamazzi dei 
    bambini mi impediscono di studiare. Vorrei sapere come posso risolvere il 
    problema.  | 
   
  
    | 
     
    Anche se da una parte mi dispiace dirlo, ovvero che siamo 
    stati tutti bambini, gli asili sono soggetti alla Legge 447/95 come 
    qualsiasi altra attività. Vi sono comunque alcuni aspetti, chiamiamoli di 
    "RESPONSABILITA' OGGETTIVA" del venditore e dell'agenzia sulla base dei 
    quali se dati in mano ad un buon avvocato possono far sì addirittura di 
    poter restituire l'appartamento al vecchio proprietario. L'altra 
    responsabilità è dovuta dal gestore dell'asilo qualunque esso sia, che si 
    DEVE adoperare per far cessare o quantomeno ridurre le immissioni che lei 
    subisce (ad esempio con degli interventi di insonorizzazione nell'asilo). I 
    modi di procedere sono analoghi quindi ad altri casi elencati nella presente 
    sezione. 
    
         | 
   
  
    | 
      
       
      Qual è il valore dell'isolamento acustico di facciata da 
      considerare? Quello medio ponderale tra l'incidenza della parete e quella 
      del serramento o solo il serramento?  | 
   
  
    | 
      
       
      Il valore d'isolamento di facciata è sempre quello medio. 
      Infatti si scelgono appositamente più posizioni di misura (come sorgente e 
      ricevente) nel rispetto delle norme ISO. Le misurazioni, i collaudi sui 
      requisiti acustici passivi sono effettuati in accordo al D.P.C.M. 5 
      dicembre 1997 ed in particolare: gli indici di valutazione sono definiti 
      dalle norme UNI EN ISO 717/1 e UNI EN ISO 717/2 che hanno sostituito la 
      UNI 8270-7. L’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di 
      riverberazione (D2m,nT,w) viene effettuato utilizzando in esterno una 
      sorgente sonora (metodo dell’altoparlante) ad alta energia ed un 
      generatore di rumore bianco in banda passante da 40 a 5.000 Hz, misurando 
      le differenze medie dei livelli tra la sorgente ed il locale ricevente. Il 
      certificato di collaudo deve essere elaborato utilizzando a riferimento la 
      norma EN ISO 140-5 del 2000. 
         | 
   
  
    | 
      
       
      A piano terra c'è una 
      bottega di un macellaio-alimentari. Nella parte alta del locale su delle 
      travi in ferro sono poggiati 4 compressori dei banconi per il freddo che 
      emettendo continue vibrazioni.  | 
   
  
    | 
      
       
      Il problema delle celle frigorifere e dei compressori crea 
      sicuramente un problema di rumore strutturale, ovvero la trasmissione 
      attraverso le strutture. E quanto più rigide sono le pareti ed i muri in 
      rapporto alla massa quanto più elevato sarà il rumore. Il rumore che 
      sfocia in liti le cui amministrazioni pubbliche in molti casi non sanno e 
      non possono intervenire, ed è per questa evidente ragione che il "povero" 
      disturbato si rivolge al Tribunale per cercare di ottenere un po di quiete 
      ed un po di "giustizia". Comunque se il rumore lo subisce, è giusto che si 
      faccia "qualcosa" per ridurlo, ma giustamente anche lei ha titubanza nella 
      oculata scelta nei periti e soprattutto "sul da farsi" perchè come dice 
      giustamente lei se sbaglia le costerebbe "un sacco di soldi". 
         | 
   
  
    | 
      
       
      Suono in un gruppo in un garage sotto un condominio per due 
      o tre giorni alla settimana massimo dalle 5 alle 8. Nessuno dei condomini 
      si lamenta, tranne un anziano signore. La legge dalla parte di chi è? 
       | 
   
  
    | 
       
      Il quesito posto è uno di quelli che meriterebbe una 
      trattazione approfondita. Non essendo possibile vediamo di affrontare i 
      punti salienti. In primo luogo la norma in campo amministrativo fa un 
      distinguo fra attività professionale e non. Nel primo caso è previsto l'assoggettabilità 
      a controllo da parte dell'organo di controllo (di norma l'ARPA). Mentre, 
      nel secondo caso, è soggetta a eventuale regolamentazione locale 
      (ordinanze o regolamenti comunali), le quali definiscono le fasce orarie 
      all'interno delle quali poter svolgere siffatte attività. La 
      rivendicazione del disagio patito può essere assunta, tuttavia, anche in 
      sede penale, ai sensi dell'art. 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica) 
      o civile, ai sensi dell'art. 844 (immissioni). L'azione penale avviene per 
      mezzo di esposto-querela alle forze di polizia o all'Autorità giudiziaria. 
      In questo caso, non è necessario alcuna misurazione per attestare la 
      sussistenza del reato, è sufficiente una pluralità di soggetti esposti o, 
      potenzialmente esposti. Infine, il procedimento civile, avviato presso il 
      Giudice di Pace o Ordinario. Questa soluzione è la meno adottata, causa 
      tempi lunghi e costi onerosi. Pare quindi chiaro che non è facile a priori 
      stabilire da che parte stia la ragione. Per questo, Vi invito a concordare 
      con il vicino una soluzione pacifica. In caso contrario, sarà necessario 
      chiedere al comune una specifica autorizzazione in deroga ai limiti per le 
      giornate e gli orari ritenuti necessari. Non fornisce assoluta garanzia ma 
      è, di certo, meglio di niente. 
         | 
   
  
    | 
      
       
      La centrale elettrica giorno e notte, 365 giorni all'anno, 
      provoca un rumore sibillante, tipo quello dei condizionatori.  | 
   
  
    | 
      
       
      Il rumore che prodotto nella centrale elettrica ha 
      probabili caratteristiche TONALI (probabilmente a 100Hz) dovute in buona 
      sostanza ai pacchi lamierini dei trasformatori, anche se in primo luogo 
      bisognerebbe conoscere a fondo l'impianto. Il rumore tonale ha 
      caratteristiche disturbanti che ovviamente sono enfatizzate nel periodo 
      notturno quando il rumore di fondo ed il rumore residuo sono molto bassi. 
      In particolare se la frequenza tonale cui avviene il disturbo fosse 
      proprio 100Hz, proprio perché viene considerata una BASSA frequenza 
      penetra attraverso i muri ed e' difficilmente eliminabile. L'unica cosa 
      che può fare l'ENEL e' verificare il serraggio dei pacchi lamierini. Altro 
      problema delle centrali ENEL per l'alta tensione e' il ronzio prodotto 
      dall'effetto corona. Quindi come vede bisogna prima analizzarne l'effetto 
      per conoscere la possibile causa. Le strade da percorrere per ridurre il 
      suo problema sono differenti ed in buona sostanza simili a quelle di altri 
      problemi esposti sul forum: -contattare un valido consulente che le faccia 
      una diagnostica preliminare del suo problema, con analisi in frequenza e 
      registrazione della time history (registrazioni grafiche); -contattare 
      l'ENEL sulla base dei risultati ottenuti ed esporre il suo problema ad un 
      funzionario che sia effettivamente responsabile; -contattare il comune o 
      le ARPA o l'ASL per un eventuale esposto affinché si possa giungere ad una 
      riduzione del rumore lamentato; -agire per vie legali. 
        | 
   
  
    | 
      
       
      Dovendo effettuare misure di inquinamento acustico secondo 
      la tecniche del decreto 16/03/98 non ho ben chiaro il discorso dei tempi 
      di misura. Fermo restando le definizioni TM (Tempo di Misura), TR (Tempo 
      di riferimento), TO (Tempo di osservazione) e TL (Tempo a lungo termine), 
      per il calcolo del Livello differenziale del rumore prodotto di notte da 
      una macchina funzionante per 24h è corretto effettuare una misura 
      continuativamente per 1 h? In questo caso TR è 22.00-06.00, TO 
      coinciderebbe con TM, vero? E' più corretto effettuare piccole misure di 
      minuti (TO di 1h, TM di 5 minuti per misura,x es.) e fare la media secondo 
      la formula indicata dal decreto suddetto?  | 
   
  
    | 
      
       
      Nelle misure dei livelli differenziali non si deve 
      calcolare nulla ma solamente fare una misura di LA, LR e calcolare LD. Per 
      il calcolo invece di LAeq,TR nel caso di una macchina a funzionamento 
      continuo il Leq misurato anche per 1h può essere assunto come riferito 
      all'intero periodo a cui lei si riferisce. Il To è il tempo da quando lei 
      inizia a quando finisce il sopralluogo entro il quale ci sara' o ci 
      saranno più TM. Per quanto concerne il numero di misure esse dipendono 
      dalla tipologia di rumore (continuo, variabile ecc. ecc.) e nel caso 
      appunto di un rumore continuo perché fare più misure quando ne basta 1? 
        | 
   
  
    | 
      
       
      Posso fare riferimento all'articolo 844 c.c. per dimostrare 
      la non tollerabilità di un rumore immesso in un appartamento? Inoltre, 
      sempre in riferimento all'articolo 844, gradirei sapere se occorre fare 
      riferimento ai Livelli equivalenti in dB(A) oppure no ed eventualmente se 
      vi sono condizioni standard di misura.  | 
   
  
    | 
      
       
      Sicuramente si. La norma tecnica di riferimento per la 
      valutazione delle Normale Tollerabilità è la ISO 1996 del 1971. Si legga o 
      si studi in proposito alcuni miei articoli e di Mario Novo reperibili sui 
      siti: www.francopacini.it www.acustica.it La normale tollerabilità si 
      riferisce ai livelli ISTANTANEI (Fast RMS) ma i livelli equivalenti 
      possono essere usati nel caso di rumore continuo (vedasi definizioni UNI) 
      o nel caso di rumore estremamente variabile, ma le ricordo che il livello 
      DEVE essere associato all'immissione specifica. Al Giudice di merito poi 
      utilizzando le stesse misure e quindi le stesse Histories deve essere 
      esposta la valutazione seguendo il Criterio Ambientale e quello 
      Comparativo della NT. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Nella valutazione dell'inquinamento acustico causato dal 
      sistema di raffreddamento di un sistema di telecomunicazioni, dovrei 
      misurare i valori di immissione nell'abitazione anche escludendo la 
      specifica sorgente disturbante (Livello di rumore residuo). Nel caso in 
      cui non ci fosse la possibilità di escludere il contributo della sorgente 
      (funzionamento continuo 24h), come ci si comporta?  | 
   
  
    | 
      
       
      Valgono in ogni caso i limiti assoluti e differenziali, 
      indicati nei decreti, ma per quanto concerne la tipologia di sorgente e 
      per la determinazione dei livelli differenziali (rumore residuo e di 
      fondo) e' necessario far interrompere la sorgente, anche se trattasi di 
      sorgente a funzionamento continuo nel qual caso vale in particolare il 
      Decreto 11 dicembre 1996. Nel caso SPECIFICO poi che non fosse possibile 
      interrompere la sorgente si può effettuare in via cautelativa ed 
      indicativa il rumore d'area equivalente, ovvero si effettua una misura di 
      rumore residuo in una zona simile per tipologia zona, densità traffico 
      ecc. a quella in esame e si effettua il calcolo del livello differenziale 
      con il rumore di facciata. E' ovvio che è necessario effettuare una 
      valutazione previsionale dei livelli immessi nell'appartamento, in 
      funzione del differenziale ricavato e dei dati rilevati sia 
      nell'appartamento a finestre aperte, e a finestre chiuse (comprese tutte 
      le variabili d'ambiente ...ovviamente...). . Buoni Calcoli. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Vorrei avere un parere su come mettere in moto una sorta di 
      richiesta, da parte degli abitanti, di protezioni sonore per un lungo 
      tratto di strada a forte inquinamento acustico, per le abitazioni 
      adiacenti. Come devo procedere? A chi devo rivolgermi? Quale regolamento 
      devo seguire?  | 
   
  
    | 
      
       
      Il problema delle barriere è un problema molto complesso e 
      delicato, e mi risulta persino difficile se non impossibile spiegare in 
      quattro parole come andrebbe affrontato. Comunque, va coinvolto il comune, 
      attraverso una petizione popolare o i consigli di quartiere che operano le 
      giuste pressioni al consiglio comunale. Il problema va affrontato dapprima 
      attraverso uno studio sulla viabilità ed una proiezione previsionale negli 
      anni futuri sia per il traffico leggero che pesante, individuando 
      soprattutto chi è il gestore della strada (ANAS, AUTOSTRADE, provincia ecc 
      ecc). Successivamente attraverso software e studi previsionali di impatto 
      acustico e studi sull'abbattimento del rumore attraverso l'utilizzo di 
      barriere che possono essere effettuati dall'ente gestore o dal comune o , 
      ancora, da studi professionali. La legge vigente è sempre la stessa 
      compreso i decreti attuativi, ma le leggi a volte non bastano ed occorre 
      talvolta molto buon senso e nel caso di barriere anche molti investimenti. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      (1) Lo stabile in cui abito è posto di fronte a 2 edifici 
      uno per l'esposizione e la vendita di mobili aperto 7 giorni su 7 dalle 
      ore 10:00 alle ore 20:30 ed un'altro che ad eccezione del terzo piano e 
      dell'attico è adibito ad ufficio. Dai 2 edifici proviene un continuo 
      disturbo a causa dei rumori prodotti dal funzionamento degli impianti di 
      condizionamento dell'aria collocati sulla facciata di fronte al mio 
      balcone. Vorrei chiedere cosa posso fare, in particolare per il problema 
      della notte. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Innanzi tutto è bene conoscere il livello sonoro prodotto 
      ed immesso nel suo appartamento dalle sorgenti (caratterizzazione grafica 
      degli eventi. Poiché il rumore è prodotto da impianti di esercizi 
      commerciali o uffici (attività), gli esposti possono essere fatti in 
      comune, alle ARPA, o in procura, i quali provvederanno d'ufficio a 
      effettuare le misure fonometriche o comunque ad emettere almeno 
      un'ordinanza limitativa all'orario di funzionamento dei condizionatori 
      (dipende anche molto dal Comune dove lei risiede e se c'è 
      sensibilizzazione ai problemi di rumore). In questo caso forse basterebbe 
      un po di buon senso ed attraverso un temporizzatore da pochi euro limitare 
      il funzionamento dei condizionatori al periodo diurno o entro il quale gli 
      uffici o gli esercizi commerciali sono aperti. In funzione dei rilievi 
      fonometrici (ma in questo caso la strada potrebbe essere senz'altro più 
      lunga), attraverso una lettera (si inizia cosi...) di un buon avvocato 
      civilista, può essere richiesta la sostituzione dei condizionatori con 
      macchine a basso rumore, sino ad intentare una causa vera e propria ai 
      sensi dell'art. 844 c.c.. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      (2) Lo stabile in cui abito è confinante con un altro 
      adibito ad uffici, dal quale proviene un continuo disturbo della quiete 
      pubblica a causa di rumori prodotti dal funzionamento ininterrotto degli 
      impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria collocati sulla 
      terrazzo.  | 
   
  
    | 
      
       
      Il disturbo prodotto da impianti tecnici degli stabili è 
      disciplinato dalla normativa amministrativa attraverso più riferimenti 
      normativi, asseconda della natura e del soggetto cui gli stessi fanno 
      capo. In particolare, qualora tali impianti facciano parte di un’attività 
      produttiva, professionale o commerciale, gli stessi sono soggetti ai 
      valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m. 
      14 novembre 1997 (il testo è consultabile nella sezione “normativa” di 
      Inquinamentoacustico.it), ossia ai 5 dB(A) durante il periodo diurno 
      (06-22) e ai 3 dB(A) durante quello notturno (22-06). Nel caso invece, 
      tali impianti facciano capo ad un soggetto privato, ad es. di una civile 
      abitazione, possono ricadere nei limiti indicati per gli impianti 
      tecnologici a funzionamento continuo di cui all’allegato A del d.p.c.m. 5 
      dicembre 1997, sempre che l’edificio sia stato costruito dopo l’entrata in 
      vigore di tale decreto. Nel casi più tradizionali, la rivendicazione può 
      essere assunta anche in sede civile (con istanza al Giudice di Pace o 
      Giudice ordinario) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 844 c.c. 
      (immissioni). In questo caso, è utile considerare che l’attivazione di 
      quest’ultima procedura può essere efficace solo nel caso in cui si intenda 
      rivendicare il risarcimento del danno patito (patrimoniale o biologico). 
      In ogni caso, l’azione da Lei intrapresa presso gli organi di vigilanza e 
      controllo (ARPA e comune) può costituire la via più economica e, tutto 
      sommato, quella più vantaggiosa, sempre che l’intervento sia rapido ed 
      efficace. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Nell'esaminare il D.Lgs. n. 195/06, appare poco chiaro 
      quali debbano essere i requisiti della strumentazione che si dovrà 
      utilizzare per le indagini fonometriche.  | 
   
  
    | 
      
       
      Quello che dice è vero. Ed anche io sono perplesso, non 
      solo per il Dlgs 195/06 ma anche per altri decreti. In generale le ricordo 
      che: esistono obblighi di legge solamente per alcune tipologie di 
      strumenti (ad es. i fonometri.... Leggi ambientali ). Nel caso in cui 
      l'azienda sia certificata o voglia certificarsi ISO 9001, in base a quanto 
      riportato nel paragrafo 7.6 della norma, occorre tarare gli strumenti. Non 
      è riportato se è necessario far riferimento ad un centro accreditato dal 
      sistema nazionale di taratura o meno; in ogni caso deve essere garantita 
      la riferibilità metrologica. La periodicità della taratura fa riferimento 
      alla norma per la strumentazione di misura ovvero la ISO 10012-1 del 2003 
      (Requirements for measurement processes and measuring) che stabilisce i 
      criteri per la definizione dell'intervallo di conferma metrologica, che 
      per semplicità possiamo in questo contesto identificare con l'intervallo 
      di taratura. La strumentazione di misura deve essere confermata 
      metrologicamente ad intervalli appropriati stabiliti sulla base della 
      stabilità dello strumento, dello scopo della misurazione e delle modalità 
      di utilizzo dello strumento. In funzione dei risultati delle precedenti 
      tarature può essere necessario ridurre l'intervallo di conferma, oppure 
      considerare la possibilità di aumentare l'intervallo di taratura, se ciò 
      non influenza in maniera negativa l'accuratezza delle misurazioni. In 
      genere la strumentazione di misura viene tarata annualmente.Il Certificato 
      SIT, è un Certificato di Taratura emesso da un Centro facente parte del 
      Sistema Nazionale di Taratura (istituito con la Legge n. 273, 11/08/1991). 
      Il Certificato ha validità ufficiale (per legge) in Italia e, grazie agli 
      accordi di mutuo riconoscimento, nei paesi europei aderenti all'EA (European 
      co-operation for Accreditation). Il Certificato SIT può risultare 
      indispensabile per i CAMPIONI DI RIFERIMENTO cioè per quei campioni che 
      sono utilizzati per la taratura di altri strumenti in quanto consente di 
      avere un campione con una bassa incertezza. Premesso tutto questo, mi 
      auguro che in futuro si possa chiarire non solo l'aspetto del Dlgs195/06 
      ma anche la questione delle incertezze di misura (relative alle misure), 
      l'uso di strumentazione in classe 1 , e la frequenza di taratura della 
      strumentazione qualunque essa sia. Vede, all'estero i "concorrenti" danno 
      per scontato che si debba utilizzare strumentazione in classe 1 
      opportunamente tarata annualmente. In Italia ora invece è esattamente 
      l'opposto: troviamo consulenti improvvisati con fonometri in classe 3 (che 
      possono costare anche 50 euro, contro i 5000 di un fonometro in classe 1) 
      che sfruttando questo "bug" redigono relazioni a basso costo ma 
      qualitativamente basse. Il mio consiglio è di puntare sulla QUALITA'. 
      L'attesa paga. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Abito nelle immediate vicinanze di un distributore di 
      carburanti con orario continuato 24 ore e autolavaggio ed aspirazione 
      self-service. Oltre a questi impianti il gestore ha collocato dei 
      distributori automatici di gelati/merendine e vhs/dvd. essendo tale 
      attività ubicata nel centro urbano e classificata come zona III mi chiedo 
      se non posso in qualche modo, far limitare tale attività, in quanto spesso 
      la notte del sabato c'è sempre qualche compagnia di ragazzi con il 
      motorino che si ferma a far rifornimento e a chiacchierare fino alle 2 o 3 
      ed alla mattina della domenica c'è sempre qualcuno che alle 7,30 si lava 
      la macchina.  | 
   
  
    | 
      
       
      A parte i fenomeni delle 2 o 3 di notte tutto il resto 
      avviene durante il periodo diurno (domenica compresa). Il limite 
      d'immissione assoluto della zona III è 60dBA diurni e 50dBA notturni altre 
      al CRITERIO DIFFERENZIALE. Il rumore antropico anche se ne è responsabile 
      civilmente il Gestore dell'impianto è difficilmente dimostrabile. L'unica 
      cosa da fare è un esposto dettagliato all'Amministrazione Comunale che 
      effettui dei controlli in modo da verificare o meno il supero dei limiti. 
      Nel caso venga superato il criterio ambientale imponga attraverso 
      un'ordinanza insindacabile, al gestore, una limitazione d'orario garantita 
      (es.recinzione, timer sulla distribuzione ecc.). Forse questa è l'unica 
      cosa da fare. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Il mio appartamento affaccia sulla piazzetta del paese che 
      ospita, oltre a negozi, tre bar. Tutte e tre i bar intrattengono i loro 
      clienti con musica prodotta da impianti le cui casse sono appese ai 
      tronchi di alcuni alberi o alla facciata dell'edificio. Per tutto il 
      giorno e gran parte della notte, dal mese di aprile, devo subire l'ascolto 
      di musica. I proprietari sostengono che il limite diurno è di 85 db sino 
      alle 24.30, 75 dB sino alle 2.00 e 60dB sino alle 4.00. E' possibile ? A 
      chi devo rivolgermi? Come devo procedere? 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Non mi risulta che il limite diurno assoluto di rumore 
      negli ambienti esterni sia 85dBA, e credo non risulti nemmeno nella Legge 
      447/95 e ne tanto meno nei decreti attuativi. Il primo responsabile di 
      tale abuso è il titolare dell'esercizio commerciale ed anche 
      l'amministrazione comunale che ne ha rilasciato l'autorizzazione 
      amministrativa. Dal punto di vista amministrativo e legislativo vige la 
      Legge 447/95 per i comuni dove è stata effettuata la zonizzazione acustica 
      ovvero la suddivisione del territorio in classi acustiche; nei comuni dove 
      non è stata effettuata la zonizzazione vale ancora il DPCM 1°Marzo 1991. 
      Ad esempio per una classe IV il limite diurno assoluto (da non superare) è 
      65dBA. In entrambe le leggi citate vi è inoltre un criterio chiamato 
      DIFFERENZIALE. Questo criterio definisce che la differenza di rumore come 
      livelli equivalenti tra il rumore ambiente (quello con la musica ad 
      esempio) ed il rumore residuo (quello senza la sorgente) non debba essere 
      superiore a 3dB di notte e 5dB di giorno. Generalmente il disturbato si 
      rivolge al Comune con un esposto. Il Comune quindi incarica un tecnico 
      competente in acustica ambientale (es.ARPA, Vigili Urbani o Professionista 
      esterno riconosciuto)che effettua le verifiche del caso, e nel caso 
      accerti il supero dei Criteri sopradetti (assoluto o differenziale), il 
      Sindaco può procedere nell'emissione di un'ordinanza che finalizzi la 
      cessazione del disturbo. Esiste comunque, anche il Criterio sulla Normale 
      Tollerabilità delle immissioni di rumore ai sensi dell'art.844C.C. e art.32 
      della Costituzione, ma in questo caso è necessario rivolgersi ad un buon 
      avvocato e ad un buon tecnico. Questo criterio adottato dalla 
      giurisprudenza è molto più restrittivo dei decreti ambientali e tutela la 
      salute dei cittadini disturbati. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Abito vicino a ditta artigianale che fa uso per la 
      lavorazione di presse alimentate ad aria compressa. Inizio attività dalle 
      6:00 alle 22:00. Saltuariamente lavora anche la domenica Siamo in zona 
      classificata, nella zonizzazione acustica del comune, mista. Il rumore 
      viene generato dai compressori in modo continuo e dalle presse in modalità 
      intermittente. Ho segnalato il problema al comune con esposto, e altri 
      vicini chiamando i vigili urbani, ma senza risultati. Devo per forza 
      rivolgermi ad un legale?  | 
   
  
    | 
      
       
      La situazione denunciata mi pare piuttosto seria, sia per 
      il fatto concreto legato al disturbo lamentato, sia per la tardiva 
      risposta dell'Autorità preposta al controllo. Tipicamente, tali disagi 
      sono rivendicati presso le Agenzie Regionali per la Protezione 
      dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, le quali si attivano con 
      un apposito controllo fonometrico in relazione al quale viene attivato o 
      meno un procedimento amministrativo (sanzione + diffida) al fine di 
      imporre l'adeguamento della situazione illecita al rispetto della 
      normativa. I valori limite di rumorosità che il legislatore ha previsto 
      sono quelle definiti dalla classificazione acustica del territorio, nel 
      Suo caso fissati in 55 dB(A) diurni (valori limite di emissione) in quanto 
      l'attività è svolta esclusivamente nel periodo diurno (06-22). Tale limite 
      è misurato in facciata all'abitazione o in prossimità di spazi utilizzati 
      da persone e comunità ed è riferito all'intero periodo, corrispondente 
      alle 16 ore. Inoltre, è prevista il rispetto del "valore limite 
      differenziale di immissione", dato dalla differenza tra il livello di 
      rumore con l'attività e quello senza. Tale differenza non può essere 
      superiore, nel periodo diurno, a 5 dB(A). Qualora le verifiche richieste 
      non venissero espletate, può far eseguire le misurazioni da un "tecnico 
      competente" in acustica da Lei incaricato e inviare le risultanze alla 
      Procura della repubblica attraverso un esposto-querela, sottofirmato da 
      tutti i censiti che lamentano il disturbo. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Hanno costruito un ristorante di fianco a casa mia, dista 
      10mt dalla mia abitazione. Il problema è che 3 volte alla settimana 
      dispongono la pattumiera fuori dal ristorante con i vari carrelli, questi 
      vengono portati dalla cantina all'esterno attraverso lo scivolo con 
      ripetuti schiamazzi di incitamento a spingere i carrelli. Tutto questo 
      avviene alla 1:00 di notte, ed io ho le finestre delle camere davanti a 
      questo scivolo! Oltre a questo, o visto che hanno sistemato i tavoli 
      all'aperto, e anche questo dal lato dove ho le camere. Vorrei sapere quali 
      azioni si possono intraprendere. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Il disagio lamentato interessa un’attività, nello specifico 
      quella legata alla gestione di un esercizio pubblico dedicato alla 
      ristorazione, che è soggetta ai limiti di rumorosità stabiliti dal 
      d.p.c.m. 14 novembre 1997 (testo normativo presente nella sezione 
      “normativa” di Inquinamentoacustico.it). In particolare, ai limiti 
      assoluti, di emissione e immissione, individuati dalla classificazione 
      acustica del comune territorialmente competente, o in alternativa ai 
      limiti di accettabilità riportati nella tabella dell’art. 6 del d.p.c.m. 
      1° marzo 1991, oltreché del valore limite differenziale di immissione di 
      cui all’art. 4 del menzionato d.p.c.m. del 1997. A tal fine, è necessario 
      richiedere all’ARPA territorialmente competente l’espletamento delle 
      necessarie verifiche fonometriche, le quali saranno eseguite nei pressi 
      dell’abitazione disturbata e, per quanto attiene alla verifica del c.d. 
      limite differenziale, all’interno dell’abitazione, nel locale maggiormente 
      disturbato (presumo la stanza da letto) a finestre aperte. Quanto indicato 
      rappresenta il normale iter procedurale in ambito amministrativo; sono 
      fatte salve eventuali rivendicazioni in ambito civile, in relazione a 
      quanto stabilito dall’art. 844 c.c., o penale, in relazione all’art. 659 
      c.p.. L’adozione di tali opzioni potrà essere assunta nel caso in cui 
      l’azione amministrativa non consegui il beneficio sperato. Tuttavia, 
      ritengo utile precisare che, nel primo caso (quello civile), l’attivazione 
      è finalizzata all’ottenimento del risarcimento per il danno subito, mentre 
      l’azione penale è condizionata al fatto che il disturbo lamentato 
      dispieghi i suoi effetti nei confronti di più soggetti (più condomini o 
      più abitazioni) e che in concreto induca il disturbo della quiete pubblica 
      o il riposo delle persone. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Il parco giochi in questione è compreso in uno spazio tra 
      alcune case e condomini. Al suo interno è stata installata, da alcuni 
      anni, una pista dal roller in metallo e legno. Il rumore proveniente da 
      tale struttura è molto forte e continuo, dovuto principalmente ai tonfi 
      metallici dei roller, e si propaga alle abitazioni adiacenti. Inoltre, la 
      mancanza di orari di fruizione del parco (aperto giorno e notte) comporta 
      la presenza di persone che disturbano la quiete pubblica con urla e 
      schiamazzi, oltre che utilizzare la pista da roller in orari notturni.  | 
   
  
    | 
      
       
      La vigente normativa in materia di inquinamento acustico 
      assoggetta le aree sportive-ricreative a “sorgenti sonore fisse” e, 
      conseguentemente, al rispetto dei valori limite assoluti (emissione e 
      immissione) definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione 
      dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tuttavia, tali limiti sono 
      applicabili solamente nei comuni in cui è stata adottata la 
      classificazione acustica del territorio, mentre in assenza di tale 
      strumento è necessario fare riferimento ai limiti di accettabilità 
      stabiliti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (entrambi i riferimenti 
      normativi sono consultabili all’interno della sezione “Normativa- Statale” 
      di Inquinamentoacustico.it). A tal fine, può essere attivata l’ARPA 
      competente per le necessarie verifiche fonometriche, a seguito delle quale 
      verrà o meno avviato un procedimento amministrativo volto a far rientrare 
      i livelli di rumorosità entro le soglie consentite. Inoltre, giacché la 
      causa del disagio lamentato è originata dalle urla e schiamazzi dei 
      fruitori di tale struttura, la fattispecie può anche ricadere all’interno 
      della sfera dell’ordine pubblico e del disturbo della quiete pubblica, di 
      cui all’art. 659 codice penale. La competenza, in tal caso, è in capo alle 
      forze dell’ordine (vigili urbani o carabinieri), ai quali spetta il 
      compito di accertare l’eventuale disturbo lamentato e, qualora ne 
      sussistano gli estremi, inoltrare apposita segnalazione all’Autorità 
      giudiziaria. Infine, nel caso segnalato è utile ricordare che il Comune 
      può adoperarsi, fin da subito, per limitare il disagio lamentato, 
      attraverso l’individuazione di adeguate fasce orarie all’interno delle 
      quali dare accesso a dette strutture o realizzando specifici interventi di 
      mitigazione (schermi protettivi o quant’altro ritenuto utile). 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Ho un appartamento al primo piano in edificio di civile 
      abitazione sovrastante un supermercato che ha posizionato il reparto 
      "prodotti freschi" ed una cella frigorifera proprio sotto l'appartamento 
      che subisce la rumorosità dei motori/condensatori dei frigoriferi proprio 
      sotto al mio letto matrimoniale! Qual è il limite consentito in questo 
      caso?  | 
   
  
    | 
      
       
      La rumorosità trasmessa all'interno dello stesso edificio è 
      soggetta ai valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4 
      del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (norma disponibile all'interno del sito 
      nella sezione "Normativa-Statale"), fissati in 5 dB(A) diurni (dalle ore 6 
      alle ore 22) e 3 dB(A) notturni (nel restante periodo). Tale valore è 
      determinato attraverso la differenza fra il livello del rumore AMBIENTALE 
      (rumore con sorgente attiva) e il livello del rumore RESIDUO (rumore con 
      sorgente spenta). Pare evidente che, qualora l'impianto funzioni 
      ininterrottamente, il periodo maggiormente disturbante e quello cui 
      corrispondono i valori limite più restrittivi, ossia quello notturno. A 
      tal fine, le eventuali verifiche fonometriche potranno essere richieste 
      all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) locale. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Come viene interpretato, in caso di contenzioso, il fatto 
      che un comune abbia o meno recepito in ambito di regolamento edilizio, la 
      legge quadro sull'acustica degli edifici e relativi decreti. Ovvero, la 
      legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 e il D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997 sono 
      applicabili all'edilizia civile indipendentemente dal regolamento edilizio 
      comunale?  | 
   
  
    | 
      
       
      Qualora il contenzioso sia promosso davanti al Giudice 
      ordinario, per rivendicare il danno patito (danno patrimoniale o danno 
      alla persona che lamenta il disagio) la normativa amministrativa 
      costituisce un riferimento di merito anche se non assoluto, poiché 
      l'assunzione della decisione del Giudice può avvenire anche attraverso 
      specifica normativa tecnica (UNI, ISO, ecc.) o in relazione all’esame 
      clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lamenta quella 
      determinata situazione. Nel caso di specie, la normativa da Lei citata è 
      assunta, nella maggior parte dei casi, ad esclusivo riferimento, in quanto 
      norma dello Stato ne conseguono precisi obblighi a carico del soggetto che 
      interviene in un procedimento con l’Amministrazione, ad esempio 
      nell'ambito dei requisiti acustici necessari ai fini dell'ottenimento di 
      apposita autorizzazione all'edificazione. I principi generali desumibili 
      dalla "legge quadro", costituiscono norme di riferimento per tutte le 
      regioni tranne per le quelle a statuto speciale e per le province autonome 
      di Trento e di Bolzano, per le quali sono, tuttavia, da considerare norme 
      fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Da ciò ne 
      consegue che, a prescindere dall'avvenuta o meno modifica dei regolamenti 
      edilizi comunali, il Giudice può vincolare l'esito della propria 
      valutazione ai requisiti fissati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 in merito 
      alle caratteristiche di fonoisolamento degli edifici. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Ho da poco affittato un appartamento situato al di sopra di 
      una palestra. Premetto che l'appartamento è situato in zona produttiva e 
      che forse i limiti di tolleranza sonora sono più alti rispetto alla zona 
      residenziale ma è possibile che quando fanno ginnastica aerobica a tempo 
      di musica mi tremano le teglie del forno e i bicchieri nell'armadio? 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Per quanto attiene la normativa amministrativa in materia 
      di inquinamento acustico il legislatore ha limitato la tutela del 
      disturbato nelle aree destinate ad attività produttive, anche perché, 
      solitamente, precluse agli insediamenti di tipo abitativo, fatta 
      esclusione per l'abitazione del custode o del proprietario. Infatti, 
      all'interno di tali aree non è applicabile il c.d. criterio differenziale 
      (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997) che, nel caso di specie, rappresenta la 
      verifica che meglio identifica la rumorosità trasmessa per via 
      strutturale, all'interno del medesimo stabile. Ciò nonostante, la 
      rivendicazione del disagio patito può essere assunta in sede civile in 
      relazione a quanto disposto dall'art. 844 c.c. (immissioni). Nel qual 
      caso, è necessario accompagnare all'istanza del Giudice di Pace o Giudice 
      ordinario le rilevazioni di un tecnico competente in acustica da Lei 
      incaricato, attraverso le quali attestare il superamento della soglia di 
      "normale tollerabilità" (la differenza fra il livello di rumore della 
      sorgente disturbante non può superare di 3 dB(A) il livello del rumore di 
      fondo). Tale iniziativa può essere, tuttavia, preceduta da un tentativo di 
      conciliazione con la controparte al fine di poter giungere ad una pronta 
      soluzione della vicenda senza dover sostenere onerosi e, generalmente, 
      lunghi processi. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      La mia vicina ha 75 anni e non siamo in buoni rapporti 
      dovuti alla sua cafonaggine. Mi chiedevo se invece di iniziare un 
      procedimento legale dispendioso, sarebbe soluzione utile applicare dei 
      pannelli fonoassorbenti alla parete in modo da impiegare diversamente le 
      risorse economiche destinate a un legale.  | 
   
  
    | 
      
       
      Credo questa una decisione saggia, nonostante debba essere 
      attentamente valutata al fine di evitare di spendere male il denaro. Un 
      intervento di insonorizzazione efficacie non è sempre possibile in 
      strutture edilizie esistenti, magari affette da gravi carenze di 
      fonoisolamento, tuttavia è necessario precisare che, nel caso da Lei 
      segnalato, è necessario operare un intervento di "fonoisolamento". Il 
      grado di isolamento di una partizione è, generalmente, legato al valore 
      della sua massa e, quindi, più elevata è la massa della partizione 
      maggiore sarà la sua capacità di abbattere la componente di rumore 
      trasmessa. Normalmente, in questi casi si rende necessario realizzare una 
      doppia parete con mattoni forati da 8 cm con intercapedine di 5-10 cm 
      nella quale inserire del materiale resiliente (della comune lana minerale 
      o fibra di vetro va benissimo). In alternativa alla parete in mattoni può 
      essere utilizzata una doppia lastra di cartongesso con almeno 5 cm di lana 
      minerale. Attenzione però che l'intervento così proposto aumenta il potere 
      fonoisolante della partizione ma non ha alcuna efficacia sull'abbattimento 
      della trasmissione laterale del rumore, la quale è assai ostica da ridurre 
      su un edificio esistente. Ciò nonostante, a seguito degli interventi 
      indicati è possibile ottenere un miglioramento delle prestazioni acustiche 
      nell'ordine dei 5-7 dB. 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      Sono passati ormai due anni da quando ho traslocato nella 
      mia nuova abitazione e da quando l' ho fatto il mio vicino mi tormenta con 
      il suo pianoforte che suona per professione. Il signor x suona al piano 
      terra dove sostiene di aver fatto l'insonorizzazione a norma di legge ma 
      il rumore giunge lo stesso. Il vicino suona quasi tutti i giorni 
      lavorativi dalle ore 9:30 del mattino fino alle 12:30 e dalle 3/4 fino 
      alle 7:30 e a volte la domenica con l' orario del mattino; non sempre 
      porta lo strumento a un'intensità rumorosa notevole però mi risulta lo 
      stesso di fastidio per gli studi.  | 
   
  
    | 
      
       
      La regolamentazione circa l'uso degli strumenti musicali 
      può trovare riscontro in normative amministrative locali (regolamenti 
      d'igiene o ordinanze comunali) ma anche in leggi e regolamenti 
      provinciali. Dal canto suo la legge n. 447/95 prevede che sia in capo al 
      comune la disciplina delle c.d. attività temporanee, quali quella di 
      specie, attraverso l'autorizzazione da parte del Comune territorialmente 
      competente delle fasce orarie entro cui poter esercitare tale attività. 
      Nel caso che ha segnalato, il disagio lamentato può essere rivendicato 
      attraverso diverse strade, ossia contestando l'inadeguata insonorizzazione 
      dei locali, in relazione a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 1997, 
      qualora l'autorizzazione all'edificazione dell'edificio sia successiva 
      all'entrata in vigore di tale decreto o attraverso la rivendicazione della 
      c.d. "normale tollerabilità", ai sensi dell'art. 844 c.c.. In quest'ultimo 
      caso è necessario produrre istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario 
      allegando i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite da un 
      "tecnico competente" in acustica da Lei incaricato. Infine, qualora il 
      disturbo lamentato interessi una pluralità di soggetti (più condomini) 
      potrà essere inoltrata apposita segnalazione alla Procura della 
      Repubblica, in relazione all'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e 
      del riposo delle persone). 
      
         | 
   
  
    | 
      
       
      In qualità di malcapitato acquirente di un appartamento di 
      recente costruzione, sottopongo di grave carenza nell'isolazione acustica 
      della mia abitazione posta all'ultimo pianto (mansardato) di una palazzina 
      di tre piani. Soffro di grave disagio acustico dall'appartamento 
      confinante sullo stesso piano. 
      
      La relazione tecnico illustrativa, parte integrante del 
      contratto di acquisto della casa, non parla di isolazione acustica del 
      tetto. Il costruttore, con il quale abbiamo scambiato una serie di lettere 
      tramite avvocato, respinge la contestazione che la quale la costruzione 
      sia fuori norma, e propone il montaggio di contropareti verticali 
      aggiuntive sulle divisorie tra le unità, delle spessore di qualche cm, in 
      via "pro bono pacis" a conclusione del contenzioso. 
      
      Noi naturalmente non accettiamo nè la forma ma soprattutto 
      la sostanza della proposta, e ci stiamo rivolgendo ad alcuni artigiani 
      esperti in rivestimenti. Tutti gli interpellati affermano che il problema 
      risiede dal mancato isolamento acustico del tetto e che il problema è 
      molto diffuso nelle mansarde, e propongono le seguenti alternative come 
      possibili lavori risolutivi: 1. controsoffitto sull' interno delle unità 
      con 7-8 cm di materiali fonoassorbenti; oppure: 2. rimozione manto di 
      copertura costituito dalle tegole e relativa listellatura su due ordini 
      incrociati, rimozione della guaina e del tavolato superiore, rimozione del 
      pannello in polistirene da 10 cm; - fornitura e posa in opera di pannello 
      in fibra di legno densità circa 50 kg/mc avente spessore cm 14 al posto di 
      quello in polistirene; - ripristino di quanto rimosso. 
      
      Sarei grato di un'indicazione di correttezza della nostra 
      interpretazione al problema e se, in esperienze passate, esiste un reale e 
      possibile intervento tecnico risolutivo, e quale tra i due sopraccitati, o 
      altri ancora, sono da ritenere più validi.   | 
   
  
    | 
      
       
      Il problema lamentato, purtroppo, è comune a numerose 
      persone che appena preso possesso della nuova casa si trovano a dover 
      affrontare questa delicata quanto “fastidiosa” faccenda. Leggendo il Suo 
      quesito, mi pare di capire che il disturbo sia tanto evidente che possa 
      sfociare, addirittura, in una più generica tutela della privacy familiare. 
      Giustamente, come ha precisato, questo genere di problematiche interessa 
      principalmente proprio questa tipologia di abitazioni. Le ragioni sono da 
      ricercare nella modalità di trasmissione del rumore attraverso una 
      partizione (parete). In particolare, il rumore, oltre ad una trasmissione 
      diretta attraverso la specifica struttura (nel Suo caso la parete di 
      separazione fra le due unità abitative), giunge nell’ambiente confinato 
      attraverso una “via laterale”, ossia pareti laterali, pavimento e 
      soffitto. Nel caso delle mansarde, il punto di maggiore criticità è 
      costituito dal tetto o, meglio, dall’accostamento fra parete e tetto. Le 
      ragioni di siffatto fenomeno sono da imputare al fatto che un elemento 
      pesante (parete di separazione) è accostato ad uno più leggero (orditura e 
      rivestimento del tetto). Il rumore, sceglie quindi questa via 
      privilegiata, poiché non trova sufficiente ostacolo alla sua trasmissione. 
      In questa considerazione do per assodato che la parete di separazione fra 
      le due unità abitative sia di sufficiente spessore, anche se, da come ha 
      esposto la situazione, non escludo possano sussistere carenze di tale 
      elemento. Avere cognizione di quali sono le cause, non sempre fornisce 
      risposte utili di come intervenire. Infatti, le opinioni che Lei ha 
      ricevuto partono tutte dal medesimo presupposto (trasmissione laterale) ma 
      poi si orientano su soluzioni differenti. La pratica costituisce una 
      necessaria base di supporto ma bisogna anche fondare le proprie ragioni su 
      solide fondamenta scientifiche. Nel Suo caso non è possibile definire a 
      priori la scelta migliore, poiché gli elementi che mi ha fornito non sono 
      sufficienti, tuttavia mi ha dato utili indicazioni per dire ciò che è 
      carente. In primo luogo, la relazione tecnica che mi ha trasmesso non è 
      confacente a quanto richiesto dall’art. 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, 
      n. 38-110/Leg. relativo alla progettazione degli edifici, il quale prevede 
      che “…la relazione acustica … deve attestare l'avvenuta verifica del 
      potere fonoisolante degli elementi costruttivi”. Nel Suo caso tale 
      documento non contiene un esame delle partizioni (pareti, solaio, 
      soffitto, ecc.) ne una specifica delle caratteristiche di fonoisolamento 
      (valori dell’indice del potere fonoisolante secondo la tabella di cui 
      all’allegato D del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.). Ciò nonostante, 
      a parte la sanzione prevista a carico del progettista, non v’è alcun 
      obbligo di ripristino. Le possibilità che si prospettano pertanto sono 
      solo due: contestazione in sede civile del manufatto realizzato o 
      attuazione delle necessarie opere di contenimento della rumorosità. Con 
      tutta franchezza, qualora ce ne sia disponibilità, sceglierei la seconda 
      possibilità, sia perché, tutto sommato, più economica sia perché è 
      possibile giungere ad una soluzione della vicenda in tempi più ristretti. 
      Nel caso seguisse la mia indicazione, Le consiglio di rivolgersi ad 
      un’azienda che abbia una comprovata esperienza nel settore e che, 
      qualsiasi proposta da questa fornita, sia conseguenza di un’attenta 
      analisi empirica in grado di fornirLe a priori una certa garanzia del 
      risultato che Lei desidera ottenere. Dal canto mio, nessuna delle due 
      ipotesi che Le sono state proposte pare soddisfino tale requisito e, per 
      questo, non ne sottoscrivo nessuna. 
         | 
   
  
    | 
        | 
   
  
    | 
        | 
   
  
    | 
        | 
   
  
    | 
        | 
   
 
 
  
  
 | 
 |