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 i principali contenuti sugli
interventi edilizi straordinari. 
 "Piano Casa"
della Regione Veneto    
La Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 approvata in via d'urgenza
dalla Regione Veneto è una legge speciale con la quale si cerca di dare
risposta urgente alla domanda di sostegno proveniente dall' intero settore
economico che ruota intorno all'edilizia.Si tratta di misure urgenti di
politica economica volte a creare condizioni favorevoli a nuovi investimenti e a
promuovere immediate iniziative diffuse nell'intero territorio regionale.
 La legge, valida fino
all’11 luglio 2011, fissa i principi lasciando ampio spazio all'autonomia
dei singoli Comuni, chiamati a decidere entro il 30 ottobre 2009. Le istanze
potranno essere presentate a partire dal 31 ottobre.
 
   Quadro normativo: Conferenza
Stato-Regioni ed Enti Locali   Intesa del 31 marzo 2009
 Legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14    con modifiche di cui alla L.R.  9 ottobre 2009, n. 26
 Del.
GRV 4 agosto 2009, n. 2499 -
Allegato A  Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ...
 Del.
GRV 4 agosto 2009, n. 2508 - Allegato A  Incentivi urbanistici ed edilizi per l’installazione di impianti
solari e fotovoltaici ...
 Del.
GRV 22 settembre 2009, n. 2797  -  Circolare Note esplicative ...
 
 Scheda
di sintesi AMPLIAMENTISono consentiti ampliamenti in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi sia per il residenziale
che per uso diverso dall’abitativo.
 Residenziale:
 - 20 % del volume
 - ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano
l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
 Non residenziale:
 - 20% della superficie coperta
 - ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano
l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh
 Per entrambe le tipologie:
 - l’ampliamento deve realizzarsi in aderenza rispetto al fabbricato o
utilizzando un corpo edilizio contiguo salvo il caso in cui non sia possibile
oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente. In tal caso può
essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere
accessorio e pertinenziale
 - nei limiti dell’ampliamento sono da computare l’eventuale recupero dei
sottotetti esistenti
 - ammessi interventi anche nei condomini purché nel rispetto delle norme del
codice civile
 - in ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga
realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità
 - non può essere modificata la destinazione d’uso tranne nel caso di
ampliamento realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo già
esistente
 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
 Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai
regolamenti edilizi interventi di demolizione e ricostruzione, con incrementi di
cubatura, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 sia residenziali che
per uso diverso dall’abitativo.
 Residenziale:
 - 40% della volumetria esistente
 Non Residenziale:
 - 40% della superficie coperta
 Condizioni
 Gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del 40% della
volumetria o della superficie coperta sono consentiti purchè:
 - situati in zona territoriale propria
 - vengano utilizzate per la ricostruzione tecniche costruttive per l’edilizia
sostenibile (Lr 4/2007)
 Per entrambe le categorie:
 - aumento del 50% nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione
planivolumetrica con modifica dell’area di sedime nonchè della sagoma e sia
oggetto di un piano attuativo
 Non concorrono a formare cubatura pensiline e tettoie per l’installazione di
impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 6 kWp
 RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI TURISTICI E RICETTIVI
 E’ possibile ampliare fino al 20% le attrezzature all’aperto di cui
all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) della Lr 33/2002 (stabilimento
balneare con strutture fisse; infrastrutture privare limitatamente ai campeggi e
impianti sportivi e ricreativi) anche se ricadenti in area demaniale.
 TITOLO ABILITATIVO
 DIA da presentare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge.
 LIMITAZIONIGli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di
volumetria non possono essere realizzati:
 - su edifici ricadenti all’interno dei centri storici
 - su edifici vincolati
 - su aree dichiarate inedificabili;
 - su immobili anche parzialmente abusivi oggetto di ordinanza di demolizione;
 - su edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o
derogare le disposizioni in materia di programmazione, insediamento e apertura
di strutture di vendite etc
 I Comuni entro il 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche
valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se
e con quali limiti applicare la normativa sugli ampliamenti e demolizioni e
ricostruzioni con aumento di volumetria o superficie coperta.
 
  RIDUZIONI ONERI CONCESSORIAmpliamenti e Demolizione e ricostruzione:
 E’ prevista la riduzione del 60% se destinati a prima abitazione
 I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni se si utilizzano tecniche di
  risparmio energetico, bioedilizia, energie rinnovabili.
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