Accertamenti e sanzioni - Linee guida per gli uffici tecnici comunali

Con l'emanazione dei decreti attuativi le sanzioni diventano applicabili. 


 

Sanzioni


Sono precisate dall’art. 15 del DLgs 192/05 e sono particolarmente onerose per  il Direttore dei lavori che vede accresciute le sue responsabilità.

 

Soggetto Tipologia di violazione Sanzione
Professionista
qualificato
Mancato rispetto delle modalità stabilite per la compilazione della relazione tecnica 192  30% parcella

Mancato rispetto delle modalità stabilite per la compilazione attestato di certificazione o qualificazione energetica

30% parcella
Relazione tecnica non veritiera

70% parcella + segnalazione ordine o collegio

Attestato certificazione o qualificazione energetica non veritiero

70% parcella + segnalazione ordine o collegio
Direttore dei Lavori

Omesso deposito dell’asseverazione della conformità delle opere o dell’attestato di qualificazione energetica

50% parcella + segnalazione ordine o collegio

Asseverazione falsa delle opere o dell’attestato di qualificazione energetica

5000 euro

Proprietario o conduttore, l’amministratore

Violazione delle norme esercizio impianti 500-3000 euro
Manutentore

Violazione delle norme di controllo e di manutenzione impianti

1000 – 6000 euro + segnalazione CCIA

Costruttore

Omissione dell’attestato di certificazione nel atto di compravendita

5000-30000 euro
Proprietario

Mancata consegna dell’attestato di certificazione energetica (la nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente) 

Contratto nullo
Locatore

Mancata consegna dell’attestato di certificazione energetica (la nullità può essere fatta valere solo dal conduttore)

Contratto nullo

 

Per le domande di nuovi edifici presentate dopo l’8 ottobre 2005, l’attestato di qualificazione energetica AQE, dovrà essere consegnato dal Direttori dei Lavori al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

L’attestato di certificazione energetica ACE non va consegnato in Comune ma al proprietario dell'immobile che può allegarlo all’atto di compravendita.

 I Comuni possono autorizzare anche l’uso di procedure telematiche per la consegna di questi documenti e autorizzare verifiche in corso d’opera nei cantieri e fino ai cinque anni successivi la fine dei lavori.

 


Art. 15. Sanzioni
(così modificato dall'articolo 6 del d.lgs. n. 311 del 2006)

 

1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.

 

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

 

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

 

8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.*

 

9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.*

 

* Testo abrogato dalla Legge 133/08

 

 


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