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Deliberazione della Giunta Regionale n° 4313 21 Settembre 1993

 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 4313 21 Settembre 1993

Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Immediata eseguibilità".

TESTO

ALLEGATO A1 - CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL D.P.C.M. 1 MARZO 1991: "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATI

ALLEGATO B1 - GLOSSARIO ALLEGATO AI CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL D.P.C.M. 1.03.1991

ALLEGATO C1 – COMMISSIONE TECNICA REGIONALE - PARERE

 

L'Assessore all'Ambiente, Michele Boato, riferisce quanto segue.

Il D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" costituisce la prima normativa italiana di tutela della popolazione dall'inquinamento acustico.

Tale provvedimento, in origine costituito da sei articoli, da due allegati tecnici e da due tabelle, consente livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i Comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, individuate sulla base delle reali caratteristiche territoriali, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

In via transitoria e a prescindere dalla zonizzazione, il decreto, al fine di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti, contiene all'art. 6 anche una ulteriore serie di limiti rivolti alle sorgenti fisse e stabilisce all'art. 3 il termine entro il quale le imprese interessate devono conseguire i risultati individuati nel decreto, salvo presentazione alla Regione, da parte delle stesse imprese interessate, di un piano di risanamento indicante modalità e tempi di adeguamento.

Per rispondere all'esigenza di esame di tali piani, La Giunta Regionale del Veneto ha istituito, con propria deliberazione n. 5578 del 2 Ottobre 1991 un'apposita Commissione presieduta dall'Assistente Regionale all'Area dell'Ecologia e Tutela dell'Ambiente e costituita da funzionari dei Dipartimenti maggiormente interessati e da esperti esterni.

La Giunta Regionale del Veneto, verificato che gli artt. 4 e 13 della L.R. 16 Aprile 1985 n. 33 assegnano comunque all'Istituzione Regionale compiti di programmazione, coordinamento ed indirizzo nei confronti degli Enti Locali, in merito all'esercizio di funzioni amministrative anche in materia di inquinamento acustico, ha altresì incaricato la sopracitata Commissione di elaborare i criteri per la zonizzazione e pianificazione del risanamento acustico.

Nell'ambito di tale mandato la Commissione Tecnico consultiva, in stretta collaborazione con gli uffici regionali e dopo aver interpellato e coinvolto i Dipartimenti Regionali competenti, ha elaborato i "Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", che si propongono come uno strumento in grado di consentire alle Amministrazioni Comunali omogeneità di valutazione e di comportamento nella stesura della zonizzazione. (All. A1)

Per meglio esplicitare i termini urbanistici adottati nei criteri la citata Commissione ha altresì formulato un glossario. (All. B1)

Tali criteri e il glossario sono stati oggetto di ampia discussione nelle sedute della Commissione Tecnica Regionale Sezioni Riunite del 3 Giugno 1993 e del 15 luglio 1993 in cui la Commissione Tecnica Regionale si è espressa favorevolmente al testo in argomento con alcune modifiche.

Le modifiche proposte dalla Commissione Tecnica Regionale Sezioni Riunite sono state recepite nel testo allegato, che fa parte integrante della presente Deliberazione. (Al. C1)

Si ritiene che il presente provvedimento, in presenza di continui solleciti da parte delle Amministrazioni Comunali perchè l'Amministrazione Regionale formuli quanto prima indicazioni sulla zonizzazione, rivesta carattere d'urgenza e pertanto possa essere dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della L. 20 Febbraio 1953, n. 62.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore Michele Boato, in caricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 11^ comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTE le LL.RR. 33/88 e 28/90;

UDITO il parere della Commissione Tecnica Regionale - Sezioni Riunite;

DELIBERA

1) di approvare l'All. A2 "Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" " e l'allegato Glossario dei termini utilizzati secondo il testo che fa parte integrante della presente deliberazione. (All. B2)

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, dei (All. A2) criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e del Glossario dei termini utilizzati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. (All. B2)


ALLEGATO A1 - CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL D.P.C.M. 1 MARZO 1991: "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATI

0.1. PREMESSA

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 stabilisce i limiti massimi di accettabilità diurna e notturna di livelli d'inquinamento acustico in relazione alle caratteristiche fisico-funzionali e d'uso del territorio, ed al fine di tutelare l'ambiente ne prevede la suddivisione in sei classi.

Tali classi comprendono realtà non sempre immediatamente riconoscibili e classificabili, in particolare in un territorio come quello veneto, caratterizzato da una elevata articolazione del sistema insediativo.

Per questo, si segnalano alcuni indirizzi e criteri metodologici per facilitare e rendere omogenea l'azione di classificazione delle amministrazioni Comunali.

1.0. PRINCIPI GENERALI

Considerando che la quasi totalità dei comuni del Veneto si è dotata di Piano Regolatore Generale, e che questa condizione consente di ottenere un buon livello di omogeneità e di standardizzazione delle informazioni, si richiede:

A. Di redarre la classificazione prevista dal D.P.C.M. 1/3/91 sulla carta tecnica regionale in scala 1:5000 con gli aggiornamenti che si renderanno eventualmente necessari;

B. Di non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi;

C. Di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di P.R.G.;

D. Di realizzare la zonizzazione prescritta dal D.P.C.M. 1/3/91 a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti;

2.0. INDIRIZZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI

Il D.P.C.M. 1/3/91 prescrive di individuare e di classificare i diversi ambiti territoriali. In considerazione di quanto già espresso in premessa, e preso atto che la Regione del Veneto si è dotata del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, massimo strumento di governo dell'ambiente e degli insediamenti, e che tale piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" dell'abitare e del fruire del territorio e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati, si propone la seguente classificazione:

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici ed i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse pertanto le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital ed i poliambulatori qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (ferro restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per la protezione acustica sugli edifici interessati).

In linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree per standards), così come individuate dal P.R.G. vigente.

2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali ed i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C..

3. Le aree di particolare interesse urbanistico, intendono con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale.

Pertanto si invita inserire in classe I: 

- i beni Paesaggistici ed. ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497;

- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque sono per le aree non ricadenti in aree edificate;

- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1/3/91, cioè quei Centri Storici, classificati dal P.R.G. vigente come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;

- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Il D.P.C.M. 1/3/91 determina che siano inserite in questa classe le l'aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali". In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e, in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del P.R.G. vigente.

In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

(NOTA: per una più precisa individuazione delle aree da inserire in classe I! si veda il successivo punto 4.0).

CLASSE III: DI TIPO MISTO

Il D.P.C.M. 1/3/91 ascrive a questa classe:

1. Le "aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici''. Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I.

Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal P.R.G. vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985.

2. Le l'aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza. di attività artigianali e con assenza di attività industriali".

In base alla descrizione offerta dal D.P.C.M. 1\3\91 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal P.R.G. vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 D.I. 1444/63. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

(NOTA: per una più precisa individuazione delle aree da inserire in classe III si veda il successivo punto 4.0).

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Il D.P.C.M. 1/3/91 ascrive a questa classe:

1. Le l'aree con limitata presenza di piccole industrie". Appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza frequente nel Veneto, che e caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali.

2. Le l'aree portuali" individuate come tali dal P.R.G. vigente.

3. Le l'aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie", intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.

4. Le l'aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali".

La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel P.R.G. come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati ed individuati come tali dal P.R.G. vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq..

(NOTA: per una più precisa individuazione delle aree da inserire in classe IV si veda al successivo punto 4.0).

CLASSE V e VI: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI ED AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe V le l'aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni", cioè le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area, come ad esempio i casi in cui, all'interno del perimetro di un piano attuativo per insediamenti produttivi, la normativa del piano consente la realizzazione di abitazioni per il personale di custodia o per il titolare dell'azienda.

Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe VI le l'aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi". Si tratta di aree monofunzionali a carattere industriale, in cui anche eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.

Possono essere inserite in classe V e VI solo quelle aree individuate dal P.R.G. vigente come zone D, di cui all'art. 2 del D.I. 1444/68.

3.0. INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

Considerando lo spirito del D.P.C.M. 1/3/91, teso a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento acustica in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d'uso che compongono il territorio, si assume, conte principio generale, che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

A - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

B - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.

C - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.

D - confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

E - confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D ed devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse. In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

4.0 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio Urbano, viene espresso dal D.P.C.M. 1/3/91 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

1) la tipologia e l'intensità del traffico;

2) la densità della popolazione;

3) la densità di attività commerciali;

4) la densità di attività artigianali.

Premesso che per attività artigianali sono da intendersi le attività artigianali di carattere produttivo, assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali, è possibile classificare le diverse aree che compongono l'insediamento urbano, assegnando ad ogni area presa in considerazione il punteggio corrispondente così come proposto nella seguente tabella:

Parametri  Punteggio
1 2 3
Densità di Popolazione Bassa  Media  Alta
Traffico Veicolare e Ferroviario Locale Di attraversamento Intenso
Attività Commerciali e Terziarie Limitata Presenza  Presenza Elevata Presenza
Attività Artigianali Assenza  Limitata Presenza Presenza

Le aree con un valore di 4 sono aree di classe II; le aree con valori compresi da 5 a 8 sono aree di classe III; le aree con valori superiori a 8 sono aree di classe IV.

La densità media di popolazione, espressa in abitanti per ettaro, è la densità media dell'area urbana

La presenza di attività commerciali deve essere espressa in superficie di vendita ad abitante, ed il valore medio di riferimento è il valore medio del Comune.

La presenza di attività artigianali è espressa in superficie del lotto ad abitante, ed il valore medio di riferimento è il valore medio del Comune.

5.0. CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DELLA RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA.

Il D.P.C.M. 1.3.1991 non classifica esplicitamente la rete viaria, in quanto di per sé le strade non costituiscono una zona, ma individua il sistema viabilistico come uno degli elementi che concorrono a definire le caratteristiche di un'area ed a classificarla.

Ciò nonostante si possono presentare casi in cui l'esistenza di un asse viabilistico o di una linea ferroviaria potrebbero condizionare la classificazione di un ambito territoriale, ed indurre erroneamente ad inserire tale ambito in una classe superiore a quello previsto dal D.P.C.M. 1.3.1991.

E' il caso di autostrade, di linee ferroviarie, di strade di grande comunicazione e di traffico elevato e di strade di media importanza che insistono su aree agricole e su aree di particolare interesse urbanisticoterritoriale, come ad esempio i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i territori montani e le riserve ed i parchi nazionali e regionali.

In tali casi, al fine di evitare errori di classificazione, e qualora non sussistano specifiche esigenze di maggior tutela, si invitano le Amministrazioni Comunali a considerare le distanze minime a protezione del nastro stradale di cui al D.I. 1.4.1968 lettere A, B e C come fasce di rispetto da inserire in classe IV.

Per le stesse motivazioni le distanze minime a protezione dei tracciati delle linee ferroviarie di cui al D.P.R. n. 753/1980 sono considerate come fasce di rispetto da inserire in classe IV.

Regole analoghe possono essere applicate nei comuni montani per le fasce interessate da impianti a fune, tenuto conto che per disposizione legislativa tali impianti sono assimilati alle linee ferroviarie.


ALLEGATO B1 - GLOSSARIO ALLEGATO AI CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL D.P.C.M. 1.03.1991

Al fine di indurre le Amministrazioni Comunali del Veneto ad assumere omogeneità di comportamento nell'applicazione dei "criteri regionali" sovracitati, si è ritenuto utile corredare tali criteri di un glossario dei termini urbanistici utilizzati.

Nell'elaborare il glossario sono state adottate, quando possibile, le definizioni offerte dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, mentre in mancanza di precise indicazioni offerte dal legislatore si è fatto riferimento alla specifica letteratura in materia.

In tali casi, non potendo far riferimento a definizione di valore normativo, si è preferito offrire dei concetti, lasciando così un "margine di interpretazione" alle Amministrazioni Comunali in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto.

1) ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: A, B. C, D, E, F.

sono le zone territoriali omogenee con le quali il PRG suddivide il territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765 e stabilito dall'art. 2 del D.M. LL.PP. 2 agosto 1968 n. 1444 e dalla L.R. 27 giugno 1985 n. 61.

2) COMPLESSI SCOLASTICI

Solo ed esclusivamente ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, sono da intendersi come l'insieme degli edifici adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica e la relativa area di pertinenza.

3) AMBITI FUNZIONALI SIGNIFICATIVI

Tale dizione, nel contesto generale della frase, sta ad indicare che la zonizzazione di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 deve realizzarsi per parti di territorio (urbane e non) di dimensione tali da evitare, nei limiti del possibile e nel rispetto delle prescrizioni dei "criteri regionali", una suddivisione del territorio "a macchia di leopardo". A tal fine la differente classificazione di parti di territorio comunale dovrà essere attuata in relazione al reale uso del territorio e in relazione alle attività che esso ospita: ad esempio, le aree agricole, le aree industriali, le aree di centro città, ecc.

4) CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Il riferimento alle caratteristiche territoriali sta a significare che la zonizzazione non deve essere realizzata sulla base delle previsioni di PRG, bensì, qualora tali previsioni non siano ancora state realizzate, sulla base della situazione in essere del territorio.

Ad esempio: se nel PRG un'area viene classificata come zona industriale, ma di fatto tale zona non è ancora stata realizzata (nel senso che non è ancora stata realizzata in tutta o in parte dell'area l'urbanizzazione primaria), e risulta ancora soggetta ad uso agricolo, la zona o parte di essa, quella priva di urbanizzazione primaria, dovrà essere inserita in classe III°.

5) CENTRI RURALI

Per centri rurali si intendono quei nuclei rurali in cui, oltre alla residenza rurale, si riscontra la presenza di servizi della residenza e servizi dell'attività agricola. Ad esempio quando nel nucleo residenziale si localizzano attività artigianali, commerciali, di servizio e sociali.

E' inoltre possibile riscontrare un centro rurale in presenza di un "gruppo di case", che per la consistenza numerica e la lontananza rispetto al più vicino paese richiedano un minimo di servizi alla residenza. Infine, a conferire la qualifica di "centro rurale", contribuisce il carattere di centralità che un nucleo insediativo presenta rispetto al territorio considerato, cosicchè le strutture di cui esso è dotato sono anche in funzione degli insediamenti circostanti.

In linea di massima nei comuni dotati di PRG redatto anche ai sensi della L.R. 24/85 i centri rurali corrispondono alle zone E4 di cui all'art. 11 della legge stessa.

6) NUCLEI DI ANTICA ORIGINE

Sono le contrade, le borgate, le corti, i colmelli ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno trantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale così come descritte all'art. 10 L.R. 24/85.

7) BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI VINCOLATI CON SPECIFICO DECRETO AI SENSI DELLA L. 24.06.1939, n. 1497

comprendono il complesso dei beni e dei luoghi inseriti negli elenchi redatti ai sensi della Legge n. 1497/39 Protezione delle bellezze naturali.I beni ed i luoghi di cui sopra sono costituiti da:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico soggetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e inoltre quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

I singoli decreti sono disponibili presso le Commissioni Consultive provinciali per i beni ambientali mentre il complesso delle aree vincolate ai sensi della L. 1497/39 sono evidenziate nella tav. n. 2 del progetto P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate, sempre nel P.T.R.C., nella tavola n. 10 in scala 1: 50.000.

8) "ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO DALLA L. 8.08.1985 N. 431"

Comprendono il complesso dei beni e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della Legge succitata. Ibeni e i luoghi di cui sopra sono costituiti da:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla  linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative rive per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Tali aree sono evidenziate nella tav. n. 2 di progetto del P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate,sempre nel P.T.R.C., nella tav. n. 10 in scala 1:50.000.

9) PARCHI, RISERVE NATURALI E ARCHEOLOGICHE, AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, ZONE UMIDE, ZONE SELVAGGE DI CUI AGLI ARTT. 19, 21, 27, 33, 34, 35 DEL P.T.R.C.

Costituiscono il complesso delle aree di interesse naturalistico-ambientale individuate dal P.T.R.C. (approvato Con DCR n. 250 in data 13.12.1991) negli elaborati n. 5 (Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica (scala 1:250.000) di progetto, nonché nella tav. n. 2 e 10 (sistema degli ambiti naturalistico, ambientali e paesaggistici di livello regionale).

10) "CENTRO CITTÀ"

Per il concetto di Centro Città la disciplina urbanistica non offre una descrizione univoca, nè tanto meno esiste una definizione dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale.

Negli ultimi decenni si è sempre più affermata la tendenza a considerare il Centro Città una categoria funzionale e pertanto è forse possibile definirlo come "il punto centrale della vita sociale degli abitanti della città e del territorio di influenza". Sembra pertanto corretto associare il concetto di centro città alla descrizione offerta dal DPCM 1.03.1991, nel momento in cui si tratta di aree "ad intensa attività umana" derivante proprio dal concentrarsi in una parte della città di molteplici funzioni di carattere residenziale, culturale, amministrativo, commerciale e terziario, che generano l'intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione (residenti + addetti), elevata presenza di attività commerciali e terziarie".

Al fine di delimitare il Centro Città la cultura urbanistica ha elaborato diversi metodi, che si basano stilla densità (di abitanti, 1 di traffico, di forza lavoro, di funzioni urbane), sui valori economici (dei terreni e dei fabbricati) e sull'importo del commercio al minuto, mentre per definirne l'estensione si è sempre più affermato il metodo della "pedonalità" che si basa sulle d'istanze colmabili dai pedoni.

Inoltre l'area di Centro Città, in quanto punto centrale della vita sociale, e pertanto luogo di riferimento e riconoscimento per gli abitanti di un determinato "bacino" si caratterizza per la presenza di importanti elementi urbani (quali le piazze, le gallerie coperte e le strade commerciali urbane) e per la presenza di elementi architettonici di maggior rilievo. In Italia ed. in particolare nel Veneto, caratterizzato da una struttura insediativa policentrica, di antica formazione l'area di centro città corrisponde spesso alla zona storica ed alle aree ad essa immediatamente adiacenti.

Per quanto riguarda la zonizzazione prevista dal D.P.C.M. 1.3.91 e considerando che nelle aree urbane il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico, sembra possibile individuare e delimitare l'area di centro città, anche senza ricorrere a sofisticati metodi analitici, ed in modo intuitivo, sulla base della maggior compresenza di funzioni generatrici di traffico, come appunto le attività terziarie, amministrative, commerciali e culturali.

11) AREE PORTUALI

Con tale dizione sono da intendersi i porti per la pesca che nel caso della Regione Veneto sono solo 2 (Chioggia e Porto Tolle) ed i porti turistici che presentano le seguenti caratteristiche:

- spazi per il transito e lo stazio delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore abilitate alla, navigazione d'altura. La dotazione di area è intorno ai 210 - 230 mq/p.b. globalmente. Gli spazi di servizio a terra sono non inferiori al 30% della superficie totale dell'approdo . L'utenza è anche esterna, proveniente sia da terra (per lo stazio), sia dal mare (per il transito). Le caratteristiche dimensionali e le dotazioni a terra (valutate anche sotto il profilo qualitativo) sono quelle degli approdi turistici di Livello internazionale e comunque le attrezzature minime richieste sono: gru, scalo di alaggio, capannoni e piazzali di rimessaggio, officine meccaniche, rifornimento carburante, negozi, acqua e luce in banchina per ogni posto barca, servizi igienici a terra con acqua calda, servizi antincendio, assistenza radio e recupero in mare, guardiania, asporto rifiuti e olii, telefono pubblico, distribuzione bevande calde e fredde, limiti di velocità in darsena, servizio ricevimento.

oppure:

- spazi per il ricovero delle imbarcazioni con bacino di uso prevalentemente lagunare, nelle acque interne e negli specchi acquei marini per la balneazione: Sono gli spazi legati alla domanda di servizi nautici primari, sia in termini di localizzazione che di gestione, per un'utenza prevalentemente locale. Sono in generale quelli aventi le seguenti caratteristiche: requisiti dimensionali al di sotto degli standards internazionali - acqua ed, elettricità all'alaggio, minime dotazioni di sicurezza; alaggio e varo con gru o scivolo, rimessaggio all'asciutto. officina di primo intervento, servizi igienici; sorveglianza e custodia. 

I posti marittimi nazionali nel caso della Regione Veneto sono solo due, il porto industriale, localizzato in adiacenza alla zona industriale di Marghera, che proprio per tale localizzazione e per il ruolo che svolge nei confronti di tale zona sembra corretto inserire in classe VI, ed il porto commerciale localizzato in parte a Venezia e in parte a Marghera.

questa particolare situazione suggerisce di inserire in classe Va la zona portuale commerciale di Marghera ed in classe IV°, dato la vicinanza con il Centro Storico, la zona portuale commerciale di Venezia.

13) CENTRI DIREZIONALI

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri sono da intendersi quelle aree urbane localizzate al di fuori dell'area di centro città, ma caratterizzate da un'alta presenza di uffici, attività di rappresentanza, attrezzature ricettive ed attività commerciali e dalla quasi totale assenza di funzioni residenziali.

14) CENTRI COMMERCIALI

Il centro commerciale può essere definito come "un insieme organizzato di attrezzature commerciali, paracommerciali e di attrezzature complementari al commercio".

Il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 2421 del 17 giugno 1988 individua le caratteristiche che devono possedere i Centri Commerciali all'ingrosso e al dettaglio.

"Il Centro all'ingrosso è costituito da un numero di esercizi di vendita non inferiore a 5, inseriti in una struttura o destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente". Nel momento in cui il D.M. non offre nessuna indicazione in merito alla dimensione minima richiesta ai fini dell'identificazione di tale struttura commerciale, e considerando che la superficie di vendita (e conseguentemente la superficie dei parcheggi) è un utile indicatore del potenziale inquinamento da rumore, si prescrive che siano inseriti in classe IV° solo i centri commerciali che, fatta salva la definizione di cui al DM presentino una superficie di vendita non inferiore ai 2.500 mq.

"Il Centro Commerciale al dettaglio deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita al dettaglio, di qualunque dimensione non inferiore a 8 che abbiano una superficie di vendita complessiva di almeno 3.500 mq. e siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comune, gestiti unitariamente".

il D.M. sovracitato sottolinea che nei centri urbani si prescinde da tale limite di superficie, ma per quanto riguarda l'inquinamento da rumore il problema si pone in termini diversi: infatti se il Centro Commerciale è localizzato nel "Centro Città" viene automaticamente classificato in Classe IV°, mentre se si trova in zone diverse dal Centro Città è utile definire anche una soglia dimensionale minima, al di sotto della quale non è possibile definire la struttura come Centro Commerciale: Di conseguenza una struttura commerciale al dettaglio localizzata in area urbana, ma non in un'area di Centro città, potrà essere considerata Centro Commerciale solo se dotata di una superficie di vendita complessiva non inferiore ai 2.500 mq.

14) IPERMERCATO

La circolare di applicazione della L.R. 517 del 1975 definisce l'ipermercato come "un esercizio di vendita al dettaglio, con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di parcheggio per la clientela ed offre un vasto e completo assortimento di prodotti alimentari e non.

15) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Al fine di agevolare il compito delle Amministrazioni Comunali, solo ai fini della redazione della zonizzazione prevista dal D.P.C.M. 1.3.1991, si assume la seguente definizione: "Tutte le strutture commerciali organizzate per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche da i a IX, con superficie di vendita non inferiore ai 2.500 mq.


ALLEGATO C1

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

"Assemblea Generale" (L.R. 18.08.1984, n. 42, art. 23)

Arg. n. 1 in data 15 luglio 1993

PARERE

Oggetto: Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella TAB. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991:" Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". In allegato: Glossario dei termini utilizzati.

PREMESSE

1) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto del 1° marzo 1991, in attesa della emanazione di una disciplina organica in materia di inquinamento da rumore, ha fissato i ''Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Tale provvedimento, che in origine era costituito da sei articoli, da due allegati tecnici e da due tabelle, consente livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio.

Nello specifico il D.P.C.M. prevede che i Comuni suddividano i propri territori in sei differenti classi, individuate sulla base delle reali caratteristiche territoriali, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

In via transitoria e a prescindere dalla zonizzazione, il decreto, al fine di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti, contiene all'art. 6 anche un'ulteriore serie di limiti rivolti alle sorgenti fisse, e stabilisce all'art. 3 il termine entro il quale le imprese interessate devono conseguire i risultati individuati dal decreto, salvo presentazione, da parte delle stesse imprese interessate, di un piano di risanamento indicante modalità e tempi di adeguamento.

Il D.P.C.M., all'art. 4, assegnava alle Regioni anche il compito di emanare, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, le direttive per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di risanamento, i quali piani avrebbero dovuto contenere: 

a) l'individuazione della tipologia e dell' entità dei rumori presenti nelle zone da risanare,

b) i soggetti a cui compete l'intervento,

c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale,

d) la stima degli oneri finanziari,

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Inoltre il D.P.C.M., al fine di un graduale adeguamento ai limiti di esposizione al rumore prescritti, conferiva alla Regione, all'art. 3, la competenza ad esaminare i piani di revisione degli impianti presentati dalle singole imprese.

La competenza ad esaminare i piani di revisione degli impianti presentati dalle singole imprese.

2) La Giunta Regionale del Veneto, al fine di assolvere a tali competenze, che richiedevano l'attuazione entro i termini. previsti di una molteplicità di interventi, ha istituito, coli propria deliberazione n. 5578 del 2 ottobre 1991, una apposita Commissione presieduta dall' Assistente Regionale all'Area dell'Ecologia e Tutela dell'Ambiente e costituita da funzionari dei Dipartimenti maggiormente interessati, da esperti esterni con un rapporto di consulenza già in atto, e anche da professionisti qualificati e di provata esperienza.

3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 517 del 19 dicembre 1991, ha annullato parte dell'articolo n. 3 ed integralmente gli articoli n. 4 e n. 5 perché le norme in essi contenute sono state giudicate invasive delle competenze attribuite alle Regioni ed alle Province autonome.

E' però rimasto in vigore l'art. 2, che impone ai Comuni, ai finì della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (di cui alla tab. 2 del D.P.C.M.), di adottare la classificazione in zone riportata nella tab. 1, ed è rimasto in vigore l'art. 6 che individua, in assenza della prevista zonizzazione, limiti di rumorosità più rigidi di quelli previsti dalla tab. 2; più rigidi in quanto meno "calibrati" sulle specifiche realtà territoriali.

4) La Giunta Regionale del Veneto, a seguito della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale e dopo aver verificato che gli art. 4 e 13 della L.R. 16 aprile 1985 n. 33, assegnano comunque all'Istituzione regionale compiti di programmazione, coordinamento ,ed indirizzo nei confronti degli Enti Locali, in merito all'esercizio di funzioni amministrative anche in materia di inquinamento acustico, ha ritenuto utile riconfermare l'incarico alla Commissione tecnico consultiva, così come previsto dalla D.G.R. n 5578 del 2/10/91.

Tale incarico prevedeva:

- L'elaborazione di criteri per la zonizzazione e pianificazione del risanamento acustico;

- L'esamina dei piani di risanamento presentati dalle aziende;

- La trasmissione ai comuni competenti per territorio degli elenchi delle imprese che hanno presentato i piani di risanamento.

5) E' nell'ambito di tale mandato che la Commissione tecnico-consultiva, in stretta collaborazione con gli uffici regionali, e dopo aver interpellato e coinvolto i Dipartimenti Regionali competenti, ha elaborato i resenti "Criteri orientativi che si propongono come uno strumento in grado di consentire alle Amministrazioni Comunali omogeneità di valutazione e di comportamento nella stesura della zonizzazione prevista dal provvedimento statale di cui all'oggetto.

6) I presenti "Criteri orientativi sono stati oggetto di ampia discussione durante la seduta della Commissione Tecnica Regionale - sezioni riunite - del 3 giugno 1993. In tale occasione la C.T.R. ha ritenuto opportuno rinviare la votazione così da consentire ai Commissari un ulteriore approfondimento del tema trattato e l'invio di eventuali osservazioni. Dalla data del 3 giugno 1993 alla data del 13 luglio dello stesso anno sono pervenute alla Segreteria per il Territorio n. 3 osservazioni, inviate rispettivamente dai Settori Igiene Pubblica dell' Unità Locale Socio Sanitaria n. 28 - Legnago (VR) -, dall'Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 "Valle dell'Agno" e dal l'Amministrazione della provincia di Verona

CONTENUTI

I "Criteri regionali" e l'allegato "Glossario" trovano origine, oltre che nella volontà di offrire alle Amministrazioni Comunali del Veneto tino strumento operativo, anche nella lettura critica della tabella n. 1 allegata al D.P.C.M., e nella conoscenza del territorio veneto.

La lettura dei contenuti della tabella n. 1 ha infatti evidenziato il bisogno di una maggior definizione e specificazione tanto dei termini che delle categorie concettuali utilizzate dal D.P.C.M., mentre la conoscenza delle caratteristiche territoriali, insediative ed ambientali della regione, che presenta caratteri propri non riscontrabili in altre regioni italiane (v. ad es. il sistema insediativo policentrico, la stretta integrazione tra attività di diversa natura, la compresenza di molteplici ecosistemi, ecc.), ha evidenziato la necessità di un piú stretto rapporto tra contenuti della norma e contesto. 

I presenti "Criteri" si propongono dunque, innanzi tutto, come "un momento di specificazione della norma", e successivamente come uno "strumento operativo", di supporto alle AA.CC. nell'azione di interpretazione e classificazione del proprio territorio. I "Criteri" sono stati elaborati considerando che le sei classi previste dal Decreto comprendono realtà territoriali non sempre facilmente immediatamente riconoscibili, in particolare in un territorio complesso come quello veneto, ma anche considerando che la maggior ,parte dei comuni della regione è dotato di P.R.G. , e che questa condizione consente, di ottenere un discreto livello di omogeneità delle informazioni.

Inoltre i "Criteri" sono stati elaborati sulla base di alcuni principi generali che , in sede di applicazione, prevedono la:

- Redazione della classificazione prevista dal D.P.C.M. sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1.5000;

- Individuazione delle aree con caratteristiche omogenee, evitando le micro suddivisioni, che renderebbero poco gestibile la zonizzazione;

- Definizione dei confini tra le diverse classi lungo gli elementi fisici naturali o artificiali (canali, fiumi, strade, ecc.);

- La realizzazione della zonizzazione prevista dal Decreto a partire dalla situazione territoriale esistente.

Coerentemente con questi principi e con l'obiettivo di proporsi come "strumento operativo di supporto all'azione comunale", i criteri si relazionano sia alla legislazione urbanistica regionale che agli strumenti di pianificazione territoriale (PTRC) messi a punto dalla Regione del Veneto. Ad esempio, relativamente alle categorie funzionali che il Decreto inserisce in classe 1, i "Criteri" attuano una azione di specificazione che dovrebbe rendere più semplice, per le AA.CC. l'individuazione delle categorie e delle aree da inserire in tale classe. Viene specificato che per "aree residenziali rurali" devono intendersi solo i centri rurali, solitamente individuati dal PRG come zone E4, oppure i nuclei di antica origine di cui all'art. 11 della L.R. 24/85 e dell'art. 23 delle N.T.A. del PTRC. Dunque un utile azione di specificazione, individuazione ed in alcuni casi di interpretazione della norma statale. Ma i "criteri" oltre a quanto sopra menzionato propongono, in totale sintonia con lo spirito del decreto, anche un metodo per il riconoscimento delle aree urbane da inserire in classe II, III, e IV. La descrizione offerta dal Decreto risulta troppo generica e soprattutto si presta a molteplici interpretazioni. Al fine di ottenere dai Comuni un prodotto il più possibile omogeneo, i "Criteri" propongono, al punto 4, una metodologia per la classificazione di tali aree, che si basa oltre che sull'utilizzo dei parametri previsti dal Decreto (tipologia ed intensità del traffico, e la densità di popolazione e di attività commerciali ed artigianali), anche sul l'assegnazione di un punteggio che dovrebbe consentire una più semplice e corrette classificazione delle aree urbane.

Innovativi, in quanto non previsti dal D.P.C.M., risultano essere invece gli indirizzi di classificazione, proposti dai "Criteri", per le zone poste lungo i confini di aree di diversa classe, e la classificazione delle fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana.

Nel primo caso, assunto come principio generale che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, devono essere rispettati i limiti di esposizione al rumore relativi alla classe inferiore, i "Criteri" individuano cinque situazioni territorialmente caratterizzate, per le quali viene individuata una "fascia di transizione" tale da consentire il graduale passaggio del disturbo acustico dalla zona di classe superiore alla zona di classe inferiore. I "Criteri", stabilendo che la rumorosità all'interno di tali "fascie" non deve superare i livelli ammessi per la zona di classe superiore, e che comunque in nessun caso nelle ore notturne può essere superata la soglia di 60 dBA, demandano alle singole AA.CC. l'individuazione sul territorio di tali "fasce", che possono essere ubicate, a seconda delle caratteristiche del contesto, nella zona di classe superiore, in quella di classe inferiore oppure a cavallo delle stesse.

Nel secondo caso, cioè per la rete viabilistica, i "Criteri" individuano, al fine di meglio salvaguardare alcuni ambiti territoriali (diversamente dal Decreto che non prevede una classificazione della rete viabilistica, in quanto la considera uno degli elementi che concorrono a classificare una zona) e solo per la viabilità extraurbana, delle "fascie di rispetto" a lato della sede stradale, della sede ferroviaria e delle aree interessate da impianti a fune.

Infine i "Criteri" sono completati da un glossario dei termini utilizzati, che è stato elaborato, ne i limiti del possibile, utilizzando definizioni offerte dalla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale. In assenza di precise indicazioni offerte dalla legislazione in materia, i Criteri fanno riferimento alla letteratura specifica, e non potendo riferirsi a definizioni di valore normativo offrono dei concetti, che lasciano un margine di. interpretazione alle AA.CC.

OSSERVAZIONI

A) L'osservazione presentata dall'U.L.S.S. n. 28 - Legnago (VR) - si compone di tre punti con i quali si rileva l'opportunità di:

- Inserire in classe IV quelle aree rurali attraversate da reti viabilistiche a traffico intenso;

- Inserire in classe V e VI quelle aree in cui sono presenti più di una industria, anche se di piccole dimensioni;

- Inserire in classe II e III i centri rurali composti da più di cinque abitazioni.

B) L'osservazione presentata dall'U.L.S.S. n. 7 "Valle dell'Agno" è più complessa ed articolata e si compone di diversi punti. Nello specifico:

- Nel punto 1 - Principi Generali - L'osservazione propone di non fare confinare zone che siano caratterizzate da limiti che si discostano in misura superiore a 5 bd(A), e qualora tale procedura non risultasse praticabile di adottare idonee fasce di rispetto;

- Nel punto 2 - Indirizzi per la classificazione dei diversi ambiti territoriali - l'osservazione propone:

a) Relativamente alla classe I, di specificare che le aree residenziali rurali sono anche i borghi e le contrade e di non inserire in tale classe i centri rurali ed i nuclei di antica origine in quanto comunque sedi di attività economiche che non possono rispettare i 50bd;

b) Relativamente alla classe II, di inserire in tale classe i centri rurali ed i nuclei di antica origine;

c) Relativamente alla classe III, di prevedere deroghe in funzione dell'uso delle macchine agricole e della caccia;

d) Relativamente alle fascie di transizione, prevedere la possibilità di deroga in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio;

- Nel punto 4 - Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane - l'osservazione suggerisce di indicare dei valori "di letteratura" da prendere come riferimento per definire le densità;

- Nel punto 5 - Classificazione delle fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana - l'osservazione suggerisce di stabilire dei criteri per la classificazione delle aree prospicienti alle strade ed alle ferrovie in funzione del tipo e della densità del traffico.

C) L'osservazione presentata dall'Amministrazione della Provincia di Verona - Settore Studi e Ricerche

- Programmazione Economica e Pianificazione Territoriale - propone l'inserimento, nella classificazione definita dal DPCM 1/3/91 e fatta propria dai presenti "Criteri, di una specifica zona di protezione sottostante i corridoi aerei in prossimità delle zone aeroportuali ed adiacente gli aeroporti stessi.

CONSIDERAZIONI

I presenti "Criteri", che alla luce della L.R. 11/85 rientrano nella normale attività di competenza della Regione del Veneto, si configurano come una somma di precisazioni di carattere normativo ed un'insieme di specificazioni concettuali relative a quanto già disposto dal D.P.C.M. 1/3/91; precisazioni e specificazioni assolutamente necessarie e per alcuni versi inevitabili se si considera che:

- Il D.P.C.M. 1/3/91 si applica su tutto il territorio nazionale e pertanto contiene indicazioni e riferimenti, in particolare contenuti nella tab. 1, che necessariamente risultano generici. Tale genericità se da una parte consente, entro certi limiti, di adattare i "Criteri alle differenti realtà regionali, dall'altra si presta ad interpretazioni, da parte delle singole AA.CC., non poco differenziate

- Il Veneto presenta specifiche e per taluni versi particolari caratteristiche ambientali ed insediative, tali da richiedere comunque un'adeguamento delle indicazioni del Decreto statale alle caratteristiche del proprio contesto;

- Il Veneto è dotato di un corpus normativo in materia urbanistica, e di una ormai consolidata strumentazione di controllo ed indirizzo delle trasformazioni territoriali (PRGC e PTRC). Questa situazione, che sotto molti aspetti risulta di privilegio, se paragonata alla realtà di altre regioni italiane, richiede però un'azione di raccordo tra i contenuti delle norme regionali ed i contenuti e le indicazioni del D.P.C.M.

In effetti, come peraltro già rilevato dal Dipartimento per l'Urbanistica ed i Beni Ambientali della Regione del Veneto, durante la fase di verifica e coinvolgimento dei Dipartimenti competenti, i presenti "Criteri" attuano una innovazione, rispetto a quanto contenuto dal D.P.C.M. 1/3/91, solo in relazione all'introduzione delle "fascie di transizione".

Si tratta però di un elemento innovativo che sembra ampiamente condivisibile, nel momento i ti cui la sua introduzione trova motivazione proprio nella complessa situazione insediativa del territorio veneto, che è caratterizzato dall' elevata compresenza di funzioni differenziate.

Si tratta di una realtà che richiede una strumentazione di lettura e classificazione del territorio più sofisticata e più flessibile di quella proposta dal D.P.C.M., ed in grado di relazionarsi alle molteplici situazioni di fatto realmente riscontrabili. Le "fascie di transizione" perseguono appunto questo obiettivo, e consentono inoltre alle singole AA.CC. di applicare le prescrizioni del D.P.C.M. in funzione delle reali condizioni d'uso del territorio.

Uguale tipo di ragionamento può essere assunto nella valutazione dell'introduzione delle "fascie di rispetto" della rete viabilistica extraurbana, che consentono in una situazione come quella veneta, una maggior salvaguardia del contesto territoriale.

Particolarmente utile appare infine l'allegato "Glossario", che consente una maggior comprensione dei "Criteri" e sembra anche in grado di rendere più agevole l'azione di classificazione alla quale saranno chiamate le singole Amministrazioni.

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI

A) In merito all'osservazione presentata dall'U.L.S.S. n. 28 Legnago (VR) - si rileva che essa non risulta accoglibile, in quanto:

- La richiesta di inserire in classe IV le aree rurali attraversate da reti viabilistiche a traffico intenso non risulta motivata, nel momento in cui i "Criteri" già recepiscono, al punto 5, le fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana, e per quanto riguarda le aree urbane il DPCM 1/3/91 specifica che la rete viabilistica concorre alla classificazione dell'area;

- La richiesta di inserire in classe V e VI quelle zone ove è stata rilevata la presenza di più di una industria, anche di piccole dimensioni, risulta assolutamente immotivata e non accoglibile in quanto il DPCM specifica che in classe V e VI devono essere inserite, rispettivamente, le aree prevalentemente ed esclusivamente industriali. Le zone caratterizzate da insediamenti produttivi sparsi, localizzati in aree non destinate a tale tipo di attività, come ad esempio gli insediamenti in zona impropria di cui alla L.R. 11/87, noti possono essere inserite in nel momento in cui la zona che li ospita non risulta essere a carattere industriale.

- La richiesta di inserire in classe II o in classe III i centri rurali composti da più di cinque abitazioni risulta in contrasto con il DPCM 1/3/93, il quale specifica nella tab. 1 che le aree residenziali rurali sono da considerare aree particolarmente protette e come tali da inserire in classe I.

B) L'insieme di osservazioni presentate dall'U.L.S.S. n. 7 risultano in parte condivisibili. Nello specifico:

- L'osservazione riferita al punto n. 1 - Principi Generali - non risulta accoglibile in quanto non ha ragione di essere dato che il punto n. 3 dei "Criteri" - Indirizzi di classificazione lungo i confini di aree di diversa classe - introduce le "fasce di transizione" proprio per consentire una classificazione del territorio più rispondente alla realtà.

- Per quanto riguarda le osservazioni riferite al punto n. 2 dei "Criteri", - Indirizzi per la classificazione dei diversi ambiti territoriali - si rileva che:

E' condivisibile la proposta di specificare che con il termine di "aree residenziali rurali" si intendono anche i borghi e le contrade. Risulta invece solo parzialmente accoglibile la proposta di non inserire in classe 1 i centri rurali ed i nuclei di. antica origine perché, nel momento in cui si riconosce il valore storicoambientale di tali insediamenti, sembra anche corretto salvaguardarli dall'inquinamento acustico.

* Come conseguenza di quanto espresso nel punto precedente risulta solo parzialmente accoglibile la proposta di classificare in classe II i nuclei di antica origine ed i centri rurali, nel senso che tale classificazione appare condivisibile solo qualora tali insediamenti siano interessati da "traffico veicolare locale, bassa densità di popolazione, limitata, presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali", cioè quando tali insediamenti presentino, da un punto di vista funzionale e d'uso reale del territorio, caratteristiche tali da essere equiparate a tutti gli effetti ad un'area residenziale.

- Non risultano invece assolutamente accoglibili:

* L'osservazione relativa alle "aree di tipo misto" da inserire in classe III, in quanto non pertinente;

* L'osservazione relativa alle "fascie di transizione", perchè i presenti "Criteri" non contemplano, volutamente, possibilità di deroga;

* L'osservazione relativa al punto 4 - Criteri metodologici per la, classificazione delle aree urbane - in quanto le caratteristiche insediative del territorio regionale non consentono di offrire il valori di letteratura da prendere come riferimento", mentre al contrario, proprio al punto 4 dei "Criteri" stessi vengono offerti i modi di individuazione di tali valori.

* L'osservazione relativa al punto 5 - Classificazione delle fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana - in quanto propone un metodo di classificazione in contrasto con la vigente normativa.

C) L'osservazione presentata dal l'Amministrazione della Provincia di Verona, per quanto condivisibile nei contenuti generali, non sembra poter però trovare accoglimento, in quanto non di competenza dei presenti "Criteri". Si ricorda al proposito quanto disposto all'art. 1 punto 4 del DPCM 1/3/91. Inoltre, in risposta al quesito sollevato nel corso della C.T.R. - sezioni riunite - del 3 giugno 1993, relativo a cosa si deve intendere per "Complesso Scolastico", si propone, solo ed esclusivamente ai fini della redazione della zonizzazione di cui all'oggetto, ed a puro titolo indicativo, la seguente interpretazione: 

"Insieme di edifici e di spazi non edificati a servizio di una attrezzatura scolastica composta ad almeno due distinte scuole di diverso ordine (una scuola elementare ed una scuola media dell'obbligo, o una scuola media dell'obbligo ed una scuola superiore) oppure scuole di pari grado ma con diverso indirizzo (ad esempio un liceo classico ed un liceo scientifico)". Si tratta comunque di una mera indicazione, nel senso che sarà poi compito delle singole Amministrazioni Comunali, a seconda delle diverse realtà e dei diversi contesti territoriali, utilizzare parametri di valutazione più restrittivi o più permissivi, e pertanto non viene esclusa la possibilità di individuare come complesso scolastico anche l'area di pertinenza di una singola scuola qualora le condizioni del contesto lo suggeriscano".

Tutto ciò premesso la Commissione Tecnica Regionale, riunita in Assemblea Generale, con n. 51 voti favorevoli dei 55 presenti aventi diritto al voto, n. 2 voti contrari (ing. Chiappini e dott. Mastropietro) e n. 2 astenuti ( il rappresentante dell'U.L.S.S. n .28 e il dr. Giuri) 

E' DEL PARERE

che i Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab.1, allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991: limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - e l'allegato - Glossario - siano meritevoli di approvazione, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 13 punto 1 lettera f della L.R. 33/85, con le modifiche sovraesposte e di seguito specificate, come composti da:

A) - Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991: "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

2.0. INDIRIZZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI

Classe I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

* - punto 1 - dopo la frase "sono escluse pertanto" viene aggiunto: "in linea di massima" e dopo la frase "le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici", viene aggiunto: "salva diversa valutazione dell'Amministrazione Comunale,".

* - punto 2 - dopo la frase "i centri rurali ed i nuclei di antica origine", viene aggiunto: "i borghi e le contrade".

Classe II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

* - dopo la frase " .... tali aree solo in alcune zone C del P.R.G. vigente." viene aggiunta la seguente frase: "In egual misura possono essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.".

Classe V e VI: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI ED AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

* - Il testo proposto nei "Criteri viene stralciato in toto e sostituito con i seguenti: Classe V - Aree prevalentemente industriali - Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni'' . " - Classe VI - Aree esclusivamente industriali - Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale. Per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni.".

5.0. CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DELLA RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA

* - Quarto capoverso - dopo la frase "le distanze minime a protezione del nastro stradale di cui al D.I. 1.4.1968 lettere A,B e C" viene aggiunto: "e di cui al D.P.R. n. 147 del 26 aprile 1993".

B) - GLOSSARIO ALLEGATO Al CRITERI ORIENTATIVI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO NELLA SUDDIVISIONE DEI RISPETTIVI TERRITORI SECONDO LE CLASSI PREVISTE NELLA TAB. 1 ALLEGATA AL D.P.C.M. 1. 03. 1991

- Viene aggiunto il seguente punto:

15) COMPLESSI SCOLASTICI

"Insieme di edifici e di spazi, non edificati a servizio di una attrezzatura scolastica composta ad almeno due distinte scuole di diverso ordine (una scuola elementare ed una scuola media dell'obbligo, o una scuola media dell'obbligo ed una scuola superiore) oppure scuole di pari grado ma con diverso indirizzo (ad esempio un liceo classico ed un liceo scientifico)". Si tratta comunque di una mera indicazione, nel senso che sarà poi compito delle singole Amministrazioni Comunali, a seconda delle diverse realtà e dei diversi contesti. territoriali, utilizzare parametri di valutazione più restrittivi o più permissivi, e pertanto non viene esclusa la possibilità di individuare come complesso scolastico anche l'area di pertinenza di una singola scuola qualora le condizioni del contesto lo suggeriscano".

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