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forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia

Anno 2004 - Lexitalia  Forum Edilizia e ambiente

Oggetto Data
ciglio stradale 30 ottobre, 2004
quando si ha un nuovo edificio secondo la giurisprudenza? 27 ottobre, 2004
L.R. Veneto n.21 25 ottobre, 2004
cambio destinazione d'uso di immobile 20 ottobre, 2004
abitabilità e condono 14 ottobre, 2004
Art. 37 TUE Interventi eseguiti in assenza o difformità DIA e accertamento conform. 11 ottobre, 2004
Condono ed abitabilità 01 ottobre, 2004
interventi in assenza o difformità della DIA 23 settembre, 2004
AGIBILITA' E DIRETTORE DEI LAVORI 31 agosto, 2004
DISTANZA CONFINE APPENA INFRANTA 26 agosto, 2004
calcolo del volume 26 luglio, 2004
Distanza confine - Isolamento con capotto 23 luglio, 2004
Chiarimenti su condono 17 luglio, 2004
gestione DIA in sanatoria art. 37 TUE 30 giugno, 2004
ABITABILITA' 28 giugno, 2004
Saldo oblazione vecchi condoni edilizi 09 giugno, 2004
Condono con variazione 03 giugno 2004
Le demolizioni ai Prefetti, si o no ? 06 maggio, 2004
CONDONO EDILIZIO Cambio Destinazione D'Uso 30 aprile, 2004
condono edilizio 02 aprile, 2004

 

Questa discussione ciglio stradale nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Giorgio Maloti (Utente n. 6252) on  30 ottobre, 2004 13:03 :
 
Scusate ma il"ciglio della strada" comprende il marciapiede?
cioè mi spiego meglio:considerando lo spazio compreso tra i due cigli di una strada,in mezzo oltre alla carreggiata veicolare è compreso anche il marciapiede?
la domanda mi è sorta avendo una planimetria in cui è segnata la strada e il marciapiede,e dovendomi arretrare con la costruzione di 7,5 dalla strada, considerando (0) il filo del fabbricato e (2) inizio marciapiede e
(3) fine marciapiede, non so se il distacco da usare è:
il tratto 0-2(filo fabbricato-inizio marc.) oppure
il tratto 0-3(filo fabbricato-fine marc.)
vedere disegnetto pianta in basso :


fabbricato
|____________| 0

...........................................confine lotto 1
----------------------------------marciapiede inizio 2
----------------------------------marciapiede fine 3
strada veicolare asfaltata
----------------------------------marciapiede fine 4
----------------------------------marciapiede inizio 5
.....................................confine lotto di fronte 6
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 novembre, 2004 11:18 :
 
Per me la strada è composta da carreggiata e marciapiede.
Nel bel disegnetto troverei corretto sostituire la scritta "strada veicolare asfaltata" con "carreggiata".
La distanza dalla strada risulta quindi il tratto 0-2(filo fabbricato-inizio marc.).
 
Inserito da Giorgio Maloti (Utente n. 6252) on  02 novembre, 2004 20:16 :
 
grazie del tuo parere Tiziano,

quindi anche per quanto riguarda il ciglio stradale,
in merito a queste conclusioni
devo considerare che i due cigli di una strada(cioè ciglio destro e sinistro)
comprendano al loro interno anche i marciapiedi
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  03 novembre, 2004 11:28 :
 
Decreto Ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404

Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765. ( G.U. n° 96 del 13 aprile 1968 )


-------------------------------------------------

Art. 1.
Campo di applicazione delle presenti disposizioni

Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Art. 2.
Definizione del ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Art. 3.
Distinzione delle strade

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:
A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729);
B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717);
C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;
D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

Art. 4.
Norme per le distanze

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:
strade di tipo A) - m. 60,00;
strade di tipo B) - m. 40,00;
strade di tipo C) - m. 30,00;
strade di tipo D) - m. 20,00.

Art. 5.
Distanze in corrispondenza di incroci

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4), afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2). A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

… omissis …

Circolare 30 dicembre 1970, n.5980.
ISTRUZIONI SULLE DISTANZE DA OSSERVARE NELL'EDIFICAZIONE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE.
Reperibile in formato PdF al seguente indirizzo del Ministero Infrastrutturetrasporti:

http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/mop_all.php?p_id=00715&PHPSESSID=f05705bcb19ead34312b2b423d306edf
 

Questa discussione quando si ha un nuovo edificio secondo la giurisprudenza? nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da denisepapini (Utente n. 6236) on  27 ottobre, 2004 09:57 :
 
Il d.m. 1968 n. 1444 all'art. 9 dispone la distanza minima assoluta di 10 mt tra costruzioni; tale disposizione si applica solo ai "nuovi edifici". Ma la giurisprudenza cosa intende esattamente per nuovo edificio? Mi sembra, inoltre, che sia consolidata la tendenza ad equiparare il nuovo edificio alla sopraelevazione o addirittura al semplice rifacimento di un tetto! stando così le cose mi piacerebbe sapere se, secondo voi, si ha o meno un nuovo edificio, nel caso in cui si provveda al rifacemento di un tetto(es. da un tetto a capanna si passa ad un tetto a padiglione o viceversa) che comporti un seppur minimo rialzamento delle pareti, senza però che si verifichi aumento della volumetria.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  29 ottobre, 2004 09:21 :
 
Cerca sul forum: "distanze dai confini":
In linea di massima la sopraelevazione segue le norme valide per le nuove costruzioni.
A mio avviso, la sopraelevazione può avvenire solo se è tale da non comportare aumento di volume urbanistico (esempio un cordolo perimetrale in un sottotetto che è e rimane volume tecnico)
Nel caso in questione andrebbe verificato se, in base alle norme urbanistiche comunali vigenti, la modifica del tetto comporta o meno aumento del volume urbanistico.
Come riportato nelle precedenti discussioni, i diritti di terzi sono sempre fatti salvi.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  29 ottobre, 2004 14:12 :
 
dovrebbe verificare presso gli uffici comunali la compatibilità dell'intervento con la norme dello strumento urbanistico, in base alla destinazione di zona; in linea di massima la L.R. Toscana 52/99, modificata dalla LR.43/03, prevede che l'innalzamento dei sottotetti al fine di renderli abitabili, senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, è soggetto a denuncia di inizio attività.
Non è chiaro comunque il contesto per cui ha inoltrato il quesito, e pertanto dovrebbe tenere presente che le disposizioni urbanistiche, edilizie e procedurali hanno una valenza ben diversa rispetto a quelle civilistiche, nel senso che tali interventi sono di solito legati ad articoli del codice civile, come ha chiaramente indicato Tiziano Cornaviera.

Un cordiale saluto
 


Questa discussione L.R. Veneto n.21 nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da giuseppe giuspoli (Utente n. 6221) on  25 ottobre, 2004 10:04 :
 
Quale documentazione può richiedermi il Comune per l'applicazione della LRVeneto n°21/96 inerente gli aumenti di spessore delle strutture verticali e orizzontali per il migliramento termico, acustico e di inerzia termica.
Bisogna solo dimostrare il solo miglioramento di uno dei tre requistiti, oppure il requisito di tutti e tre, oppure,  come sostiene il Dirigente UTC, che con lo spessore di partenza (trenta cm) si rientra nella previsione della Legge 10/90? Quindi dovrei presentare due Legge 10: l'una per dimostrare che rientro anche con 30 cm e l'altra inerente al reale spessore della muratura.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  25 ottobre, 2004 22:02 :
 
La documentazione è quella di cui alla LR 21/96:
"apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata".
Le finalità della legge sono volte al PERSEGUIMENTO DI MAGGIORI LIVELLI DI COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA "O" DI INERZIA TERMICA con lo scopo di non penalizzare chi intende realizzare case più confortevoli ed economiche fissando chiaramente nella legge gli spessori.
Tirare in ballo la Legge 10 con una doppia dimostrazione mi pare improprio e inutile.
Infatti la L.10 prevede la verifica globale dell'edificio considerando l'apporto di tutte le strutture disperdenti.
Posso quindi sempre dimostare che la L.10 è rispettata con 30 cm di spessore delle pareti esterne aumentando, qualora necessario, il livello di isolamento delle altre strutture disperdenti.
 
Inserito da giuseppe giuspoli (Utente n. 6221) on  26 ottobre, 2004 17:32 :
 
Grazie per la risposta, anche per me è assurda la richiesta del Dirigente; Invece di incentivare l'uso di questa norma per diminuire l'uso di combustibili e quindi d'inquinamento io vedo piuttosto un "mettere il bastone tra le ruote" dell'Amministrazione per paura di un uso improprio della Legge!!?? mah!!
Saluti
 
Inserito da giuseppe giuspoli (Utente n. 6221) on  10 novembre, 2004 15:02 :
 
[QUOTE]inserito da Tiziano Cornaviera:
[QB]
Le finalità della legge sono volte al PERSEGUIMENTO DI MAGGIORI LIVELLI DI COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA "O" DI INERZIA TERMICA con lo scopo di non penalizzare chi intende realizzare case più confortevoli ed economiche fissando chiaramente nella legge gli spessori.

Perchè parli di Termoacustica e non di termica o acustica o di inerzia termica?
La legge dice "miglioramento termico, acustico e di inerzia termica"; in questo caso la virgola non vuole dire "o"?
Grazie
 
 

Questa discussione cambio destinazione d'uso di immobile nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Aldo Enriconi (Utente n. 6202) on  20 ottobre, 2004 13:37 :
 
Nella fase di ricerca di un immobile a scopo abitativo c'è capitato di trovare un immobile sito in provincia di Alessandria attualmente accatastato come C/2. Secondo l'agenzia che propone l'immobile come abitazione, è possibile convertire l'immobile ad'abitazione, previa richiesta di concessione edilizia.
Non riuscendo a trovare niente in merito e non conoscendo la materia, non vorrei imbattermi in un acquisto incauto, in quanto l'immobile "sempre secondo l'agenzia" è già stato oggetto di concessione edilizia, che è scaduta perchè non portata a termine.
La domanda è questa, esistono delle regolamentazioni in materia o quant'altro, che aiuti a capire l'acquirente se effettivamente è possibile ottenere concessione edilizia?
Grazie per la cortese attenzione
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  20 ottobre, 2004 20:29 :
 
Io andrei a parlare con il tecnico del Comune, eventualmente accompagnato da un tecnico di fiducia.
 
 

Questa discussione abitabilità e condono nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da cristina cecchi (Utente n. 6178) on  14 ottobre, 2004 20:37 :
 
 Salve,
nel mese di Dicembre dovrò presentare la domanda per ottenere il condono di un'abitazione inizialmente adibita a magazzino agricolo (il piano superiore è già ad uso abitativo)Ultimamente ho letto un articolo in cui si affermava che per ottenere il condono edilizio, la casa doveva essere ultimata ed avere l'abitabilità;in questa casa i lavori sono stati effettuati solo in parte e potranno essere ultimati a condono ottenuto.
In merito a tale questione, vorrei gentilmente sapere quali sono i requisiti essenziali per richiedere il condono e se verrà accettata la mia domanda anche se i lavori non sono stati completati.

Ringraziando in anticipo,
saluto cordialmente.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  15 ottobre, 2004 08:37 :
 
sull'argomento la legge recita:

.... si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la Copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. (c.2, art. 32 L.47/85
richiamato dalla attuale legge 326/03)

Quindi, nel caso in questione, quando le opere interne siano state completate funzionalmente entro il 31.03.2003 (a dimostrazione generalmente va prodotta una dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di condono).

A chiarire il significato di completamento funzionale c'è la circolare del 1985 che riporto
per estratto:

"...La legge stabilisce anche che, per le opere interne abusive e per quelle non destinate
alla residenza, l'ultimazione corrisponde al completamento funzionale delle opere medesime.
Esse, pertanto, possono essere completate "al rustico" e cioè senza le finiture civili, ma
debbono essere tali da permetterne l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate."

(in merito alla data di ultimazione)
"...l'interessato potrà dimostrare, attraverso la documentazione in suo possesso (fatture per la fornitura di materiale, fattura di aziende erogatrici di servizi pubblici, ecc.), la veridicità della sua affermazione ovvero, in mancanza di tale documentazione, potrà presentare un atto notorio o un atto sostitutivo di atto notorio.
Comunque, il comune potrà accertare la data di effettiva ultimazione dei lavori nei modi che
riterrà più opportuni."

La CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 30 LUGLIO 1985,N. 3357/25 SI TROVA QUI:

http://www.comune.santagiustina.bl.it/public/documenti/condono_edilizio/Circolare85.pdf

Saluti.
 
 

Questa discussione Art. 37 TUE Interventi eseguiti in assenza o difformità DIA e accertamento conform. nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  11 ottobre, 2004 10:21 :
 
La DIA (ordinaria) è esclusa da sanzioni penali e ripristinatorie essendo sanzionata dal c1° dell'art. 37. (non si fanno distinzioni tra conforme o non conforme).
Pertanto,l'accertamento della realizzazione di una recinzione un assenza di DIA che rispetta la distanza di mt 1 dalla strada comunale come prescritto dal REC o l'accertamento della realizzazione di una recinzione un assenza di DIA alla distanza di 80 cm, quindi in difformità, dovrebbe essere sanzionato nello stesso modo (c 1° art.37 TUE).
In base a quanto sopra, devo ritenere che la DIA a sanatoria di qui al c.4 sia riservata ai soli casi di segnalazione spontanea.
Il Comune quindi non può richiedere la sentazione di una DIA a sanatoria (peraltro possibile solo per intervento conforme) ma dovrà limitarsi ad applicare il c1° dell'art. 37.
Per gli interventi abusivi soggetti a DIA (ordinaria) non conformi, la DIA può essere eventualmente presentata (spontaneamente) solo non per interventi che prevedano di renderla conforme.
Conclusione: per gli abusi rilevati rientranti nell'ambito della DIA (ordinaria), che risultino non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente non esiste la possibilita di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi (se si vorrei vedere una bozza di ordinanza).
Ciò anche in considerazione del fatto che se l'interessato non ottempera diventa impossibile o quanto meno molto complicato eseguire il ripristino d'ufficio.

Probabilmente mi sono perso qualche dettglio in quanto leggo da autorevoli commenti che l'art. 37 va applicato solo nel caso di DIA conforme e che nel caso di difformità si applica l'art. 44 (sanzioni penali) del TUE.
Potrebbe avere qualche rilevanza quanto riportato al c.1 art. 22 del TUE: ... che siano conformi... (nel senso che non essendo conformi non rientrano nella procedura sanzionatoria prevista dall'art. 37?)
Ringrazio chi vorrà rispondere, magari inquadrando meglio il ragionamento.
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  11 ottobre, 2004 12:24 :
 
Io, pur in attesa di qualche commento specifico, sto iniziando a ritenere che si possa applicare per le dia (ordinarie) non conformi quanto previsto dall’art. 27, co. 2, del d.p.r. n. 380/2001: 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, NONCHE'in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  11 ottobre, 2004 15:01 :
 
Credo che le semplificazioni introdotte per gli illeciti dall'art. 37 vadano ricondotte eslusivamente ai casi di Denuncia di inizio attività di cui all'art. 22, comma 1 e 2 del d.lvo 380/2001, che siano comunque conformi agli strumenti urbanistici e che non violino le norme di sicurezza e i vincoli di inedificabilità assoluta, ambientali, paesaggistici e storico-architettonici.
Per i casi in cui non vi è conformità, credo sia corretto applicare, come dice Nazzareno Rosa, l'art. 27, comma 2.

Se l'opera non è conforme, deve andare giù.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  11 ottobre, 2004 15:54 :
 
Ho forti dubbi sull'applicabilità della sanzione rappresentata dalla demolizione e dal ripristino dello stato dei luoghi, l'art. 37 è norma specifica per i casi di d.i.a., mentre l'art. 27 ha carattere più generale. Del resto credo che difficilmente sarebbe ipotizzabile ordinare la demolizione ed il ripristino di opere di straordinaria manutenzione o di variante non essenziale, qualora non conformi al regolamento edilizio od al PRG.
Nel caso particoalre delle recinzioni, la demolizione può essere sanzione accessoria, ma ai sensi del Codice Stradale, ove sia accertata la pericolosità per la circolazione; in tal caso ad emettere l'ordinanza sarebbe la polizia locale, non l'ufficio edilizia.
Nel TU la disciplina della d.i.a., si rifà, del resto, alle disposizioni della vecchia legge 493/93 e s.m.i., così come la disciplina dell'art. 37 citava tra i riferimenti l'art. 10 della l. 47/85.
A meno di non abbracciare la teoria che vuole non più applicabile la d.i.a. alle c.d. "opere minori" in quanto non più epressamente citate dal TU e dunque da ricomprendere nel più generale concetto di nuova costruzione, per il quale si applica l'art. 10 del TU che disciplina le opere soggette a permesso di costruire.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  12 ottobre, 2004 06:58 :
 
Tiziano Cornaviera ha colto con ragione una specie di "buco normativo".
L'unico deterrente è l'applicazione della sanzione art.37 comma 1°, consistente nel doppio dell'incremento del valore venale dell'immobile (che comunque non consiste in una manciata di euro).
L'Avv. F. Massa dello Studio Acquarone di Genova ha suggerito, conseguentemente a specifico quesito, di regolamentare a livello comunale gli interventi soggetti a DIA, prevedendo nel sistema sanzionatorio anche la remissione in pristino per interventi non conformi.

Un cordiale saluto
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  12 ottobre, 2004 09:17 :
 
L'impressione è quella che l'art. 37 poteva anche essere scritto non dico meglio, ma più chiaramente. Dal momento che il presupposto generico per la sanabilità è l'accertamento di conformità, poteva anche esplicitare che per determinate categorie di illeciti fosse possibile prescindere da tale logica.
Come pura considerazione, faccio fatica a credere alla sanabilità delle opere minori non conformi agli strumenti urbanistici, perchè non è difficile immaginare, senza grossi sforzi, quale serie di obrobri potrebbero restare in opera in base a questa lettura. E non mi riferisco certamente agli interventi manutentivi.
La norma è comunque riscritta sulla falsa riga dell'art. 10 della l. 47/85 e se applicata in maniera cruda e senza uno sguardo all'art. 27, può avvallare in definitiva la teoria della sanabilità a prescindere dalla conformità. Questo è vero.
 
Inserito da DIANA SOZIO (Utente n. 5464) on  12 ottobre, 2004 10:31 :
 
L'art. 37, 1° co. si applica esclusivamente agli interventi realizzabili con DIA ai sensi dell'art. 22, co. 1 e 2 in quanto conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Gli interventi edilizi eseguiti in difformità, seppure con DIA, dovrebbero soggiacere alla stessa disciplina prevista per le opere soggette a permesso di costruire, quindi, in attesa di chiarimenti in merito, alla disciplina più ampia dell'art. 27, co. 2 come giustamente indicato da alcuni, in particolare Nazzareno Rosa.
Saluti a tutti.
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  12 ottobre, 2004 16:21 :
 
Relativamente al suggerimento di introdurre nei regolamenti edilizi sanzioni reali per le ipotesi di “DIA difforme” l’idea qualche anno fa (prima che le leggi costituzionali modificassero i rapporti tra i poteri) era venuta anche a me solo che mi ero dato una risposta (a questo punto da rivedere, magari studiando su un nuovo testo di diritto costituzionale, visto che quello dei miei studi è ormai inutilizzabile) negativa; infatti ritenevo che in virtù del principio di riserva di legge di cui all’art. 1 della legge n. 689/81 gli Enti locali non potessero introdurre autonomamente sanzioni amministrative.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  12 ottobre, 2004 20:22 :
 
Il riferimento all'art.27 c.2 mi pare riservato agli abusi di maggiore gravità in quanto su aree
non edificabili o vincolate (demolizione diretta sia per DIA che PDC).
E' pur vero che il comma prosegue con: ...NONCHE'in tutti i casi...., ma applicare il c.2 a una DIA (ordinaria), in zona non vincolata, benchè in difformità, mi pare spropositato anche nei confronti dei successivi articoli riservati alle opere abusive soggette a PDC.
In zone libere, più appropriato mi pare il riferimento al c.3 (sospensione dei lavori).

Trovo nelle ossevazioni di Carlo Megali e Marco Occhipinti dei puntelli alle mie considerazioni:
- La demolizione può essere sanzione accessoria, determinata da altri motivi più gravi.
- La difficoltà, in alcuni casi impossibilità, ad eseguire il ripristino d'ufficio.
- L'unico deterrente è l'applicazione della sanzione art.37 comma 1°, consistente nel doppio
dell'incremento del valore venale dell'immobile. (come determinarla merita una discussione a parte).

La proposta di regolamentare a livello comunale (se possibile) la remissione in pristino per "DIA difforme" in un certo senso conferma tale mancanza nella legge nazionale.

L'esempio fa riferimento a un caso accadutomi tempo fa quando, sentito il legale di fiducia a chiusura dell'abuso rilevato, ho sanzionato con L.500.000, ai sensi dell'art. 10 della L. 47/85, un muretto eseguito senza autorizzazione, leggermente difforme (senza: denuncia penale, richiesta di sanatoria, CEC, ordinanza di ripristino, demolizione spontanea o d'ufficio).
La sensazione di avere omesso qualcosa è rimasta come pure la soddisfazione (di tutti) per avere chiuso rapidamente una pratica spinosa.

A questo punto potrei anche pensare che non si tratti di un buco normativo ma che sia nelle
intenzioni del legislatore alleggerire la materia da visioni eccessivamente punitive.

Sul fatto che le leggi possano essere scritte in modo più chiaro siamo tutti d'accordo.

cordiali saluti a tutti.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  13 ottobre, 2004 08:53 :
 
ho usato volutamente il termine "buco normativo" dato che già la L.47/85 non prevedeva la riduzione in pristino per le opere soggette ad autorizzazione, salvo in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o zone A (non mi sembra che la miriade di D.L. susseguiti dall'istituzione della D.I.A., abbia previsto provvedimenti similari);
i disposti di tale legge sono stati riscritti, con modifiche nei disposti e nel metodo, nel T.U.
Appare chiaro che tutti gli intervenuti, addetti ai lavori, sarebbero propensi ad adottare provvedimenti di demolizione o riduzione in pristino di opere "minori" non conformi alle norme urbanistiche (preferirei dire alle norme edilizie), proprio per una questione squisitamente territoriale, ma l'atto in questione non è previsto dai disposti.
L'art.27 riguarda la vigilanza con la diversificazione dei fattori procedurali per abusi più gravi (comma 2), rispetto ad abusi meno gravi ed eventualmente da verificare (comma 3), con l'assoluta esclusione dei casi indicati dal comma 2; nel secondo caso basterebbe, ad esempio, l'assenza del cartello relativo all'attività in corso per l'emissione dell'ordinanza di sospensione delle opere in corso o diffida alla prosecuzione delle stesse.
I successivi articoli dal 30 in poi riguardano più che altro il sistema sanzionatorio.
Inserire nel regolamento edilizio la possibilità di adottare provvedimenti di remissione in pristino di abusi edilizi obrobriosi consentirebbe sicuramente di risolvere la problematica, oltre a normare in modo abbastanza specifico una serie di interventi edilizi che possono essere determinanti ai fini del corretto inserimento delle opere nei vari contesti.
La vorreste nel vostro comune una casa con il tetto azzurro e la facciata viola, arancione o fucsia?
A volte una tale opera non è conforme alle norme... a volte le norme non ci sono.

Buona giornata
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on 13 ottobre, 2004 09:06 :
 
L'ultimo intervento di Occhipinti mi dà lo spunto per raccontarvi un paio di casi visti qua e là:
1. Brusino Arsizio (Canton Ticino - Svizzera), casa fronte lago di Lugano con facciate NERE (gulp!) - il proprietario ha inteso ribellarsi alle disposizioni del regolamento locale che imponevano un altro colore a lui non gradito.
2. visto nel 1994 - casa lungo la statale che da Battipaglia porta ad Agropoli - murales sulla facciata nord (verso Battipaglia) con una donna nuda dipinta un po' rozzamente ma comunque molto esplicita.
Io li ho trovati emtrambi divertenti, più che una sanzione avrei dato un premio agli autori. Che ne dite?
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  13 ottobre, 2004 12:44 :
 
Il comma 1) dell'art.37 indica chiaramente che le opere realizzate in assenza di DIA sono soggette a sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile e comunque non inferiore a euro 516.

Il comma 4) stabilisce che per le opere conformi può essere ottenuta la sanatoria pagando una sanzione non superiore a euro 5160 e non inferiore a euro 516, rapportato all'incremento del valore dell'immobile stabilito dall'agenzia del territorio.

Il che implica, a mio modesto avviso, leggendo i due commi, che l'art.37 non sia esclusivamente legato alle opere conformi.

Potrebbe anche darsi che il legislatore non abbia tenuto conto della potenzialità di danno sul territorio degli eventuali "abusi minori"(da una altezza superiore del muro di recinzione rispetto a quanto previsto dai regolamenti, fino alla tinteggiatura della facciata di un edificio color viola funebre); in taluni casi, sempre a mio avviso, quando l'opera non conforme non comporta alcuna incidenza sul contesto, ben venga la sanzione amministrativa; diversamente, quando la presenza di certe opere si impone negativamente sul territorio, riterrei che la sanzione amministrativa non sia sufficiente; ma il provvedimento repressivo necessario non lo leggo in nessun disposto normativo (quanto meno in modo chiaro).
Non trovo neppure le motivazioni per l'emissione di provvedimento contingibile o d'urgenza da parte del sindaco, come pure si potrebbero trovare scappatoie come nel caso citato da Carlo Megali demandando alla Polizia Municipale i problemi di questione viaria.
Ma non si può scappare sempre.
Il vero problema sta anche nel fatto che emettere un'ordinanza non dovuta comporterebbe responsabilità dirette per chi la firma.
In caso di ricorso al TAR le motivazioni per l'annullamento possono essere infinite, soprattutto se non c'è chiarezza normativa.
Credo che il decentramento delle funzioni di gestione del territorio consenta alle amministrazioni locali di salvaguardarne la cultura, l'ambiente, l'assetto urbano ed extraurbano, ecc., normando nei limiti consentiti ciò che è possibile fare o meno, senza sforare nei principi giurisprudenziali citati da Nazzareno Rosa (che non mi permetto di discutere dato che i suggerimenti citati nel precedente intervento, in merito a variazioni ai regolamenti comunali, non sono miei); in conseguenza alle norme dovrebbero essere prevedibili (per logica) le debite sanzioni ed i provvedimenti, anche se sono d'accordo di non prevedere la fucilazione, il carcere, la tortura o comunque azioni sproporzionate.
Direi che prevedere nei regolamenti la riduzione in pristino per opere che contrastano con le norme (e quindi non integrabili con le scelte tecniche, politiche ed amministrative proprie del PRG) costituisca un debito atto proporzionato alla salvaguardia territoriale.

Cordiali saluti
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  14 ottobre, 2004 11:27 :
 
Benissimo.
Vista la corale uniformità di peniero al rigurado, ho finalmente compreso la reale funzione etica e sociale dei buchi normativi, involontari o presunti tali: permettere alla gente di pensare, ai professionisti di ingegnarsi, ai giuristi di lavorare, ai giudici di interpretare.
Dare un reale contributo al movimento dei consumi, che in questa fase storica sembra essere in crisi, eliminado il senso di certezza nella gente ed in definitiva facendola sentire più viva.
L'incertezza è energia!
 
Inserito da DIANA SOZIO (Utente n. 5464) on  14 ottobre, 2004 13:24 :
 
... qualcuno, infatti, sostiene che "l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro....degli avvocati".
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  16 ottobre, 2004 10:33 :
 
Non vorrei dilungare la discussione per presa posizione, ma mi sembra si stia trattando di un argomento abbastanza pericoloso per noi tecnici; quindi sarebbe utile riuscire a portare più elementi possibili perchè si possa fare maggiore chiarezza su una trattazione che non può finire con l'inutile affermazione che oggi siamo in piena crisi del diritto e che gli avvocati sono i maggiori titolari di posti di lavoro (che tra l'altro esistono da prima dell'Italia).
Sarebbe anche inutile chiedere a tutti il comportamento assunto dal 28.2.1985 dopo l'entrata in vigore della L.47/85 per gli abusi cosiddetti minori e mi limito pertanto a quella che è stata la mia diretta esperienza.
Per un "abuso minore" soggetto a DIA (che non descrivo per ovvie ragioni d'ufficio), assolutamente distonico per il contesto (nè zona A o vincolata), abbiamo emesso, a seguito della procedura di rito, ordinanza di remissione in pristino stato, come peraltro in altri casi.
Nella discussione è emerso che l'atto non era dovuto perchè non previsto dalle norme (qui sono cominciati i dubbi) ed alla fine di una partita giocata praticamente a scacchi tra il comune ed il privato (con tanto di rispettivi pareri legali e mosse successive), la storia è finita nella convenienza economica del privato a rimuovere le opere invece che pagare la sanzione ed avventurarsi in questioni giudiziarie che avrebbero anch'esse avuto il loro costo.
Conscio che le cose non funzionano in ogni caso così, mi sono venute in mente le nostre responsabilità.
Sarebbe opportuno che ciascuno di noi verificasse gli eventuali disposti regionali conseguenti all'entrata in vigore del T.U., quanto meno confrontando la propria interpretazione con i dirigenti regionali addetti ai lavori.
In particolare modo pregherei l'Arch. Diana Sozio, la quale opera in Toscana, di leggere con particolare attenzione le modifiche apportate dalla L.R.43/2003 alla L.R.52/99 ed in special modo l'art.33 (comma 6 in corsivo) ed il successivo art.34 (comma 4 in corsivo).
Potrà notare che il comma aggiunto "fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino,..." è comune ad entrambi gli articoli ma nell'art.33 (interventi di ristrutturazione eseguiti senza denuncia di inizio attività) è specificato al comma 4 che le opere in assenza di DIA o difformità "sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici-edilizi...); ciò non viene riportato nel successivo art.34 (opere eseguite senza denuncia di inizio attività di cui all'art.4 comma 1 lett.b), f), g) e comma 2 lett. a), b), c).
Credo, Architetto, che in Toscana abbiamo il solito problema, anche se gli articoli della L.R.43/03 mi sembrano meglio articolati rispetto a quelli del T.U.; la riduzione in pristino citata nei suddetti commi potrebbe derivare tranquillamente derivare, per volontà del privato, dalle procedure preventive all'eventuale emissione di un'ordinanza.
Il dubbio nostro potrebbe risolverlo l'Arch. GAMBERINI che Lei conoscerà benissimo, il quale avrà sicuramente partecipato all'estensione delle norme regionali citate e che io stesso provvederò a contattare nella speranza di avere chiarimenti.
Guardi, non piace neanche a me, pensare che non sia possibile far rimuovere opere abusive non conformi alle norme, per minori che siano, e che solamente con una sanzione amministrativa, alta o bassa che possa essere, qualcuno dimostri di poter fare quello che vuole.
In ultimo mi sembra che almeno sulla scarsa chiarezza normativa siamo d'accordo tutti e che comunque sarei ben contento di sentirmi dire (ma non in modo interpretativo) di avere sbagliato completamente tutto il ragionamento.

Una buona giornata a tutti
 
Inserito da DIANA SOZIO (Utente n. 5464) on  20 ottobre, 2004 10:21 :
 
Escludo che l’art. 37, co. 4 si applichi agli interventi edilizi contemplati dall’art. 22, co. 1 e 2 del TU, ciò in virtù del principio di non contraddittorietà delle norme.
Condizione necessaria e sufficiente per accedere alla sanatoria prevista dall’art. 37, co. 1 è che gli interventi edilizi siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 1 e 22, co. 1 e 2.
Più verosimilmente, l’art. 37, co. 4 si applica ai casi disciplinati dai commi 2 e 3 dello stesso art. 37 di cui ne costituisce un’ulteriore specifica. Infatti, poiché tali commi nulla dicono in merito alla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente degli interventi di restauro e risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati o in zona A, ecco allora che il legislatore lo ha specificato al successivo comma 4.
Per il resto, penso che le norme debbano essere chiare e non soggette alle più disparate interpretazioni.
In difetto, penso che non sia esclusa la possibilità di applicare al caso di specie la disciplina generale dell’art. 27 del TU; Marco Occhipinti - con il quale non intendo entrare in contrapposizione - si rivolga pure all’arch. Gamberini, ma gli chieda una modifica del testo normativo o almeno una interpretazione autentica della norma, le uniche opponibili in una eventuale controversia giudiziaria.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  27 ottobre, 2004 10:29 :
 
Le considerazioni di cui sopra possono anche essere logicamente corrette, ma il punto è che sono prive di effetto nel caso concreto, quando il trasgressore non intenda ottemperare ad alcun chè.
I casi di piccole difformità non conformi, dentro e fuori le case, sono innumerevoli e pensare
che per risolverli si dispone di tali misure spropositate e rischiose induce a una sola cosa: lasciar perdere.

Tirando le conclusioni, rafforzato da questa discussione, per me vale il principio:
- Alle opere eseguite in assenza o difformità della DIA (ordinaria) conforme o non conforme va
applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art.37 comma 1°, consistente nel doppio dell'incremento del valore venale dell'immobile con un minimo di 516 euro.
- La demolizione può essere eseguita spontaneamente dal trasgressore oppure, motivata e ordinata da altre norme.
Saluti a tutti.
 
Inserito da GIANLUIGI CORDELLA (Utente n. 5637) on  28 ottobre, 2004 12:18 :
 
Credo a mio parere e, qualcuno degli interlocutori precedenti concorda con me, che le opere in difformità della DIA od in assenza, non siano soggette al regime sanzionatorio di cui all'art. 27, quando le stesse siano riconducibili agli interventi di cui all'art. 22 commi 1 e 2 e non ricadano in zone comunque vincolate, essendo in tal caso soggette al regime sanzionatorio di cui all'art. 37 comma 2. Va da se che nel caso di opere riconducibili agli interventi di cui all'art. 22 comma 3, le stesse sono sanzionabili penalmente così come previsto dall'art. 44 comma 2-bis.
 
 

Questa discussione Condono ed abitabilità nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Stefano Cortelli (Utente n. 6103) on  01 ottobre, 2004 13:44 :
 
Buongiorno a tutti, sono in procinto di acquistare un monolocale in una località turistica nella Provincia di Trento che attualmente risulta come ripostiglio (C/2). La superficie utile (18 mtq di cui 3,5 di bagno) non raggiunge il minimo (50 mtq lordi di cui almeno 4 di bagno) per poter effettuare il cambio uso come appartamento, che comunque non sarebbe possibile per incompatibilità con il piano urbanistico, che in quella zona non prevede appartamenti al piano terreno. L'altezza minima del locale e le superfici delle finestre sono invece regolari. A suo tempo l'attuale proprietario ha anche fatto richiesta per l'abitabilità che non è stata concessa per i motivi di cui sopra.
La domanda è questa: è possibile utilizzare il condono edilizio per regolarizzare l'immobile come appartamento ed ottenerne l'abitabilità, considerando che l'attuale proprietario lo ha da tempo utilizzato come appartamento e lo ha anche affittato per finalità turistiche (in questo caso purtroppo senza documentazione)? Inoltre, a quanto dovrebbe ammontare il costo del condono in questo caso?
In caso negativo, il cambio uso come ufficio sarebbe molto oneroso o potrebbe essere un modo per utilizzare di fatto l'immobile (trattandosi di monolocale ci sono divani letti e non letti veri e propri) rimanendo tuttavia abbastanza "protetti" in caso di controllo? Grazie a chiunque possa rispondermi.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  02 ottobre, 2004 07:00 :
 
Il notaio non può rogare l'atto di compravendita data la sussistenza di abusi edilizi a meno che il venditore dichiari (falsamente) nel contratto che l'immobile è conforme alla concessione edilizia rilasciata; in quel caso, però, sussisterebbe la nullità dell'atto.

Dalla descrizione dell'immobile, anche se accatastato come C/2, la destinazione d'uso originaria è mutata con opere funzionali alla residenza (bagno, impianti di erogazione del gas da cucina, impianto idrico, elettrico e di riscaldamento) e pertanto non è opportuno acquistare il monolocale nello stato di fatto.

In genere gli abusi edilizi consistenti in mutazioni di destinazione d'uso di locali accessori (cantine, sottotetti, ecc.) con altezze inferiori a quelle previste dai regolamenti di igiene in locali utili (taverne, mansarde, monolocali), sono i peggiori in quanto non ci sono scappatoie amministrative per la sanatoria (salvo in alcune regioni che hanno previsto disposti specifici relativi ai sottotetti).

L'unica strada per poter sanare tali abusi è il condono edilizio, previo pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori al comune.

Le somme, in considerazione delle modeste dimensioni del monolocale, dovrebbero essere, tutto sommato, accessibili (anche se dipende dai punti di vista).

Cordiali saluti

Marco Occhipinti
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  02 ottobre, 2004 07:14 :
 
chiedo scusa per aver letto distrattamente il quesito, anche se comunque le risposte necessarie sono contenute nell'intervento.
Vorrei in aggiunta consigliare il Sig. Stefano Cortelli di non ...portarsi in casa l'abuso e di cogliere l'occasione del condono.

Buona giornata
 
Inserito da Stefano Cortelli (Utente n. 6103) on  02 ottobre, 2004 12:29 :
 
Innanzitutto un sincero grazie Sig. Marco Occhipinti per la Sua precisa risposta. Volevo solo precisare che come opere murarie (bagno compreso) l'immobile risponde al progetto edilizio approvato a suo tempo dal Comune per il cambio uso da garage a ripostiglio. Successivamente, come detto, senza necessità di opere murarie, nel vano destinato a ripostiglio il precedente proprietario ha posto un divano letto, un tavolo e due armadi per utilizzarlo come seconda casa.
Da parte mia sono sicuramente ben lieto di poter sanare l'abuso con il condono, l'importo come giustamente dice Lei non è elevato considerando le ridotte dimensioni dell'immobile.
La mia domanda era però se una volta fatto il condono il Comune è tenuto a rilasciare il certificato di abitabilità anche in difetto della superficie minima dei locali prevista dal regolamento comunale (50 mtq lordi di cui almeno 4 di bagno).
L'Ufficio Tecnico del Comune, da me interpellato al riguardo, non è infatti stato ancora in grado di fornirmi una risposta certa, attendendo anch'esso chiarimenti da parte della Provincia, che comunque ha già emanato la Legge Provinciale per il condono.
Ancora grazie se può darmi una risposta anche riguardo la certezza di ottenere poi l'abitabilità.
Cordiali saluti.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  04 ottobre, 2004 07:25 :
 
In merito all'abitabilità dell'alloggio il condono edilizio, nelle proprie forme derogatorie dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, ne consente il conseguente utilizzo a lavori ultimati.
Il rilascio della eventuale certificazione può essere regolato dalle norme regionali o da specifici disposti del regolamento edilizio comunale;
In assenza di tali disposti normativi ed in riferimento alla documentazione che comunque dovrebbe essere prodotta per la definizione del condono (accatastamento, cert. di collaudo o idoneità sismica, regolarizzazione dell'allacciamento ai pubblici servizi, ecc.) riterrei non necessaria la certificazione di abitabilità, in quanto atto intrinseco alla concessione di condono; tale atto contiene, infatti, funzioni derogatorie alle condizioni ostative che altrimenti, nelle pratiche edilizie correnti non consentirebbero il rilascio della certificazione;
La definizione del condono edilizio consente la regolare compravendita dell'immobile.


Cordiali saluti
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  04 ottobre, 2004 11:41 :
 
Estratto dell'art. 35 c.19 della L. 28 febbraio 1985, n. 47

"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni."

L'agibilità potrebbe essere negata anche nel caso che le condizioni dei locali (sentito il parere dell'ULSS) siano preguidizievoli per la salute degli occupanti.
 
Inserito da Stefano Cortelli (Utente n. 6103) on  04 ottobre, 2004 13:29 :
 
Grazie infinite a tutti per le risposte. Riguardo il disposto della L. 47/85 questo è applicabile anche al nuovo condono, che mi pare che non disponga nulla in merito all'agibilità?
Da quello che ho avuto modo di trovare su Internet il Consiglio di Stato per la 47/85 aveva sancito la non automaticità dell'abitabilità in carenza di una situazione igienico-sanitaria sufficiente.
Nel caso in esame la superficie minima (richiesta dalla ASL per quel Comune, in altri Comuni della stessa Provincia di competenza di altri uffici dell'ASL è invece minore) potrebbe realmente precludere all'abitabilità e quindi ad un utilizzo dell'immobile anche se tutti gli altri parametri (altezze e le superfici delle finestre, ecc.) sono invece regolari?
Il Comune si è comunque riservato di attendere i chiarimenti da parte della Provincia prima di fornirmi una risposta. L'importo del condono dovrebbe ammontare ad € 1.000 di oblazione + € 100 per ogni metro quadrato + gli oneri di urbanizzazione (€ 33 per metro cubo) + le competenze del tecnico abilitato al quale bisogna obbligatoriamente rivolgersi (che personalmente non saprei a quanto potrebbero ammontare). E' corretto?
Ancora grazie e cordiali saluti.
 
Inserito da GIANLUIGI CORDELLA (Utente n. 5637) on  04 ottobre, 2004 17:00 :
 
Concordo sul fatto che l'unica soluzione per legittimare la nuova destinazione sia il ricorso al condono edilizio, e che, l'inquadramento dell'abuso sia tipologia 1), pertanto, trattandosi di uso residenziale l'importo dell'oblazione è di EURO 100 al mq (oltre all'incremento stabilito dalla legge Regionale (art. 32 c. 33 legge 326/2003- salvo eventuale riscrittura della legge Regionale vedi Sentenze della Consulta). Non riesco ad individuare l'origine dei 1000 euro previsti nell'inserzione precedente. Per quanto riguarda il regime del rilascio dell'agibilità su immobili soggetti al nuovo condono edilizio, ritengo sia certamente applicabile quanto stabilito dall'art. 35 della Legge 47/85, in quanto il comma 25 della legge 326/2003 fa salve le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 47/85, quindi anche quelle di cui all'art. 35 citato.
Ritengo altresì che il rilascio del certificato di agibilità (che non è atto insito nel rilascio della concessione in sanatoria, ma a mio avviso atto distinto nel quale comunque oggi debba farsi riferimento alla verifica documentale di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R 380/2001) sia atto dovuto, anche in deroga a dispositivi regolamentari - vedi reg. ASL ETC.- qualora siano verificate le condizioni del comma ?? art. 35 legge 47/85 che di seguito riporto "A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni. (22)" .
 
Inserito da Stefano Cortelli (Utente n. 6103) on  05 ottobre, 2004 10:14 :
 
Di nuovo un sincero grazie per le risposte. L'importo dei 1.000 Euro è quello previsto dalla Legge Provinciale 3/2004, che all.art. 1, comma 4 dispone che "il rilascio del provvedimento di sanatoria è comunque subordinato al pagamento a favore del comune, a titolo di sanzione, di una somma pari al 10 per cento del contributo di concessione comunque non inferiore a 1.000 euro, ovvero, ove tale contributo non sia dovuto, di una somma pari a 1.000 euro".
Non ho invece trovato nessun riferimento normativo circa l'obbligo di produrre perizie o comunque documenti sottoscritti da un tecnico abilitato anche per cubature inferiori ai 450 metri cubi. E' corretto quanto riferitomi dal Comune e, soprattutto, qual'è in concreto il compito (e quindi il costo) del tecnico?
Un'ultima domanda: in caso di tipo di violazione 1 (presumo in quanto in violazione del piano urbanistico, altrimenti il semplice cdu dovrebbe essere assimilato alla ristrutturazione di cui al tipo di violazione 3) sono sempre dovuti gli oneri di urbanizzazione al comune anche se non sono state eseguite opere murarie?
La superficie da condonare e sui cui pagare gli oneri di urbanizzazione immagino sia quella utile maggiorata dei muri interni più il 50% dei muri esterni. E' corretto tale calcolo?
Ancora un infinito grazie per il vostro aiuto.
Cordiali saluti.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  06 ottobre, 2004 13:05 :
 
Provo a rispondere sinteticamente

- La domanda di condono va firmata dal solo richiedente. Rivolgersi a un tecnico di fiducia è comunque consigliato prima della presentazione e necessario dopo (accatastamento, ev. idonietà statica, ...).
- I costi del tecnico è meglio chiederli allo stesso.
- La perizia non è dovuta.
- Tipologia 1 (da verificare comunque con la circolare in arrivo)
- Da come descritto non mi pare sussistano condizioni gravi per negare successivamente l'agibilità.
- Gli oneri sono dovuti come differenza tra la precedente e la nuova destinazione secondo le tabelle comunali e la legge provinciale.
- La superficie da considerare è quella al netto dei muri.
Saluti.
 
Inserito da Stefano Cortelli (Utente n. 6103) on  07 ottobre, 2004 13:56 :
 
Grazie infinite per la precisa risposta. Ora non resta che aspettare la circolare con gli ultimi chiarimenti e preocedere con il condono.
Di nuovo grazie e cordiali saluti a tutti.
 

Questa discussione interventi in assenza o difformità della DIA nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da GIANLUIGI CORDELLA (Utente n. 5637) on  23 settembre, 2004 15:26 :
 
Nel caso di intervento eseguito in assenza di DIA o in difformità della stessa, accertato che lo stesso è compatibile e conforme alla disciplina urbanistica esistente, quando ha consistenza tale da essere irrilevante in relazione all'eventuale aumento di valore dell'immobile (esempio; piccole modifiche interne, spostamento di una apertura in zona non vincolata etc.) ritenete corretto la quantificazione da parte del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO art. 37 comma 4 della misura della sanzine al minimo Euro 516, senza ricorrere alla stima del maggior valore da parte dell'Agenzia del Territorio???
Gradirei conoscere il vostro parere in merito.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  23 settembre, 2004 17:30 :
 
Se così è io ne darei atto, apllicando i 516 euro di sanzione.
 
Inserito da ing Rocco RIZZO (Utente n. 4356) on  28 settembre, 2004 20:52 :
 
Io in alcuni casi ho dato atto dell'irrilevante aumento di valore dell'immobile in seguito ai lavori abusivi (soggetti a DIA) ed ho applicato la sanzione minima di 516 euro senza ricorrere alla stima della agenzia del territorio.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  29 settembre, 2004 09:49 :
 
Concordo pienamente anche perchè ricorrere all'AT significa incagliare il procedimento (almeno nella mia realtà).
Se non erro,la DIA è esclusa da sanzioni penali e ripristinatorie essendo sanzionata dal c 1° dell'art. 37. (conforme o non conforme).
La possibilità di ottenere la sanatoria prevista dal comma 4° è riservata solo alle DIA conformi versando ancora una somma.
Una DIA non conforme non può accedere alla sanatoria ma non è previsto il ripristino.
Non comprendo quindi l'interesse ad ottenere la sanatoria.
Attendo pareri e chiarimenti.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  30 settembre, 2004 12:24 :
 
Non tutte le dia sono escluse da sanzioni penali.
Sole laddove alla dia corrispondono opere minori (art. 22 c. 1 e 2), allora si può applicare le procedura sanzionatoria soft dell'art. 37.
Se uno ti presenta una Dia per una nuova costruzione e poi fa un intervento in totale difformità, non si applica l'art. 37.
si procede in via ordinaria con ordinnaza di demoliziome, eventuale accertamneto di conformità ed eventuale sanatoria.
 
Inserito da GIANLUIGI CORDELLA (Utente n. 5637) on  30 settembre, 2004 15:15 :
 
Vi ringrazio per le risposte date e mi consola il fatto di scoprire che anche altri hanno fatto le medesime considerazioni in merito alla pragmatica soluzione di quantificare direttamente l'importo della sanzione dell'art. 37 c. 4 del D.P.R. 380, con riferimento ad opere in difformità o assenza della DIA art. 22 c. 1. Ovviamente davo per scontato che stessimo parlando di abusi minori soggetti alla disciplina della DIA e non ad interventi di cui alla cosiddetta SUPERDIA, per i quali ritengo che le eventuali difformità o realizzazioni in assenza siano sanzionabili dall'art. 27 e 31 del D.P.R. ove ne ricorrano i presupposti o dall'art. 36 nel caso di accertamento di conformità.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  30 settembre, 2004 16:53 :
 
Vorrai perdonarmi, ma ho il brutto vizio di ribadire in forma dozzinale l'ovvio e lo scontato. A volte, forse raramente, ha una sua utilità.
Un saluto
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  30 settembre, 2004 21:17 :
 
Penso di aver fuorviato Enrico con considerazioni non in tema.
Il mio riferimento era a DIA (ordinarie) e al differente trattamento (se esiste) tra DIA conforme e non conforme. Vedo inoltre che il mio dubbio non è bene esposto, quindi lo riformulerò in un nuovo topic. Saluti.
 


Questa discussione AGIBILITA' E DIRETTORE DEI LAVORI nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


Per visionare la discussione, collegati a questa URL:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=000895

Inserito da ELENA BIANCHI (Utente n. 4432) on  31 agosto, 2004 07:36 :
 
Devo preparare la richiesta di agibilità per un sopralzo di cui non sono stato né progettista né direttore dei lavori.
Ho visto che nel nuovo testo unico (D.P.R. 380/2001) l’attestazione del direttore dei lavori attestante, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti (così come era previsto dal D.P.R. 22-4-1994 n. 425) è sparita o meglio deve essere dichiarata dallo stesso soggetto che ha richiesto il Permesso di Costruire.

Quindi, posso preparare io la richiesta di agibilità, oppure deve essere ancora firmata dal direttore dei lavori?

Elena Bianchi
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  31 agosto, 2004 08:00 :
 
A mio avviso lei può tranquillamente predisporre la richiesta di agibilità in qualità di tecnico a tale scopo incaricato, tuttavia il Comune potrebbe legittimamente domandare che fine ha fatto il direttore lavori: ha rimesso l'incarico? in che fase? oopure non esercita più la professione, ma da quando? o  è morto?
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  31 agosto, 2004 09:28 :
 
Anche secondo me il tecnico può certificare l'agibilità o abitabilità, però è pure vero che l'attestazione di conformità delle opere è una specifica competenza del d.l. (il quale non può esser sparito come Matteotti) indicata dal DPR 380/2001.
Sarà utile che il Geom. Elena Bianchi, formalizzi l'incarico in modo tale da non infrangere il codice professionale?


un cordiale saluto
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  01 settembre, 2004 09:35 :
 
Personalmente concordo con il Geom. Bianchi. Differentemente dalla precedente normativa che disciplinava il procedimento per il rilascio del Certificato di Agibilità, attualmente lo stesso è regolato dall'art. 25 del T.U.
Il predetto articolo prevede a cura dello stesso titolare del Permesso di Costruire, ovvero DIA, la dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché la prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti.
La novità introdotta dal T.U. potrà anche sembrare strana ad alcuni operatori ma non ritengo lecito fare equilibrismi per modificare il testo di legge, introducendo un obbligo non previsto.
Qualora fosse prevista una dichiarazione a carico del Direttore dei Lavori circa la conformità delle opere eseguite, ciò dovrebbe essere espressamente indicato nel testo, come risultava dalla precedente normativa, allorché quest'obbligo era previsto chiaramente dall'art. 4 co.1 del D.P.R. n° 425/1994.
Se il legislatore nel caso indicato dall'art. 4 del D.P.R. n° 425/94 ha posto quest'obbligo di certificazione a carico del direttore dei lavori e successivamente nel T.U. quest'obbligo non è stato previsto, non ritengo lecito introdurlo attraverso una forzosa interpretazione che tra l'altro contraddirebbe proprio la volontà del legislatore.
Per dirla terra terra,se lo stato voleva introdurre quest’obbligo a carico del direttore dei lavori, ciò sarebbe risultato dalla norma come è stato in passato nel citato D.P.R.
Il fatto che non vi sia traccia di tale obbligo posto a carico del direttore dei lavori nella nuova disciplina che regola il procedimento, significa che “volutamente” non è stato introdotto.
Si potra discutere sulla bontà o meno di una legge, se essa sia efficace per raggiungere determinati scopi ma non mi sento di avvallare la studipidà del legislatore pensando che nella scrittura del nuovo testo si sia dimenticato di prevedere la dichiarazione del direttore dei lavori prevista in precedenza.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  01 settembre, 2004 10:28 :
 
Non si preoccupi, ci hanno già pensato alcuni giuristi ad avvallare la stupidità di cui sopra. Saluti.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  01 settembre, 2004 20:34 :
 
Il geom Elena Bianchi intende predisporre la pratica per l'agibilità ma, giustamente, non certificare la regolare esecuzione, non avendo partecipato alla DL, oltre al fatto che il TU si accontenta della firma del titolare.
Forse chiedo troppo, ma i moduli da me predisposti relativi alla dichiarazione di conformità (art. 25b TU) prevedono la firma del DL oltre che del titolare.
Per me il DL non può uscire di scena in questo modo e il Comune, il DL stesso ma soprattutto
il titolare che firma la certificazione, devono sapere quali opere e da chi sono state dirette specialmente quando c'è un avvicendamento inaspettato.
Anche Secondo me, nel caso in questione, un tecnico esterno incaricato può predisporre la richiesta di agibilità, in quanto, visto l'art. 29 del TUE, la responsabilità per eventuali difformità è inevitabilmente a carico del DL che si è assunto l'incarico con l'inizio dei lavori anche se non firma il certificato.
Sono comunque convinto che una firma in più, in questo caso, possa evitare problemi e malintesi.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  02 settembre, 2004 07:01 :
 
Non solo, ma oltretutto eviterà al committente dei lavori, che ben potrebbe essere una qualsiasi sciura Giovanna del tutto digiuna di norme e conoscenze tecniche, di certificare elementi per i quali non avrebbe alcuna reale capacità di valutazione. Del resto l'illuminato legislatore (ma sono convinto che in questo caso si tratti di una semplice svista tecnica nella redazione del testo del dpr) mica ha proibito ai tecnici di firmare, semplicemente non ha più previsto l'obbligo.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  02 settembre, 2004 11:14 :
 
Il problema - a mio avviso- non sussiste nel verificare se il tecnico abbia o meno la facoltà di firmare oppure l'obbiligo come afferma il Megali ma semmai se detto obbligo sussite.
Le cose, anche agli occhi di un profano, sono molto diverse.
Se sussite l'obbligo, ovvero precetto, dovrebbe sussistere la sanzione per l'inadempienza che può consistere anche semplicemente nel mancato accogliemento della richiesta perchè non conforme alla legge.

Tale rifiuto,oltrettutto, andrebbe motivato, come quasiasi atto amministrativo, anche positivo, figuriamoci di rigetto di un'istanza.

Che il tecnico firmi facoltativamente la domanda è poco rilevante.

Occorre invece sapere se la mancata firma del tecnico costituisca improcedibilità della domanda di agibilità.

Ovvero, in altri temini, se possa o meno il responsabile del procedimento ritenere incompleta o non conforme a legge, la domanda presentata senza firma.

Al predetto quesito rispondo che la mancanza della firma del tecnico non costituisce pregiudizio per il rilascio del Certificato.

Se fosse necessaria e quindi obbligatoria, sarebbe prevista nella legge come invece non è.

A Costituzione invariata rimane sempre fisso e imprescindibile il precetto contenuto nell'art. 23 la dove è prescritto che " nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

L'unica cosa che potrebbe far discendere l'obbligatorietà della firma del Tecnico/Direttore dei Lavori, non prevista dalla normativa vigente, troverebbe la sua fonte nell'ipotesi-da verificare presso il Comune-se è previsto da un atto regolamentare che pertanto ha forza di legge.

Suggerisco quindi al geom. Bianchi-qualora avesse ancora la bontà e la pazienza di leggermi-di verificare se presso il suo Comune esiste un regolamento che recepisca il modello per la presentazione dell'istanza e che esso contenga l'obbligatorietà della firma del D.L.

In caso contrario, presenti pure la domanda come prescritto tassativamente dall'art.25 e se trovasse l'ostacolo del mancato accoglimento perchè la domanda non è corredata dalla firma del DL. provveda pure con un esposto alla Procura della Repubblica per la valutazione della responsabilità penale per abuso d'Ufficio.

Badi bene a non fare una denuncia ma un esposto.

Sarà cura degli uffici giudiziari verificare se il pubblico ufficiale, abbia o meno commesso abuso d'ufficio arrecandole un danno ingiusto.

Cordialità
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  02 settembre, 2004 12:18 :
 
scusandomi per la disattenzione di lettura al quesito, dovuta peraltro al fatto che le norme toscane prevedono l'attestazione di conformità e l'agibilità/abitabilità a firma di tecnico abilitato, riterrei avanzare alcune considerazioni;
le problematiche circa la contestabilità della firma sulla domanda di abitabilità da parte del tecnico credo siano assolutamente infondate e comunque, come detto da tutti, di secondo rilievo e non certo da invalidare l'istanza.
Per quanto attiene le differenze normative relative alla salubrità degli ambienti e prosciugatura dei muri, riterrei le conseguenti dichiarazioni superflue in quanto ricomprese nei requisiti igienico sanitari da cui deriva uno dei principi della certificazione di abitabilità, sicuramente indicati, nei requisiti, dal regolamento di igiene comunale.
L'obbligo di certificazione del d.l. è stato probabilmente una specifica individuazione del legislatore, in senso rafforzativo circa la responsabilità soggettiva di tale figura rispetto alle opere che ha diretto; la norma è sicuramente limitata nel disposto, dato che comunque il d.l. assume specifiche responsabilità e, nel caso, ne risponde (anche se scompare); il disposto non pone nemmeno il divieto che l'attestazione di conformità alle opere possa essere firmata da altro tecnico il quale, chiarita la propria posizione professionale, può, a mio avviso, sottoscrivere tranquillamente la certificazione, effettuati gli accertamenti di rito.
D'altro canto la "scomparsa" del d.l. originario può derivare non solo dalla "dipartita" citata dal Carlo Megali, ma da una pluralità di motivazioni (di ordine personale o professionale)che non possono essere ostative all'assegnazione di un nuovo incarico professionale o, addirittura, al rilascio del certificato di abitabilità ad un immobile (a meno che non ci si trovi di fronte a difformità delle opere).
In presenza di un regolamento comunale che contenga norme in merito, va benissimo quanto espresso da CEI P.I. GIANFRANCO, ma ne dubito l'esistenza dato che la continua trasformazione e proposizione legislativa non consente agli enti locali di adattare ed adeguare in automatico i propri regolamenti.
In tutti i casi presterei cura, come tecnico incaricato e come proprietario, a motivare e documentare "la scomparsa" del d.l.


cordiali saluti
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  02 settembre, 2004 13:01 :
 
Tenterò di esporre meglio come la penso:
- l'obbligatorietà di firma della certificazione in questione, da parte del D.L. non sussiste;
- la pratica di agibilità non può quindi essere bloccata in assenza di tale firma (ovvio);
- se un regolamento locale prevede ancora la firma del D.L., o si passa per la strada della dihiarazione di illegittimità del regolamento medesimo o il funzionario lo deve applicare;
- che un tecnico subentrato al D.L. (morto, fuggito alle Cayman, dimissionario per odio feroce nei confronti del committente), possa predisporre in sua vece la pratica mi sembra opzione del tutto plausibile;
-che il suddetto tecnico agevoli il ruolo improprio del suo cliente, firmando insieme a lui una certificazione che pur sempre tecnica è, non mi pare sia proibito da alcuna norma;
- che il comune pretenda ciò è tutt'altra faccenda;
- che a fronte della pur illegittima pretesa del comune si debba (a ridaie) passare alle maniere forti, coinvolgendo per l'ennesima volta l'autorità giudiziaria, la quale notoriamente passa il suo prezioso tempo a giocare a golf e tressette, mi sembra davvero spropositato. Forse basta parlare e chiarirsi, usare un po' di buon senso e di diplomazia, senza scomodare commi e sentenze;
- che nel forum stia prendendo piede l'utilizzo di forme quali IL Megali, IL Cornavera, L'Occhipinti, come da miglior tradizione dei verbali CC, mi piace meno ancora.
Cari amici, da oriundo italo-albanese-canadese, forgiato negli anni di gioventù (ormai lontani) nel common sense/common law d'overseas, vi scongiuro: non lasciamoci sedurre dalle leggi. Sono amanti scarse ed oltretutto infedeli.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  02 settembre, 2004 17:26 :
 
Caro Megali ( così va meglio? ) la forma che ho utilizzato voleva essere un segno di rispetto,e non un verbale di C.C.
Detto questo,lasciatemi fare ancora alcune piccole considerazioni.
Visto che mi pare di aver capito, le leggi sono superflue. Successivamete,con tutto comodo mi dici dopo averle tolte con che cosa le sostituisci.
Posto che dal Condominio in sù non ho mai visto una cosa che non sia regolata per necessità.
Il mio intervento precedente, forse un pochino rozzo, nasce dal fatto che sento continuamente accedere fatti strani per cui il primo impiegato di turno si trasforma in Stato.
Accade nella città limitrofa che passa il venditore della modulistica per offrire il nuovo modello DIA sul quale guarda caso, qualcuno in un remoto ufficio ha pensato bene di prevedere lo spazio per la firma dell'Impresa in calce al modello.
Accede che il bravo Tecnico comunale, (lavorare e studiare costa fatica)acquista il modello.
Accede poi che lo sventurato Geometra di turno presenta la DIA nel grande Comune e si sente dire: << mi dispiace occorre la firma dell'impresa, la sua DIA è irricevibile>>.
Ora si da il caso che il Geometra sia un amico e mi chiede cosa cosa ne penso.
Al che io rispondo: << torna in Comune e chiedi al Tecnico comunale se per caso vuole anche la firma della suocera e, già che ci sei, se vuole anche la foto tessera. Poi chiedi anche se per caso la foto la vuole a colori oppure va bene in B.N.>>
Ora, Caro Megali... le leggi saranno quello che saranno e non è il caso di fare del Forum un dibattito politico ma che l'impiegato di turno si arroghi il diritto di ergersi a Legislatore, ce ne passa.
In conclusione e scusandomi con tutti coloro che trovassero il mio intervento eccessivamente "duro", nel mio Ufficio i documenti e tutto ciò che serve per istruire una qualsiasi pratica prima dell'accoglimento o motivato rigetto, si chiedono e "pretendono" unicamente quando esiste un obbligo che giustifica tale pretesa.
Questo piccolo e non trascurabile dettaglio, si applica a partire dalla marca da bollo.
Un cordiale saluto a tutti.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  03 settembre, 2004 06:38 :
 
La quale (marca da bollo) sulle d.i.a. non è dovuta.
Chi ha mai sostenuto che le leggi non sono necessarie? Mettiamola così, per me le leggi e la religione sono come il vino, vanno assunte con moderazione. Su un punto hai certamente ragione: succedono fatti strani nel Paese.
Da Tangentopoli in poi (che Dio l'abbia in gloria una volta per sempre) la gente ha disimparato a farsi gli affari altrui. Disimparato, bada bene, non cominciato, che quello lo faceva da sempre.
Purtroppo da dodici anni a questa parte il sano farsi gli affari altrui, che per me significa interessarsi e farsi parte attiva nella gestione della cosa pubblica, si è tramutato in un generalizzato dare addosso a tutto ciò che odora di politica e di amministrazione pubblica. Per questo quando sento parlare, a mio avviso a sproposito ma non avertene a male, di magistrature e procure, mi viene un principio d'orticaria. Ma davvero pensiamo che un tapino che ha comprato il modulo d.i.a. e che traduca l'obbligo di indicare l'impresa (e questo c'è, anche se ritengo che si possa benissimo comunicare un nanosecondo prima di iniziare i lavori) con l'apposizione del timbro e della firma della stessa, debba per questo essere oggetto di un esposto? Via, non scherziamo. Il mondo brucia e noi ci indignamo per per simili pu.....te? Ma non ci accorgiamo che un Paese nel quale ormai si scrive una qualsiasi lettera scema ad un Comune e la si spedisce per conoscenza alla Procura, giusto per avere la soddisfazione di intimorire il vero destinatario, non è un Paese civile?
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  03 settembre, 2004 11:39 :
 
Caro Megali,
Se le leggi sono da prendere come il vino e la religione come affermi, tutte le volte che tu stesso verrai violentato, derubato,calunniato,percosso,truffato, oppure privato dei tuoi diritti costituzionali, vorrà dire che ti troverò in chiesa a pregare oppure in osteria a bere, sempre con moderazione si capisce.
Concedimi la battutaccia provocatoria.
Circa il mio intervento precedente ti faccio notare che non ho parlato dell’obbligo di indicare il nominativo dell’impresa che, se permetti, conosco benissimo perché previsto dalla Legge n° 135 del 23 maggio 1997 art. 11 co.3 ( in G.U. n. 119 del 24 maggio 1997) ma bensì della FIRMA dell’impresario che non è prevista da nessuna norma e di conseguenza non si può pretendere e di conseguenza non si può rifiutare di ricevere un atto che non la contenga.
Allora torno da capo. Qualora mi presentassi ad un qualunque ufficio pubblico e mi venisse respinta la DIA perché manca la FIRMA dell’impresario io farei presente che non essendo prevista mi sembra una ingiusta pretesa ed esercizio arbitrario del potere. Qualora trovassi resistenza aggiungerei che il mio impresario si trova attualmente in Giappone per concludere un affare miliardario e che dopo 30 giorni dal deposito della DIA e sua efficacia dovrebbe iniziare proprio i lavori della DIA che vorrei presentare e, dovendo onorare il contratto, inviterei nuovamente l’impiegato a valutare bene il suo operato.
Se insiste nuovamente a trincerarsi dietro la sua burocratica scrivania, sarei costretto- a quel punto- ad apostrofarlo come “ Microcefalo”.
Non so se si capisce ma sono per la semplificazione oltre che per il rispetto delle regole.
Circa l’esposto, ultima cosa che farei, penso invece che i cittadini dovrebbero farne maggiormente uso, soprattutto quando vengono trattati come sudditi da impiegati pubblici prepotenti e, passami il termine di mio conio, “ Microcefali”.
E poi, consentimi ancora una piccola riflessione.
Il paese civile, come tu lo chiami non esiste. Esistono una moltitudine di persone la cui somma può anche fare i cittadini.
Usare l’espressione “paese civile” o paese incivile significa sottrarre al singolo individuo la sua responsabilità e libertà.
Non esiste da nessuna parte al mondo un paese civile o incivile, esistono solamente individui che agiscono.
L’espressione “paese” “nazione” “popolazione” è un linguaggio utilizzato da una certa parte della cultura politica che non mi appartiene.
Per quanto mi riguarda esistono unicamente gli individui che agiscono in vista di un fine e che se ne assumono la responsabilità.
Cordialità.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  03 settembre, 2004 16:11 :
 
Caro collega, la mia battuta voleva essere un po' british, la tua, consentimi, è un tantino più grassa.
Comunque, transeat.
Insisto nel caldeggiare la prevalenza del buon senso e del dialogo sull'uso indiscriminato dei codici, e sul ricorso alla "signora maestra" (l'autorità giudiziaria) in contese di livello fanciullesco (non uso volontariamente altri termini più grevi). Buon senso significa anche distinguere la violenza e la sopraffazione da altri atteggiamenti magari irritanti ma certo non gravidi di conseguenze particolarmente penalizzanti.
Su un punto dissento in modo netto da te: quando sostieni che “paese” “nazione” “popolazione” è un linguaggio utilizzato da una certa parte della cultura politica che non ti appartiene.
Non m'importa sapere quale cultura politica, al contrario, ti appartenga. So qual è la mia: il mio riferimento è il pensiero liberale, la mia concezione dell'economia è di stampo liberista, con alcune cautele ma liberista (e in questo l'aver vissuto in due continenti così diversi nella loro concezione di Stato e Società mi ha indubbiamente condizionato). In Italia dovrei riconoscermi nella coalizione al governo, anche se lo sforzo è davvero superiore alle mie possibilità. Tuttavia, da liberale, ti dico che non esiste al mondo Paese che si regga su soli "individui che agiscono". Che piaccia o meno società e civiltà si reggono sui princìpi prima che sull'agire dei singoli. Le leggi, sulle quali tu sembri ritenere debba farsi cieco affidamento, sono anch'esse figlie dei princìpi. Il radicalismo individualista (l'idolatria dell'individuo), che pure alberga in alcuni alfieri del liberalismo non mi convince: nessuno è autosufficiente nè tantomeno autoreferenziale, ognuno di noi condiziona ed è condizionato dagli altri, il concetto di responsabilità dell'azione individuale non è un concetto puro sembra. Che tu ci creda o meno è questo semplice fattore che genera la nascita di una nazione, di una società ed infine di un "paese", e che, al contrario, ne può provocare il crollo. Le nostre azioni sono, magari anche solo in piccolissima parte frutto di condizionamenti da parte di fattori esterni alla nostra volontà (questo, si badi bene, non vuol dire che se uno è diventato un ladro la colpa è della società. Non condivido minimamente tale semplificazione).
Se preferisci vivere in un paese nel quale i giudici si vedono chiamati a supplire alle mancanze di ogni altra categoria ("Circa l’esposto, ultima cosa che farei, penso invece che i cittadini dovrebbero farne maggiormente uso, soprattutto quando vengono trattati come sudditi da impiegati pubblici prepotenti "), sei libero di farlo. A me un simile paese fa paura. I giudici sul piedistallo e col ditino puntato mi fanno orrore.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  03 settembre, 2004 16:20 :
 
Speriamo che la discusione, nonostante le apprezzate divagazioni, sia servita al geom Elena Bianchi.
Io penso di si, per comprendere quanto complicato sia trattare anche le cose semplici e meglio confrontarsi con la linea tenuta dal Comune.
E come tecnico comunale, vero interlocutore, potrebbe trovarsi un Cei, un Magali, un
Cornaviera, un Occhipinti.... ognuno con la propria versione.
Ed è inevitabile che sia così in tante cose, viste le fonti, l'ambiente di lavoro e i limiti individuali di prearazione e buon senso.
Saluti a tutti.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  04 settembre, 2004 10:15 :
 
Finalmente qualcuno ha riportato sinteticamente la discussione a dimensione umana.
Chiedo scusa anche a Carlo Megali il quale si è arrabbiato peraltro di un errore di scrittura, scambiandolo per un "carabinierismo"; lo stesso può verificare in tutti i miei interventi che non è assolutamente mia abitudine utilizzare tali distonie della lingua italiana; alla pari
mi dispiace che ci si scaldi nelle discussioni visto che quando succede si esce spesso e volentieri dall'argomento oggetto del quesito.
Come ha detto Tiziano Cornaviera ognuno di noi lavora in casa propria, con problematiche di ogni tipo (anche organizzative), realtà territoriali diverse e presenza di personaggi politici variegati; tutto ciò incide sicuramente sulla nostra preparazione (che può essere anche limitata) e soprattutto sul nostro metodo di lavoro.
Nel mio caso mi ritengo un possibilista nei confronti degli utenti, magari un po' superficiale e non potrebbe essere diversamente dato che da solo devo seguire urbanistica, edilizia e SUAP in un comune di 5000 abitanti (ma con dentro tutto quanto si trova in realtà maggiori).
Capisco anche di avere fatto un po' di confusione nelle mie risposte affrettate, come pure non ho alcuna temenza a riconoscere i miei limiti; partecipo al forum anche per questo, contrariamente a chissà quanti ostentano sfoggio di scienza... sapendone quanto tutti gli altri.
Personalmente (senza alcun tono polemico) non ho fatto domanda nei carabinieri, ho il diploma di maturità scientifica, all'epoca potevo essere assunto (dopo 4 concorsi nell'ente dove oggi lavoro)) in tutt'altra area ed oggi sono, come tanti di voi, ....... un uomo da 1000 euro;
E' interessante partecipare al forum, proprio per le problematiche che si affrontano, ma scusate, nel mio ufficio il Geom. Elena Bianchi non si sarebbe trovato di fronte a nessuna situazione ostativa.

Cordiali saluti
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  04 settembre, 2004 15:42 :
 
Voglio aggiungere ancora alcune cose in conclusione del mio intervento.
Rassicurare Occhipinti sul fatto che non mi sono scaldato ma solamente "appassionato".
Mi appassiono per amore di verità, se esiste e se possibilmente non è frantumata o dispersa in 8100 e più Comuni d'Italia.
Posto che l'art. 25 del T.U. - per ritornare all'argomento principale- è uguale in tutta la nostra bella Italia, mi riesce molto difficile accettare l'idea che venga applicato in 8100 e più modi diversi.
Sarà una mia rigidità cronica oppure dipenderà dal fatto che che non conosco il grigio ma solo il bianco e nero.
Forse dipende dal fatto che mi hanno scippato ancora 3 anni per la pensione.
Con il Megali ( del quale apprezzo gli interventi) sono andato fuori tema e per questo chiedo scusa a tutti i partecipanti.
Se mi capiterà di incontrarlo personalmente, vorrà dire che approfondiremo l'argomento politico circa il liberismo radicale o moderato.
Per quanto mi riguarda resto fedele al pensiero della Rand che lui conosce di sicuro.
Auguro a tutti buon proseguimento e buona domenica.

 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  06 settembre, 2004 07:08 :
 
non è per fare la coda al topic o cercare di allungare l'argomento, ma purtroppo l'art.25 del T.U. non è uguale in tutta Italia, sia per le diverse normative regionali (in Toscana è stato riscritto il T.U. in versione fiorentina,a fronte delle vicissitudini in materia di condono che tutti conoscono, con un "art.25" diverso dagli altri) che per le interpretazioni che noi stessi diamo a volte alle normative le quali credo non siano poi così chiare, come si voglia pensare (si legge tranquillamente dagli interventi del forum).
Per quanto attiene il bianco ed il nero non credo che ti ostineresti a fermare una pratica edilizia perchè manca la marca da bollo... purchè in seguito venga apposta, oppure ricercare una risoluzione ad un problema urbanistico allargando il campo del ragionamento.
Per quanto attiene il ragionamento politico è normale che ognuno si tenga la propria "filosofia"; personalmente ho fatto l'attivista fino agli anni '90 inseguendo una "filosofia" che mi ha fregato, come del resto tutti gli italiani.
Oggi gli italiani costituiscono un "popolo" che non ha cultura governativa e che cerca di plagiare i sistemi di altri paesi, adattandone un pezzo qua e un pezzo la, per poi definire i colori politici a seconda degli eventi quotidiani quali se andare o non andare in guerra, se far passare o affondare le navi dei clandestini ed anche se mandarci o no in pensione.
Quello che noto sta nel fatto che uno comincia nelle critiche dell'altro e non appena seduto in poltrona prosegue nell'operato.
Il colore c'è, solamente che assomiglia a quello adattabile del camaleonte e la "filosofia" pure... ma non dico qual'è.
Per quanto mi riguarda, al di la che sono uno scontento appassionato del mio lavoro ed il mio pensiero filosofico di oggi comincia con la "A".
Ma credo che sia meglio divertirci con gli interventi nel forum, magari portanto anche un piccolo contributo, anzichè pizzicarci.
Anche se il mio comune è sul confine con Emilia e Liguria, io sono toscano e guarda che noi abbiamo tutti una brutta lingua.

Ciao, buona giornata
 
Inserito da ELENA BIANCHI (Utente n. 4432) on  07 settembre, 2004 06:47 :
 
Vorrei ringraziare tutti per l'attenzione e la disponibilità che avete dimostrato!

P.S. ho parlato con il Tecnico Comunale ed esige una dichiarazione nella quale il committente comunichi che il Direttore dei Lavori ha cessato l'incarico nella tal data ed io subentro dalla tal data.

Elena
 
Questa discussione DISTANZA CONFINE APPENA INFRANTA nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


Per visionare la discussione, collegati a questa URL:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=000894

Inserito da mario nero (Utente n. 5939) on  26 agosto, 2004 14:48 :
 
Ho progettato un fabbricato di civile ab. in un lotto confinante con un altro lotto in cui si stà costruendo una villa. La distanza dei fabbricati dovrebbe essere di 10 mt. cioè 5 e 5 dai rispettivi confini, ma proprio ieri in sede di impianto del mio cantiere mi sono accorto che il confinante ha sbagliato a posizionare il suo fabbricato di circa 35 cm... così da avere una distanza di cm 465 circa dal confine.
Oltretutto il fabbricato in questione ha una leggera sporgenza (10 cm.)(aggettino) che è stato tamponato x tutto il 2°piano (quindi la distanza dal confine si riduce a 455 cm...
Come mi devo comportare?
Gli faccio fare un atto d'obbligo nel quale lui si impegna x se e aventi causa a farmi costruire a distanza < di 10 mt. dal suo ed in + accollarsi le spese x la recinzione di confine?
Esiste qualche altra soluzione "bonaria" ke mi potete suggerire?
Sto sbagliando?
saluti,marco
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  26 agosto, 2004 21:19 :
 
La distanza minima di dieci metri tra fabbricati dovrebbe essere un limite inderogabile e quindi non penso basti un accordo tra privati per ridurla.
Il vicino ha violato la normativa sulle distanze dai confini ma l'edificio del tuo cliente, se costruito come da progetto a mt. 5 dal confine, violerebbe, consapevolmente, la norma sulla distanza dai fabbricati. La questione va bene ponderata; in questo forum gli esperti non mancano.
 
Inserito da mario nero (Utente n. 5939) on  26 agosto, 2004 21:25 :
 
grazie, spero ke qualcuno ke ne sappia + di noi intervenga...
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  27 agosto, 2004 06:52 :
 
Alcuni PRG stabiliscono sì la distanza di dieci metri, ma solo se almeno una delle pareti che si fronteggiano è finestrata, é il vostro caso? Se sì, direi che non ci sono alternative a costruire la sua abitazione a più di cinque metri dal confine.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  27 agosto, 2004 07:21 :
 
Dato che il secondo edificio non è stato ancora edificato e "l'abuso non definitivamente consumato" e preso atto della volontà del proprietario e del progettista che ha posto il quesito di mantenere la corretta distanza di ml.10,00, sarebbe opportuno, a mio avviso che venisse stipulato un atto di asservimento (in luogo dell'atto d'obbligo che ha una funzione diversa) di area necessaria a colmare la distanza dal confine di ml.5,00 del primo edificio, debitamente registrato e trascritto (salvi ulteriori accordi per la recinzione, ecc.).
Il risultato finale consisterebbe in una variante non sostanziale del primo edificio e non in un abuso edilizio ( di difficile risoluzione), con tanti ringraziamenti da parte del proprietario e degli uffici comunali.

saluti a tutti
 
Inserito da mario nero (Utente n. 5939) on  27 agosto, 2004 07:37 :
 
... ok, ma essendo il mio lotto di 24.80 mt. ed il fabbricato proggettato di mt 14.80 (-5 da un lato e - 5 dall'altro) ho la necessità di sfruttare tutto il mio lotto senza cedere neanche un cm.
Cmq. il fabbricato del confinante (in fase di costruzione ancora) non ha rispettato gli elaborati di progetto nei quali era preventivata una distanza di mt.5 dal confine.
Se faccio un esposto al comune, cosa succede?
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  27 agosto, 2004 07:41 :
 
Non saprei, pasticcio è pasticcio. In Lombardia 45 cm di differenza sulla distanza dal confine sono tollerati come variante non essenziale, quindi non si procederebbe all'ordine di demolizione. Consulti la normativa della sua regione.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  27 agosto, 2004 11:04 :
 
Segnalare ora il problema al Comune può significare la sospensione dei lavori per entrambi e la revisione del progetto per portarlo a 10 mt.
Essendovi pregiudizio della parte conforme, dubito che per l'edificio accanto possa essere ottemperata l'eventuale orninanza di demolizione di 45 cm. La stessa verrebe quindi tramutata in una sanzione pecuniaria (art. 34 TUE).
Se il problema fosse emerso al momento della agibilità avrebbe creato meno danni.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  27 agosto, 2004 12:26 :
 
credo che la soluzione migliore la possa determinare il comune, magari nella necessità di variare il regolamento edilizio circa le norme di distanza tra edifici, nei termini indicati da Carlo Megali.
E' una variazione regolamentare e quindi soggetta alla sola approvazione consiliare; tutto sommato non è nemmeno da considerarsi isolata da pensare che possa essere utilizzata esclusivamente per questo caso.
Numerosi regolamenti, pure con metodi diversi, l'hanno assorbita ed in molti casi con risvolti positivi.
Un limite di distanza verrebbe comunque imposto, quanto meno dalle norme sismiche e quindi non vedrei alcuna controindicazione.
Quanti di voi sarebbero soddisfatti a discutere una tale situazione nel proprio ufficio?
Sinceramente non attenderei la fine delle opere facendo finta di niente, a fronte delle responsabilità dei tecnici, dei proprietari e chi più ne ha più ne metta, perchè a quel punto non si tratterebbe solamente di una questione sanzionatoria.

cordiali saluti
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  28 agosto, 2004 16:55 :
 
Nella mia realta una variante urbanistica del tipo proposta sarebbe improponibile oltre ad avere tempi molto lunghi. Non so come la pensi il Comune interessato.
Io vedo due possibilità che sono comunque da verificare.
Se avere un edificio a meno di 10 mt non mi disturba e non voglio perdere tempo, non
abbandonerei l'idea di andare avanti fino alla fine delle opere e anche oltre. In fondo, se l'edificio in difformità non esisteva già al momento della progettazione, non avrei neanche
dovuto entrare nel cantiere del vicino per eseguire misurazioni.
Se invecie esigo i 10 mt, faccio la segnalazione al Comune ma dovrò allontanarmi io e rifare quindi il progetto. A questo punto il vicino, oltre a pagare la sanzione amministrativa e penale, dovrebbe rifondere il danno che ha provocato.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  30 agosto, 2004 07:20 :
 
Non so come sia impostato il vostro strumento urbanistico, comunque bisognerebbe distinguere le norme edilizie da quelle urbanistiche.

Le prime consistono in norme di definizione (come si calcolano l'altezza, la distanza da confini ed edifici, il volume, le superfici, come si intendono i concetti di manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc., modalità di presentazione dei progetti, costituzione delle commissioni e così via) ed alla pari di altri regolamenti comunali abbisognano della sola approvazione consiliare; le seconde sono norme relative alla zonizzazione (destinazioni rapporti, indici di fabbricabilità o volumi preassegnati, altezze degli edifici e sono soggette, nella loro peculiarità di norme urbanistiche, alle procedure di adozione, osservazioni ed approvazione di cui alla L.1150/42 od agli eventuali disposti regionali in materia di pianificazione urbanistica.
Il Sig. MARIO NERO, tecnico progettista del secondo edificio, ha espresso una notevole correttezza professionale nei confronti del confinante, ma soprattutto del progettista del primo fabbricato, cercando di risolvere la situazione prima che di giungere ad una via senza sbocco.
Non credo che il tecnico se la senta di iniziare i lavori e proseguire la costruzione sino all'ultimazione, nella piena coscenza che la situazione finale sarà peggiorativa, con responsabilità primaria del progettista e d.l. (sulla cui pelle cercherà di rifarsi il proprietario a fronte degli oneri derivanti dal sistema sanzionatorio), del conduttore e della ditta esecutrice delle opere.
Ripeto, non conosco l'impostazione dello strumento urbanistico e potrebbe darsi che le norme edilizie ed urbanistiche siano contenute in unico testo (ma divise in titoli distinti), per cui può sembrare necessaria una variante "urbanistica" o, quanto meno una riscrittura per scindere i disposti, ma credo che una analisi in quel senso gli uffici dovrebbero farla; risolverebbero numerose problematiche in materia di distanza e non rischierebbero di azzardarsi ad inseguimenti per sistemare le cose... molto perniciosi per la salute di tutti.

Buona giornata
 
Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  01 settembre, 2004 11:59 :
 
D'istinto e senza aver debitamente approfondito, ritengo che il secondo edificio possa essere progettato e realizzato a dieci metri dal primo come questo risulta dalla concessione edilizia !
Il fatto che il fabbricato confinante sia oggetto di abuso edilizio è un'altra questione che al progettista dell'ultimo non riguarda, non essendo egli tenuto alle verifiche in casa d'altri....
Il Comune del resto , anche fosse al corrente della difformità, non può condizionare la costruzione del secondo edificio al rispetto della distanza legale dei dieci metri dal primo, essendo quest'ultimo fuori regola.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  01 settembre, 2004 12:25 :
 
la risposta sembra corretta, anche se le volontà del progettista (e presumo del proprietaio) che ha posto il quesito sono diverse, o, quanto meno volte a risoluzioni che non portino venti di guerra; non bisogna dimenticare che a edifici ultimati i proprietari ci andranno ad abitare (anche se ciò non fa parte delle nostre competenze).
E poi, non so se sia giusto "sbagliare sapendo di sbagliare" sull'errore altrui.
Sarebbe utile un intervento di CEI P.I. GIANFRANCO il quale riesce solitamente a portare un valido contributo.
 
Inserito da mario nero (Utente n. 5939) on  05 settembre, 2004 09:47 :
 
... grazie a tutti dei preziosi consigli. E' finita così: abbiamo venduto il lotto con progetto approvato all'"abusivista" ed essendo una lottizzazione acquisteremo il lotto successivo. Naturalmente nella vendita non sono mancate tutte le spese, i danni e quant'altro indennizzabile...
Salutoni.
Marco
 

Questa discussione calcolo del volume nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da salvatore magri (Utente n. 5486) on  26 luglio, 2004 20:14 :
 
il volume da considerare ai fini del limite dei 750 mc comprende anche il volume entro terra ?
come ci si regola ? grazie salvatore magri
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  27 luglio, 2004 09:14 :
 
Suppongo si stia parlando di condono edilizio.
A mio avviso il volume va determinato con riferimento a quanto previsto dalle norme edilizie del comune presso il quale si deve presentare la richiesta di condono.
 
Inserito da salvatore magri (Utente n. 5486) on  27 luglio, 2004 15:13 :
 
effettivamente mi riferivo al condono, ma il limite non può dipendere da norme di carattere locale, altrimenti ci sarebbero disparità nell'applicazione della legge.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  27 luglio, 2004 15:37 :
 
D'altro canto non mi pare di ricordare precisazioni tecniche relative al calcolo dei volumi nella normativa nazionale sul condono edilizio, pertanto, in assenza di disposizioni regionali non possono che trovare applicazione le norme locali, le quali peraltro non prevedono, generalmente, il computo dei volumi interrati, se non per particolari destinazioni (di solito diverse da quella residenziale e dai relativi annessi).
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  27 luglio, 2004 18:06 :
 
La invito "caldamente" a consultare le Circolari Ministeriali sul Condono edilizio:
-Circolare 30 Luglio 1985 n° 3357/25 LL.PP( G.U. n° 186 dell'8 agosto 1985)
-Circolare 17 Giugno 1995 n° 2241/Ul ( G.U. 192 del 18 Agosto 1995)

 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  28 luglio, 2004 13:33 :
 
"Caldamente" dato il periodo estivo?
Battute a parte, mi riferivo alle disposizioni legislative. Sulle circolari, di qualunque tipo ed in relazione a qualsiasi argomento, ho deciso ormai da anni di non fare affidamento alcuno, né, tanto meno, commento alcuno.
Ovviamente, la mia è una scelta esclusivamente personale.
 
Inserito da salvatore magri (Utente n. 5486) on  28 luglio, 2004 15:07 :
 
le due circoali non fanno riferimento alle modalità di calcolo del volume. in compenso la maggior parte dei testi di settore suggeriscono il calcolo anche degli interrati (r. gigante - il condono edilizio ed. sole 24) ma dicono da dove attingono. grazie.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  03 agosto, 2004 10:12 :
 
Penso sia utile consultare la Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 31
gennaio 1973: Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici (richiamata nella Circolare 30 Luglio 1985 n° 3357/25 LL.PP, p.18)

"Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle
parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di
ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
(ciò nel caso in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune)"

Tolti gli eventuali volumi tecnici dal volume vpp (comprendente quindi gli interrati) si ottiene il volume utile.
Ciò anche ai fini del calcolo della volumetria per l’idoneità sismica o statica.
 

Questa discussione Distanza confine - Isolamento con capotto nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Frank Wagner (Utente n. 5867) on  23 luglio, 2004 13:25 :
 
Sto facendo un capotto di 8 cm.
La distanza del confine è ca. 3,40 mtr.
Il regolamento comunale prevede una distanza minima di 5 mtr. Adesso un vicino mi contesta il lavoro e il comune da ragione al mio vicino.

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 26.:3.:
Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano invariate
le norme sulle distanze minime.

Le distanze minime sono quelli del regolamento comunale o quelli del codice civile ?
 
Inserito da ing Rocco RIZZO (Utente n. 4356) on  23 luglio, 2004 16:16 :
 
...Il regolamento comunale prevede una distanza minima di 5 mtr...
il regolamento comunale dirà qualcosa circa le costruzioni esistenti.
in ogni caso il codice civile prevede 1,5 dal confine, ma il reg comiunale può aumentare tale distanza minima,nel tuo caso 5 metri.
bisogna capire se la costruzione a 3,40 è stata legittimamente concessa e se la norma prevede deroghe per le costruzioni esistenti.
Dacci altri elementi
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  24 luglio, 2004 08:08 :
 
...l'esecuzione dei lavori è stata autorizzata o comunicata con DIA ?
Il problema va affrontato in quasta fase (dal Comune o dal tecnico che firma la DIA).
Per me comunque dovrebbe trattasi di manutenzione straordinaria (DIA) e gli 8 cm di spessore un volume tecnico in quanto volto al contenimento del consumo energetico.
Non comprendo inoltre quali diritti lesi possa lamentare il vicino dal momento che il codice civile è rispettato.
 
Inserito da Frank Wagner (Utente n. 5867) on  26 luglio, 2004 08:38 :
 
Non posso fare ne DIA ne concessione perchè il comune mi lo nega dicendo che non si può
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  26 luglio, 2004 22:10 :
 
Ho notato che la LR Lombardia 26/95 differisce dalla LR veneto 21/96 a me più nota e sulla
quale mi sono basato per intervenire.
La differenza sta nel fatto che le stesse eccedenze, oltre che non essere considerate nei computi per la determinazione dei volume e nei rapporti di copertura, con la LRV 21/96 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade.
Nella Regione Veneto quindi il suo intervento sarebbe conforme.
La legge Lombarda invecie pare limitare questa deroga solo al calcolo delle volumetrie
edilizie e dei rapporti di copertura, mantenendo invariate le norme sulle distanze minime
che, nel suo caso, sono mt. 5.
Temo quindi che, salvo altre norme a me non note, il cappotto sulle pareti distanti meno di mt 5 dal confine non sia ammesso.


Riporto il testo della Legge per eventuali contributi

Regione Lombardia - Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di
copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di
inerzia termica.

Art. 1
1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio
energetico e per migliorare la qualità degli edifici.
2. Essa si applica a:
a) nuove costruzioni;
b) interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni
straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

3. Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano
invariate le norme sulle distanze minime.

Art. 2
1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti
orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul
risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino
spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a
centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei
rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per
quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei
livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.
2. Le norme del precedente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi,
anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli
esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi
costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di
garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde
dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica
formazione.

3. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per
l'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre
forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati
avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli
spessori complessivi indicati nei commi 1 e 2, salvo l'applicazione integrale delle norme sul
computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da
tali norme.

4. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni
edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita
relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in
sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che
costituisce parte integrante del progetto.

Art. 3
1. Le parti di volume e di copertura determinate esclusivamente dal maggior spessore di cui
ai commi 1 e 2 dell'art. 2 non vengono considerate nemmeno ai fini della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 e successive integrazioni e modificazioni.
 

Questa discussione Chiarimenti su condono nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Franco Baldi (Utente n. 5846) on  17 luglio, 2004 16:00 :
 
Buongiorno,
sono un nuovo utente del forum che trovo molto interessante.
Ho dei grossi dubbi sulle modalità del condono edilizio.
Siccome sono proprietario di alcune capanne (due delle quali aperte da tre lati) abusive costruite circa 20-25 anni fà adibite a rimessa attrezzi agricoli, fienile e pollaio, a circa 10 metri dall'abitazione ed adiacenti ad un fabbricato regolarmente condonato come agricolo.
Tengo a precisare che non sono un coltivatore diretto.
Vorrei sapere come interpretare il calcolo dell'oblazione e soprattutto della superficie utile da condonare.
Posso considerarle come strutture residenziali oppure non residenziali?
Possibile che una capanna di lamiera paghi più di una villetta?
Purtroppo ho interpellato alcuni tecnici della zona ma mi hanno dato pareri discordanti, addirittura uno mi ha proposto di fare un recupero edilizio asserendo che le capanne fossero costruite in data antecedente il 1967.
Io voglio sanare il mio abuso in modo onesto, però voglio pagare quello che mi spetta senza sprechi ulteriori.
Grazie per l'aiuto che potete darmi
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  19 luglio, 2004 00:43 :
 
Se la tua "capanna" si può considerare fabbricato accessorio di un fabbricato civile, allora potrai calcolare la superficie utile (netta interna) con il coefficiente 0,6 (superfici accessorie) a poi calcolare l'oblazione come "fabbricati residenziali" ovvero pagando, al massimo, 100 euro al metro quadrato calcolato come ho detto prima.

Nell'altra ipotesi, cioè se consideriamo la "capanna" come fabbricato "produttivo" (direi che non ha importanza se tu sei o meno imprenditore agricolo) allora pagherai, al massimo, 150 euro al metro quadrato netto senza alcuna riduzione. Se hai un fabbricato d'abitazione lì vicino e le tettoie le puoi definire "pertinenziali", "accessorie" allora io opterei per la prima soluzione.
 
Inserito da Franco Baldi (Utente n. 5846) on  24 luglio, 2004 15:56 :
 
La ringrazio per la risposta,
vorrei capire però su che base effettuare le misurazioni della superficie accessoria in quanto una parte delle capanne è destinata a parcheggio o rimessa auto ( sotto una tettoia) una'altra parte è solamente tettoia, devo considerarla tutta superficie su cui pagare l'oblazione oppure pesso togliere le parti delle tettoie e dei parcheggi ?
Preciso che ho intenzione di condonare il tutto come residenziale.
Qual'è il termine esatto per definire una capanna con due gabbie di conigli per uso privato ed una tettoia con 5 polli sempre per uso privato?
Grazie ancora per il vostro aiuto.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  31 luglio, 2004 09:14 :
 
Il termine: accessori della residenza
In merito alla individuazione della superficie da condonare ed altre valutazioni del caso, mi pare opportuno consultare il tecnico che la seguirà nella presentazione della domanda di condono edilizio.
 
Inserito da Franco Baldi (Utente n. 5846) on  31 luglio, 2004 15:40 :
 
La ringrazio per il consiglio, ho purtroppo contattato almeno tre tecnici ma ognuno mi ha dato un parere discordante.
Non c'è ancora chiarezza su questa questione del condono soprattutto in toscana e tutto questo mi sembra molto strano. Io credo che quando i cittadini sono interessati a pagare i propri abusi ( sempre che non si tratti di speculazioni oppure degli ecomostri) facendo scorrere soldi freschi nelle casse degli enti pubblici dovrebbero lasciare da parte le ragioni politiche. In questo modo chi ha commesso un'abuso lascerà tutto così come stanno le cose, tanto non ci sono cotrolli che ti obblighino ad abbattere quello che hai costruito.
Grazie e scusatemi per lo sfogo
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  02 agosto, 2004 07:26 :
 
credo che agli effetti del conteggio dell'oblazione non faccia differenza tra la definizione di accessorio e le pertinenze di cui all'art.817 del c.c. (purchè non ricomprese nella perimetrazione dell'alloggio, ma non è questo il caso); le relative superfici vengono calcolate al 60%.
Prima di mettere mano al portafogli, comunque, credo che le convenga attendere i disposti regionali i quali verranno discussi nei primi giorni di settembre e penso che i problemi da affrontare saranno presumibilmente di altro tipo;
gli argomenti riguarderanno la nuova edificazione inferiore ai mc.100 e (nuove costruzioni od ampliamenti), ristrutturazioni, con le eccezioni in aree soggette a vincolo paesaggistico o idrogeologico.
Dopo la pubblicazione della normativa sarà sicuramente più facile (ed opportuno)esprimere valutazioni.

Un saluto cordiale
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 agosto, 2004 08:29 :
 
Lo sfogo è comprensibile. Come avrà notato, il disorientamento è diffuso, forse anche perchè il quadro non è ancora completo.
Sarà necessario sentire come avrà legiferato la sua regione al riguardo entro l’11 novembre 2004, definendo gli abusi sanabili e le condizioni della sanatoria (se ammette alla sanatoria solo opere conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, l'oblazione cala, ma è da verificare tale conformità).
Dopodichè c'è un mese di tempo per riflettere ed eventualmente presentare la domanda di condono edilizio.
Buona giornata
 

Questa discussione gestione DIA in sanatoria art. 37 TUE nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  30 giugno, 2004 10:54 :
 
Richiamo l'art. 37 c. 4 in merito alla sanzione da applicare per DIA conforme che chiama in causa l'Agenzia del Territorio.
Non mi risulta che l'AT svolga questa incombenza (che andrebbe, a mio avviso, a complicare inutilmente la pratica).
Può il responsabile del procedimento procedere autonomamente ?
(magari dopo aver inviato, in via prudenziale, una richiesta di valutazione alla AT rimasta inevasa).
Grazie per l'attenzione
 
Inserito da Alessandro Golin (Utente n. 4690) on  06 luglio, 2004 12:01 :
 
Le competenze estimative in materia di sanzioni urbanistico-edilizie sono state espressamente attribuite dal D.P.R. 380/01 all'Agenzia del Territorio, e non si limitano all'art. 37 c. 4 in merito alla sanzione da applicare per DIA conforme.
Infatti l'Agenzia del Territorio è chiamata in causa anche dall'art. 33 comma 2, dall'art. 34 comma 2 e dall'art. 38 comma 1 del T.U. Edilizia.
In presenza di tale dettato normativo, ed in quanto attività obbligatoria per legge, l'attribuzione di competenza è certa ed inequivocabile in capo all'Agenzia del erritorio, che quindi non può sottrarvisi.
Rifiuti, ritardi o intralci, se non dovuti ad altri motivi, sono inammissibili.
Delle conseguenze amministrative, contabili e penali dell'inadempimento resta a quel punto responsabile il dirigente dell'Agenzia del Territorio.
Nella mia realtà i rapporti erano già buoni con l'U.T.E. di Firenze e sono addirittura migliorati con l'apertura dell'Ufficio (poi Agenzia) di Prato, in un clima di fattiva collaborazione.
Peraltro, proprio in Toscana, con legge regionale n. 43 del 05/08/2003 le competenze attribuite dal T.U. Edilizia all'Agenzia del Territorio in materia sono state trasferite al Comune.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  17 luglio, 2004 10:30 :
 
Ringrazio per la risposta che mi ha dato modo di approfondire la questione che sintetizzo:

Con nota in data 24.2.04 prot. 15787 la Direzione Generale dell'Agenzia del Territorio afferma che le valutazioni di opere abusive in Comuni appartenenti a Regioni che abbiano emanato norme in materia di controllo dell'attività urbanistica, devono essere effettuate dai soggetti con le modalità indicate nella normativa regionale medesima (e questo mi pare il caso della Toscana con LR 43 del 05.08.03).
Nelle Regioni che non abbiano ancora emanato norme in materia, si ritengono applicabili le
normative statali vigenti (artt. 33-34-37-38 del TUE) e quindi AT Provinciale, previa convenzione, esegue valutazioni solo per destinazioni non residenziali. Le destinazioni residenziali sono determinate dall'UTC.

Con nota in data 5.3.04 prot. 2219 la Direzione Regionale per il Veneto dell'AT precisa che
la Regione Veneto con LR 61/85 (in attuazione della legge 47/85) ha emanato norme in materia
di controllo dell'attività urbanistica e di sanzioni amministrative). Invita quindi le AT a
respingere le richieste di valutazione che provengono dai Comuni.

Sulla base di ciò Agenzia del Territorio di Belluno respinge le richieste dei Comuni
motivando che non rientra nei propri compiti istituzionali, comunicando nel contempo la
disponibilità ad eseguire consulenze tecnico-estimative a pagamento previa stipula di atto
di convenzione.

Mi astengo da commenti, ma nelle argomentazioni c'è qualcosa che non mi convice e che cercherò di approfondire (referimenti a leggi abrogate o emanate prima del TUE..)
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on 17 luglio, 2004 14:28 :
 
Qualora sei costretto alla stipula della convenzione con l'agenzia del territorio e vuoi vedere preliminarmente di cosa si tratta, scrivimi direttamente che ti mando una copia in formato digitale di quella che abbiamo già stipulato come Amm.ne.
Ciao
 

Questa discussione ABITABILITA' nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da letizia marchesi (Utente n. 5772) on  28 giugno, 2004 16:00 :
 
Buon giorno a tutti, avrei una domandina da porvi... ho acquistato una casa con sottotetto (già edibito a stanza dai vecchi proprietari) non abitabile. Cosa posso fare per renderlo tale? posso approfittare del condono??? in che tipologia si rientrerebbe??? inoltre non ci sono lavori da fare.

Grazie per la cortesia

Letizia
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  01 luglio, 2004 11:02 :
 
Non è possibile dare una risposta esuriente in mancanza di altre necessarie informazioni.
Direi comunque che, il fatto che lei abbia acquistato la casa contenente "l'abuso" senza problemi, dimostri in qualche modo la non necessità di ricorrere al condono edilizio con tutte le sue incertezze e conseguenze.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  01 luglio, 2004 12:30 :
 
Se la casa è in Lombardia, consulti un tecnico e verifichi la possibilità di applicare la legge regionale n. 16/96 recante norme sul recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi. Si tratta di un provvedimneto a carattere speciale introdotto per rispondere ad una carenza abitativa che consente di riconvertire i sottotetti esistenti beneficiando di deroghe rispetto alle norme ordinarie di natura edilizia ed igfienico-sanitaria.
Il condono non mi sembra applicabile perchè mi pare di capire che non sono state fatte opere.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  05 luglio, 2004 17:47 :
 
Errata corrige. La legge regionale è la 15/96 e non la 16/96
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  05 luglio, 2004 17:47 :
 
Errata corrige. La legge regionale è la 15/96 e non la 16/96
 

Questa discussione Saldo oblazione vecchi condoni edilizi. nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  09 giugno, 2004 11:07 :
 
L'articolo 32 comma 41 della legge 326/2003, devolve ai comuni il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione relativa alle pratiche presentate ai sensi dell'articolo 31 della legge 47/85 e art.39 della legge 724/94.
Le modalità attuative sono state demandate a un decreto interdipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dell'economia, del quale non ho notizie .
C'è qualcuno che ne sa di più ?
Grazie.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  01 luglio, 2004 09:14 :
 
Da quanto ne so, le modalità attuative non sono state ancora emanate.
Comunque, essendo nella necessità di rilasciare una sanatoria (condono del 1985) che prevede tale conguaglio, non penso di andare contro la legge se divido in due l'integrazione calcolata (comprensiva degli interessi legali) richiedendo due versamenti di pari importo:
uno allo Stato sul solito c/c n. 255000, l'altro alla tesoreria comunale.
Qualora risultasse che l'operazione non era fattibite in assenza di decreto si può sempre rimediare.
Una osservazione: Il richiamato art. 32 comma 41 prevede tale procedura anche "per le domande presentate ai sensi del presente decreto". Le attuali vicissitudini potrebbero essere la ragione per cui il decreto interdipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dell'economia non è stato ancora emanato.
Attendo commenti.
 

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Inserito da Fabrizio Triola (Utente n. 5715) on  03 giugno, 2004 11:40 :
 
Buongiorno, avrei bisogno di aiuto, dovrei condonare un immobile sito in Roma accatastato come locale deposito (solo piano terra) e da me trasformato in abitazione. Mi pare di capire leggendo i messaggi del forum che sia un cambio di destinazione d’uso con opere (tip. 3?). Ora, per eliminare infiltrazioni e coibentare meglio ho però costruito un tetto a falda unica sopra il solaio esistente, non accessibile e alto nel punto massimo m 1,8. Questo costituisce aumento di volumetria? La mia più grossa difficoltà è che non so come calcolare il volume dell’abuso. Si fa il calcolo del solido geometricamente o come altro? Questa soffitta non abitabile né accessibile verrà ad essere conteggiata nella SNR e dovrò pagare anche su questa superficie oneri e oblazione?
Ringrazio anticipatamente chiunque volesse darmi una mano.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  03 giugno, 2004 16:53 :
 
Salvo che la Regione Lazio non abbia disposto diversamente, in tema di condono deve ragionare in termini di superficie. La sanatoria si concretizza con due versamenti: l'oblazione (allo Stato) e l'anticipazione sugli oneri concessori (al Comune). Il primo, nel caso della tipologia 3, cambio d'uso con opere, è dato dal prodotto tra la superficie in mq. dell'immobile oggetto di condono (l'appartamento) ed il valore unitario di 60 euro. Il secondo, con un anticipo di 45 euro a mq. che in seguito può essere soggetto a conguaglio.
Per quanto riguarda il sottotetto mi sembra di capire che si tratti di una mera intercapedine. Se per definizione normativa locale tale opera non implica aumento di volume, cioè ad esempio, se il volume del fabbricato è da calcolarsi all'intradosso dell'ultimo pianno abitabile (il soffitto), applicherei la tipologia 6 che prevede un forfait di 516 euro, senza dover applicare oneri di concessione.
Quindi si tratta di condonare due abusi; il cambio d'uso con opere e la nuova soffitta.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  04 giugno, 2004 08:09 :
 
Io concordo con Rossi circa l'inquadramento della tipologia dell'abuso, ovvero al n° 3. Non sono d'accordo sul fatto che si tratta di due abusi distinti.

Per la determinazione delle superfici,ai fini del calcolo dell'oblazione, si fa riferimento all'art. 51 della L. n° 47/85, così come richiamato dall'art. 32.25 della L. n° 326/03;

Esso prevede che sono computabili le superfici in conformità ai parametri di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10 Maggio 1977 ( G.U. n° 146/77);

La Circolare Ministeriale 30 Luglio 1985, n° 3357/25 LL.PP, ( G.U. n° 186/85) recante "Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive" al punto 18 - determinazione delle superfici- chiarisce che per il calcolo della superficie sono definite quella complessiva e quella utile.

La stessa Circolare precisa ancora che quando per la quantità delle opere e per il loro collegamento funzionale, l'intervento realizzato debba considerarsi ricadente in specifica tipologia di abuso- ad esempio ristrutturazione edilizia- la richiesta di concessione edilizia in sanatoria non potrà riguardare le singole opere ma l'intervento complessivo.

In conclusione, ai fini del calcolo della superficie complessiva ritengo si possa computare al cento per cento la superficie dell'abitazione quale superficie utile alla quale sommare la superficie del sottotetto come accessoria calcolata al sessanta per cento.

 
Inserito da Fabrizio Triola (Utente n. 5715) on  07 giugno, 2004 15:49 :
 
Vi ringrazio immensamente dei pareri che mi avete fornito. Ho dato uno sguardo alle normative citate e ho purtroppo concluso che difficilmente mi sarà possibile separare i due abusI.
Vorrei riassumere quanto ho capito destreggiandomi fra gli articoli della normativa, sperando che sia giusto, chiedo quindi a voi una conferma.

1° devo guardare la norma regionale per sapere come si calcola l’altezza e quindi il volume del fabbricato. Se le norme fossero le NTA del piano regolatore vigente l’altezza andrebbe misurata in corrispondenza della più alta di queste due quote: intradosso del solaio di copertura dell’ultimo solaio abitabile, imposta del tetto (linea di intersezione fra intradosso della falda e piano di facciata).
Misurata l’altezza in corrispondenza di entrambe le quote, la volumetria (ottenuta tramite moltiplicazione con la SUL) sarebbe inferiore ai 450 mc al di sopra dei quali scatta l’obbligo di presentazione della perizia statica. Ma il volume da considerare è quello ottenuto con questa moltiplicazione o devo considerare l’ingombro del fabbricato emergente dalla linea di terra fino all’altezza “virtuale” stabilita in 3,2 m? Perché in questo caso il volume sarebbe superiore, ma era superiore anche all’epoca del precedente condono, e l’architetto (che mi è impossibile reperire nuovamente) a me non consegnò alcuna perizia statica.

2° devo guardare la normativa regionale per sapere se i cambiamenti di destinazione d’uso con opere rientrano nella casistica che prevede la presentazione del permesso di costruire o della DIA. Solo qualora rientrassero nella seconda potrei tramite autocertificazione attestare che l’intervento di costruzione del tetto è antecedente ai lavori di mutazione destinazione d’uso per cercare di pagare il forfait di 516 euro. Ma vedo la cosa giuridicamente poco sostenibile.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  07 giugno, 2004 16:23 :
 
Confermando quando ho già detto in precedenza, mi pare di poter aggiungere che sicuramente il calcolo del volume va fatto tenuto conto del metodo previsto nelle NTA dello Strumento Urbanistico, non so come possa essere fatto diversamente.
Va tenuto presente che alcuni Comuni nelle proprie NTA per esempio, escludono dal calcolo del volume( ai fini dell'indice di costruzione) parti del sottotetto non eccedenti una determinata altezza.
Dove io opero, questa quota è di mt. 1,80.
Ciò potrebbe adattarsi al suo caso.
Circa la perizia, le suggerisco vivamente di consultare la Circolare Ministeriale 30 Luglio 1985 n° 3357/25 LL.PP.
sul Condono,pubblicata sulla G.U. n° 186 dell'8 Agosto 1985.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  07 giugno, 2004 17:15 :
 
Solo per chiarire la mia idea sui due abusi distinti, che preciso essere dettata più da un filo logico che da un reale approfondimento normativo.
Mi è parso di capire che l'abuso si concretizzi in due entità distinte. Prima il cambio d'uso funzionale e solo in un secondo tempo, e quindi con cronolgia e modalità differite, la costruzione di una mera intercapedine, non accessibile in base a quanto descritto. In tal senso, in mancanza di continum distributivo, funzionale e temporale tra le due opere, l'una principale e l'altra a suo indiretto servizio, opterei per due distinti abusi e per la tipolgia 6 nel secondo, che tra l'altro probabilmente alla fine comporta minori oblazioni.
 
Inserito da Fabrizio Triola (Utente n. 5715) on  07 giugno, 2004 17:25 :
 
In effetti ho realizzato prima il sottotetto e in un secondo momento il resto. Il lasso di tempo intercorso fra l'uno e l'altro è però minimo e il primo lavoro ha ispèirato il secondo. La circolare richiamata e che ancora sto cercando in rete pare che reciti (ho trovato solo questo tratto)"..... deve farsi presente che opere complesse, cioè comportanti interventi di diverso tipo ed ampiezza, non possono essere disarticolate e denunziate separatamente quando tra esse esiste un rapporto di funzionalità.... non può essere denunziato come opera interna un intervento di per sè neutro ma che, di fatto, prelude ad un mutamento di destinazione d’uso ed è da questo seguito".
Purtroppo le parole "neutro" e "di fatto" mi fanno pensare che sia impossibile scorporare gli interventi......
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  07 luglio, 2004 00:45 :
 
Chiarito bene quanto sopra, torno alla domanda iniziale e al punto di domanda sulla tip. 3 per il cambio di destinazione che, da quanto apprendo in altre discussioni, il Comune di Roma fa rientrare nella tipologia 1.

Penso quindi sia anche da verificare se la trasformazione risulta conforme (tip.3) o meno (tip.1) alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per esempio, se l'altezza dei locali risultasse inferiore alla minima richiesta dalle norme attuali, l'intervento non è conforme e si ricade nella tipologia 1.
Dico penso perchè non ho avuto conferme; inoltre, mi domando come agire nel caso che solo qualche locale non sia conforme (es. rapporto illuminazione insufficiente).
Grazie per l'attenzione
 
 

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Inserito da Fabrizio Triola (Utente n. 5715) on  03 giugno, 2004 11:40 :
 
Buongiorno, avrei bisogno di aiuto, dovrei condonare un immobile sito in Roma accatastato come locale deposito (solo piano terra) e da me trasformato in abitazione. Mi pare di capire leggendo i messaggi del forum che sia un cambio di destinazione d’uso con opere (tip. 3?). Ora, per eliminare infiltrazioni e coibentare meglio ho però costruito un tetto a falda unica sopra il solaio esistente, non accessibile e alto nel punto massimo m 1,8. Questo costituisce aumento di volumetria? La mia più grossa difficoltà è che non so come calcolare il volume dell’abuso. Si fa il calcolo del solido geometricamente o come altro? Questa soffitta non abitabile né accessibile verrà ad essere conteggiata nella SNR e dovrò pagare anche su questa superficie oneri e oblazione?
Ringrazio anticipatamente chiunque volesse darmi una mano.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  03 giugno, 2004 16:53 :
 
Salvo che la Regione Lazio non abbia disposto diversamente, in tema di condono deve ragionare in termini di superficie. La sanatoria si concretizza con due versamenti: l'oblazione (allo Stato) e l'anticipazione sugli oneri concessori (al Comune). Il primo, nel caso della tipologia 3, cambio d'uso con opere, è dato dal prodotto tra la superficie in mq. dell'immobile oggetto di condono (l'appartamento) ed il valore unitario di 60 euro. Il secondo, con un anticipo di 45 euro a mq. che in seguito può essere soggetto a conguaglio.
Per quanto riguarda il sottotetto mi sembra di capire che si tratti di una mera intercapedine. Se per definizione normativa locale tale opera non implica aumento di volume, cioè ad esempio, se il volume del fabbricato è da calcolarsi all'intradosso dell'ultimo pianno abitabile (il soffitto), applicherei la tipologia 6 che prevede un forfait di 516 euro, senza dover applicare oneri di concessione.
Quindi si tratta di condonare due abusi; il cambio d'uso con opere e la nuova soffitta.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  04 giugno, 2004 08:09 :
 
Io concordo con Rossi circa l'inquadramento della tipologia dell'abuso, ovvero al n° 3. Non sono d'accordo sul fatto che si tratta di due abusi distinti.

Per la determinazione delle superfici,ai fini del calcolo dell'oblazione, si fa riferimento all'art. 51 della L. n° 47/85, così come richiamato dall'art. 32.25 della L. n° 326/03;

Esso prevede che sono computabili le superfici in conformità ai parametri di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10 Maggio 1977 ( G.U. n° 146/77);

La Circolare Ministeriale 30 Luglio 1985, n° 3357/25 LL.PP, ( G.U. n° 186/85) recante "Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive" al punto 18 - determinazione delle superfici- chiarisce che per il calcolo della superficie sono definite quella complessiva e quella utile.

La stessa Circolare precisa ancora che quando per la quantità delle opere e per il loro collegamento funzionale, l'intervento realizzato debba considerarsi ricadente in specifica tipologia di abuso- ad esempio ristrutturazione edilizia- la richiesta di concessione edilizia in sanatoria non potrà riguardare le singole opere ma l'intervento complessivo.

In conclusione, ai fini del calcolo della superficie complessiva ritengo si possa computare al cento per cento la superficie dell'abitazione quale superficie utile alla quale sommare la superficie del sottotetto come accessoria calcolata al sessanta per cento.

 
Inserito da Fabrizio Triola (Utente n. 5715) on  07 giugno, 2004 15:49 :
 
Vi ringrazio immensamente dei pareri che mi avete fornito. Ho dato uno sguardo alle normative citate e ho purtroppo concluso che difficilmente mi sarà possibile separare i due abusI.
Vorrei riassumere quanto ho capito destreggiandomi fra gli articoli della normativa, sperando che sia giusto, chiedo quindi a voi una conferma.

1° devo guardare la norma regionale per sapere come si calcola l’altezza e quindi il volume del fabbricato. Se le norme fossero le NTA del piano regolatore vigente l’altezza andrebbe misurata in corrispondenza della più alta di queste due quote: intradosso del solaio di copertura dell’ultimo solaio abitabile, imposta del tetto (linea di intersezione fra intradosso della falda e piano di facciata).
Misurata l’altezza in corrispondenza di entrambe le quote, la volumetria (ottenuta tramite moltiplicazione con la SUL) sarebbe inferiore ai 450 mc al di sopra dei quali scatta l’obbligo di presentazione della perizia statica. Ma il volume da considerare è quello ottenuto con questa moltiplicazione o devo considerare l’ingombro del fabbricato emergente dalla linea di terra fino all’altezza “virtuale” stabilita in 3,2 m? Perché in questo caso il volume sarebbe superiore, ma era superiore anche all’epoca del precedente condono, e l’architetto (che mi è impossibile reperire nuovamente) a me non consegnò alcuna perizia statica.

2° devo guardare la normativa regionale per sapere se i cambiamenti di destinazione d’uso con opere rientrano nella casistica che prevede la presentazione del permesso di costruire o della DIA. Solo qualora rientrassero nella seconda potrei tramite autocertificazione attestare che l’intervento di costruzione del tetto è antecedente ai lavori di mutazione destinazione d’uso per cercare di pagare il forfait di 516 euro. Ma vedo la cosa giuridicamente poco sostenibile.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  07 giugno, 2004 16:23 :
 
Confermando quando ho già detto in precedenza, mi pare di poter aggiungere che sicuramente il calcolo del volume va fatto tenuto conto del metodo previsto nelle NTA dello Strumento Urbanistico, non so come possa essere fatto diversamente.
Va tenuto presente che alcuni Comuni nelle proprie NTA per esempio, escludono dal calcolo del volume( ai fini dell'indice di costruzione) parti del sottotetto non eccedenti una determinata altezza.
Dove io opero, questa quota è di mt. 1,80.
Ciò potrebbe adattarsi al suo caso.
Circa la perizia, le suggerisco vivamente di consultare la Circolare Ministeriale 30 Luglio 1985 n° 3357/25 LL.PP.
sul Condono,pubblicata sulla G.U. n° 186 dell'8 Agosto 1985.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  07 giugno, 2004 17:15 :
 
Solo per chiarire la mia idea sui due abusi distinti, che preciso essere dettata più da un filo logico che da un reale approfondimento normativo.
Mi è parso di capire che l'abuso si concretizzi in due entità distinte. Prima il cambio d'uso funzionale e solo in un secondo tempo, e quindi con cronolgia e modalità differite, la costruzione di una mera intercapedine, non accessibile in base a quanto descritto. In tal senso, in mancanza di continum distributivo, funzionale e temporale tra le due opere, l'una principale e l'altra a suo indiretto servizio, opterei per due distinti abusi e per la tipolgia 6 nel secondo, che tra l'altro probabilmente alla fine comporta minori oblazioni.
 
Inserito da Fabrizio Triola (Utente n. 5715) on  07 giugno, 2004 17:25 :
 
In effetti ho realizzato prima il sottotetto e in un secondo momento il resto. Il lasso di tempo intercorso fra l'uno e l'altro è però minimo e il primo lavoro ha ispèirato il secondo. La circolare richiamata e che ancora sto cercando in rete pare che reciti (ho trovato solo questo tratto)"..... deve farsi presente che opere complesse, cioè comportanti interventi di diverso tipo ed ampiezza, non possono essere disarticolate e denunziate separatamente quando tra esse esiste un rapporto di funzionalità.... non può essere denunziato come opera interna un intervento di per sè neutro ma che, di fatto, prelude ad un mutamento di destinazione d’uso ed è da questo seguito".
Purtroppo le parole "neutro" e "di fatto" mi fanno pensare che sia impossibile scorporare gli interventi......
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  07 luglio, 2004 00:45 :
 
Chiarito bene quanto sopra, torno alla domanda iniziale e al punto di domanda sulla tip. 3 per il cambio di destinazione che, da quanto apprendo in altre discussioni, il Comune di Roma fa rientrare nella tipologia 1.

Penso quindi sia anche da verificare se la trasformazione risulta conforme (tip.3) o meno (tip.1) alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per esempio, se l'altezza dei locali risultasse inferiore alla minima richiesta dalle norme attuali, l'intervento non è conforme e si ricade nella tipologia 1.
Dico penso perchè non ho avuto conferme; inoltre, mi domando come agire nel caso che solo qualche locale non sia conforme (es. rapporto illuminazione insufficiente).
Grazie per l'attenzione
 

Questa discussione Le demolizioni ai Prefetti, si o no ? nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Alessandro Golin (Utente n. 4690) on  06 maggio, 2004 17:38 :
 
Torno a proporre l'argomento ai colleghi che lavorano nei Comuni e che numerosi frequentano il forum.
In un recente passato su tema non sembra esserci stato molto interesse.
Eppure la sostituzione del testo dell'art. 41 del T.U. Edilizia operata dall'art. 32 comma 49.ter della legge 326/03 ha comportato il trasferimento dal Comune al Prefetto delle seguenti competenze:
a) demolizione delle opere abusive ed operazioni connesse;
b) adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate per acquisizione dei suoli dal proprietario responsabile dell'abuso.
A parte la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori a seguito della legge 326/03 e le incertezze circa la tenuta costituzionale del condono edilizio, mi pare importante riuscire a comprendere se la variazione normativa sarà effettivamente operativa, togliendo ai Comuni una serie di competenze certamente non fra le più "gradite", oppure se è destinata a restare lettera morta, impantanando ulteriormente il capitolo demolizioni ed acquisizioni delle opere abusive in un "limbo" indefinito di competenze.
Riterrei utile per il lavoro di tutti sapere se e dove e come siano state in concreto avviate le procedure per un effettivo passaggio delle competenze dai Comuni ai Prefetti e quali ostacoli siano eventualmente sorti.
Spero che stavolta qualcuno sia in grado e desideri portare un proprio contributo.
Grazie.

[ 06. maggio 2004, 18:47: Mod. da Alessandro Golin ]
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  07 maggio, 2004 08:35 :
 
Ribadisco quanto già detto alcune settimane orsono. Nella mia provincia (Pavia), la Prefettura ha inviato delle dettagliate disposizioni circa le attibuzioni del Prefetto in materia di demolizione di opere abusive, nelle quali in sostanza non fa altro che ribadire il proprio ruolo istituzionale di chiusura del sistema abusi-demolizioni; solamente pone l'accento sul fatto che le documentazioni trasmesse dai comuni devono essere complete e in ordine dall'avvio del procedimento alla trascrizione immobiliare.
Del resto la riscrittura dell'art. 41 del 380/2001 non lascia molti margini di interpretazione.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 luglio, 2004 11:26 :
 
Sappiamo che con sentenza n. 196 del 28.06.04 il Consiglio di Stato ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede di affidare le demolizioni delle opere abusive ai Prefetti di cui all'art. 41 del 380/2001.
Ciononostante avrei gradito leggere le dettagliate disposizioni circa le attibuzioni del Prefetto inviate dalla Prefettura di Pavia anche perchè a questo punto mi sorge un dubbio per quanto riguarda le opere abusive ricadenti su zone soggette a vincolo ambientale.

Il DLvo 42/04 in vigore dal 1.05.04 all'art. 167 c.3 recita:

"In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese."

La domanda è questa:
per quanto riguarda riguarda la demolizione delle opere abusive su zone soggette a vincolo ambientale la competenza è ancora del Prefetto ?
Grazie
 

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Inserito da giampiero santoro (Utente n. 5632) on  30 aprile, 2004 12:42 :
 
Buongiorno, vorrei se è possibile avere chiarezza su quale tipologia rientra il cambio di destinazione d'uso nell'ultimo condono edilizio.
Io ho finito di costruire nel 1999 con regolare concessione edilizia la mia abitazione composta da piano seminterrato, piano terra e primo piano . Il piano seminterrato è accatastato in parte come garage e in parte come cantina ed io li vorrei condonare per renderli abitabile. Io ho letto più volte navigando in internet che la tipologia di questo abuso è la nr. 3. Adesso mi chiedo come mai il comune di Roma la fa rientrare nella tipologia nr. 1 e far pagare tra oblazione e oneri accessori 189€ al mq?
 
Inserito da Daniele De Dominicis (Utente n. 5806) on  03 luglio, 2004 17:13 :
 
Perchè non associarsi ad altri "romani" con problematiche simili ed indurre il Comune a recedere da questa interpretazione?
Il Comune deve stare con la gente; da voi invece temo che...
 
Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  05 luglio, 2004 06:58 :
 
Non la buttiamo in politica ...La tipologia corretta dovrebbe essere la 1 . Del cambio di destinazione d'uso si possono avvalere le superfici o i volumi a suo tempo conteggiati nel calcolo dell'indice edificatorio o del rapporto di copertura . Si vedano in proposito le vecchie circolari ministeriali .
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  05 luglio, 2004 08:06 :
 
Penso che la considerazione da fare sia se la trasfornazione risulta conforme (tip.3) o meno (tip.1) alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per esempio, se l'altezza dei locali risultasse inferiore alla minima richiesta dalle norme attuali, l'intervento non è conforme e si ricade nella tipologia 1.
Andando oltre, ma spero non sia il suo caso, l'esugua altezza dei locali e l'ubicazione interrata potrebbe essere pregiudzievole per la salute degli occupanti. Quindi, pur conseguendo il condono edilizio, potrebbe essere negata l'agibilità.
 

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Inserito da mauro zanella (Utente n. 5569) on  02 aprile, 2004 22:28 :
 
Mi è stato chiesto di condonare l'ampliamento e ristrutturazione interna di un annesso rustico in zona agricola con cambio di destinazione d'uso da rustico a civile abitazione.
Considerato che l'immobile è stato costruito ai sensi dell'art.6 della L.R. "VENETO" n.24/85 ad uso fienile e che per lo stesso è stato istituito il relativo vincolo di destinazione d'uso, il condono è ammissibile?
se si in quale tipologia rientra?
Grazie per la collaborazione!
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 luglio, 2004 07:38 :
 
Provo a dere la mia anche se attendevo una risposta più autorevole.
Direi di SI con la tipologia 1 (intervento non conforme).
E' sottinteso che il cambio di destinazione deve risultare effettivamente compiuto entro il 31.03.20003 e non allo stato grezzo.
In ogni caso la domanda di condono dovrebbe comportare la dispensa dalle responsabilità penali.
Comunque, se io fossi il responsabile dell'abuso, sentirei prima un legale di fiducia.
 

 

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