Servizio Pianificazione e Gestione Energetica
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Newsletter n. 45 del 22 Ottobre 2013

Manutenzione e controllo impianti termici


                  
    Ai Manutentori degli impianti termici  della Provincia di Belluno  

Newsletter inviata ai Tecnici Manutentori che intervengono negli impianti termici della Provincia di Belluno con lo scopo di aprire un confronto costruttivo.

   non stampare queste Newsletters, sono sempre reperibili in questo Archivio Nuova finestra
 


        In data 4 ottobre 2013 la Segreteria Confartigianato Impresa Belluno ha mandato a questa Amministrazione la seguente nota:

Le Associazioni di categoria, Confartigianato Imprese Belluno, Appia (Cna) e il Consorzio Bruciatoristi della Provincia di Belluno con lo spirito collaborativo dimostrato in questi anni intendono sottoporVi le proposte sottoindicate:

 

1.       Quando un utente chiama in Provincia per delucidazioni in merito alla tempistica delle manutenzioni del proprio impianto va risposto che il Decreto 74/13 prevede che debbano essere effettuate come da disposizioni secondo l’articolo 7 comma 4. Le Associazioni di categoria predisporranno un accordo affinchè tali tempistiche vengano inserite sul libretto di impianto/centrale. Il controllo di efficienza energetica non è la manutenzione dell’impianto ma una serie di verifiche accessorie.

 

2.       L’art. 8 del DPR 74/13 prevede che siano i manutentori (non i Privati..) ad inviare i modelli in Provincia e quindi l’eventuale Convenzione va eventualmente ridiscussa nei contenuti. (mail del  22.10.2013)

 

3.       In fase transitoria gli allegati G verranno usati per operazioni di manutenzione sotto i 35 kw e gli allegati F sopra i 35 kw, in attesa della pubblicazione dei nuovi allegati e libretti. Stesso discorso per compilazione di libretti di impianto sotto i 35 kw e libretti di centrale sopra i 35 kw. Autocertificazione (bollino) tra i 35 kw ed i 100 kw solo dopo 4 anni.

 

4.       La Provincia organizzi incontro con le Associazioni di categoria per illustrarci il nuovo Regolamento termoidraulici DPR 74/13, novità e adempimenti previsti

 

Le proposte su indicate possono essere inserite anche sulla Vostra Newsletter.

Auspicando una Vostra qualificata risposta porgiamo cordiali saluti.

 


 

IN EVIDENZA 

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale 
(G.U. n. 181 del 3 agosto 2013)

...... Articoli di interesse:

 

Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: 
«1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.»
.

Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: 
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: 
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; 
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter»

 

Telefona al 0437 959261 per comunicazioni oppure manda una mail a: t.cornaviera@provincia.belluno.it 


Questa newsletter viene inviata ai Manutentori che ne fanno richiesta, ed è distribuita via e-mail con frequenza saltuaria. In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati dei destinatari saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter. Su richiesta, sarà possibile essere rimossi in qualsiasi momento all'elenco dei destinatari.

Newsletter del 22.10.2013 a cura di Tiziano Cornaviera
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