Introduzione

        Il primo condono edilizio è stato avviato con la legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Norme di controllo attività urbanistico edilizia.
        Dopo circa 10 anni, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Art. 39 - Definizione agevolata delle violazioni edilizie che viene quindi denominato il secondo condono edilizio.
        Ora, dopo l'iter tormentato della Legge 24 novembre 2003 n. 326 - Art. 32 Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali e l'entrata in vigore della Legge Regionale, è finalmente operativo il terzo condono edilizio
        In sostanza si tratta dello stesso condono in quanto vengono richiamate, modificandole, le disposizioni di cui al provvedimento del 1985.
        Con le modifiche e le limitazioni introdotte nel tempo l'applicazione della attuale legge si è notevolmente complicata richiedendo una attenta valutazione prima di procedere alla presentazione della domanda di sanatoria al fine di non incorrere in una autodenuncia. 



I limiti della Legge Regionale del Veneto

        La Legge Regionale, 5 novembre 2004, n. 21, non consente di sanare nuove costruzioni ma solo pertinenze di fabbricati residenziali che siano prive di funzionalità autonoma come per es. tettoie, garage, lavanderie ecc.
        Gli ampliamenti sono sanabili nei seguenti limiti:
        Per gli immobili a destinazione residenziale, turistica, commerciale, direzionale sono consentiti nel limite del 30% rispetto alla volumetria iniziale e comunque non oltre i 450 metri cubi.
        Per gli immobili a destinazione artigianale agricola e produttiva il limite è del 20% di superficie coperta o comunque di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento.
        In zone vincolate non sono consentiti ampliamenti ma solo mutamenti di destinazione ad uso residenziale nel rispetto della disciplina di tutela del vincolo. Le tipologie di riferimento sono la n. 3 e 6.
        L'oblazione, subirà un incremento del 10% nelle zone vincolate e del 5% negli altri casi (rispetto all'oblazione prevista dallo stato).
        Gli oneri concessori sono quelli delle tabelle comunali con possibilità per il Comune di incrementarli.
        Per conoscere l'imposto degli oneri concessori è pertanto necessario sentire il Comune interessato.
        L'Oblazione da versare può essere determinata consultando la tabella C  con relative note in adeguamento alla normativa regionale.

 

 
        Per approfondimenti, consultare le altre pagine disponibili cliccando sui titoli a sinistra.
        Per quesiti e contributi si invita a utilizzare l'apposito box nell'area WEB, pagina  Contatti.