Decreto Ministeriale 5 Luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, 
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali 
dei locali di abitazione.
Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei 
regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato.
Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette 
istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i 
requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di 
procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali 
stesse.
Decreta:
Art. 1
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 
2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i 
gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere 
consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale 
tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 
2,55.
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate 
entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici 
situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero 
edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando 
l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli 
di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da 
un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, 
comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni 
igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie 
dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata 
ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai 
riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale 
ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999 , pubblicato sulla 
G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)
Art. 2
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non 
inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei 
successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una 
persona, e di mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di 
finestra apribile.
Art. 3
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni 
situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le 
misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, 
deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 
28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Art. 4
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni 
climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell'aria 
interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in 
effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti 
abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne 
delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione 
permanente.
Art. 5
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi 
igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di 
illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere 
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non 
inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere 
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, 
sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, 
l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni 
che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla 
ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e 
con requisiti igienici confacenti.
E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed 
esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si 
diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve 
comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di 
impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio 
dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita 
l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti 
impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera 
debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto 
concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o 
apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti 
da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far 
riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori 
pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, 
comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.