Abrogato l'art. 13 sulla necessità di informazione ed allegazione della dichiarazione di conformità negli atti di compravendita immobili (articolo 35, comma 2, Legge n. 133 del 2008).

Sicurezza degli impianti: la nuova 46/90   

Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, saranno abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

I contenuti
Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.

L’art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate all’installazione degli impianti.
L’art. 4 elenca i requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica.
L’art. 5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è obbligatoria la progettazione.
L’art. 6 illustra i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte.
L’art. 7 disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori.
L’art. 8 detta le disposizioni relative agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
L’art. 9 prevede l’obbligo di subordinare il rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
L’art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti rimandando, per ascensori e montacarichi in servizio privato, al Dpr 30 aprile 1999, n. 162.
L’art. 11 disciplina le procedure di deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
L’art. 12 disciplina il contenuto del cartello informativo che l’impresa è tenuta ad affiggere all’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti al Regolamento.
L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti. (abrogato)
L’art. 14 disciplina il finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI.
L’art. 15 è dedicato alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.

 

Sugli impianti non c'è più alcun obbligo per compravendite e locazioni

 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 113/'08, è caduto ogni obbligo di consegna o di allegazione di documentazione relativa alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita o di locazione di un immobile, abitativo e non abitativo.

Il decreto-legge in questione ha infatti abrogato l'articolo 13 del decreto ministeriale n. 37 del 2008, che aveva imposto ai proprietari tutta una serie di adempimenti nel senso sopra indicato, obbligando in particolare gli stessi alla consegna agli acquirenti e agli inquilini della documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti presenti negli immobili venduti o locali.

 All’imposizione di inutili incombenze di natura puramente documentale si sostituisce, con un nuovo provvedimento che sarà emanato entro il marzo 2009, l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti per i proprietari e la previsione di un reale sistema di verifiche.

 

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento .