BiPV 
L’acronimo BiPV (Building integrated Photovoltaics) si riferisce
esclusivamente a sistemi e concetti nei quali il “materiale” fotovoltaico (i
moduli) assume, oltre alla funzione di produrre elettricità, il ruolo di
elemento di costruzione (doppia funzione).
Con elemento di costruzione si intendono le parti d’involucro degli edifici
(copertura di tetto, rivestimento di facciata, superficie vetrata), i
dispositivi di protezione solare (frangisole), elementi architettonici “accessori”
(pensiline, parapetto di balconi,…) e ogni altro elemento architettonico
necessario a garantire il confort abitativo all’interno dell’edificio
(schermatura visiva, acustica, …).
Oltre a queste esigenze, il sistema PV deve mirare a un’elevata qualità
architettonica puntando a: Integrazione naturale, Architettura
piacevole nel contesto dell’edificio, Buona composizione di colori e
materiali, Aspetto visivo in armonia con l’edificio e forma una buona
composizione.
Questa definizione esclude quindi gli impianti “indipendenti” dall’edificio,
quali moduli montati su supporti appoggiati o fissati ai tetti o altre parti di
edificio atte esclusivamente alla produzione di elettricità.
Oltre all’edilizia nel senso stretto del termine, sono anche considerati
impianti legati a strutture “urbane” e di trasporto (pensiline indipendenti,
ripari per veicoli, strutture sportive o di gioco, mobilier urbain,…).
L’impianto PV deve naturalmente soddisfare i criteri di redditività e
di efficienza a livello della produzione energetica, in particolare per
quanto riguarda il posizionamento e l’orientamento dei moduli e l’assenza di
ombreggiamento.
Ai sensi della Delibera AEEG n. 40/06, articolo 1, comma 1.1,
lettera b), " l’integrazione
architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione ovvero su
edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli
fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo
componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari."
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