Il principio.  Il titolare di posizione organizzativa non è da considerare organo avente competenza propria, con rilevanza esterna, in quanto tale attribuzione spetta ai soli organi di governo e ai dirigenti.


Il responsabile del procedimento non può firmare atti finali

Il responsabile del procedimento non può legittimamente adottare provvedimenti finali, al posto del dirigente.

L'incarico di responsabile del procedimento, infatti, non equivale a delega di funzioni dirigenziali, né ha il valore di assegnare a funzionari privi della qualifica dirigenziale competenze che la legge riserva ai dirigenti, in quanto organi dell'ente locale.

La sentenza del Tar Veneto, sezione III, 28 aprile 2008, n. 1136, di annullamento di atti adottati da un funzionario responsabile del procedimento, invece del dirigente, si può qualificare come pietra miliare, per la disamina e la soluzione della questione connessa alle competenze della figura del responsabile del procedimento, prevista dalla legge 241/1990.

 La tesi favorevole a competenze decisorie.

Molta parte della dottrina ritiene che il responsabile del procedimento in quanto tale disponga della competenza ad adottare il provvedimento che conclude il procedimento. In altre parole, l'incarico di responsabile del procedimento attribuirebbe all'incaricato il potere di adottare gli atti ,amministrativi di natura cosiddetta "negoziale", atti a costituire, modificare o estinguere posizioni, giuridiche di terzi. Secondo questa chiave di lettura, tale competenza deriverebbe dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 241/1990, laddove di prevede che il responsabile del procedimento "adotta, ove ne abbia la competenza, il . provvedimento finale".

 L'illegittimità ravvisata dal Tar Veneto.

 I giudici veneti rigettano decisamente la tesi della competenza del responsabile del procedimento ad adottare provvedimenti finali. Secondo la sentenza del Tar non è condivisibile ritenere che il funzionario titolare di posizione organizzativa, in quanto nominato responsabile del procedimento, possa considerarsi implicitamente destinatario di delega di funzioni dirigenziali. Sebbene l'articolo 5 della legge 241/1990 disponga che il dirigente assegni sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria' nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, occorre considerare, evidenzia il . Tar, che tale disposizione è stata posta in essere in un momento storico nel quale il principio di separazione tra politica ed amministrazione era disciplinato ed attuato in modo parziale e limitato. Insomma lo scopo era evidenziare in particolare la responsabilità procedimentale delle strutture amministrative rispetto agli organi politici. L'articolo 5 citato tuttavia non va considerato come una deroga implicita alla competenza dei dirigenti che ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs 267/2000 è da considerare esclusiva.

D’altra parte, aggiunge il Tar; nell’ordinamento delle amministrazioni pubbliche il titolare di posizione organizzativa non è da considerare organo avente competenza propria con rilevanza esterna in quanto tale attribuzione spetta ai soli organi di governo e ai dirigenti. I "quadri" assumono rilevanza di organo e potere di adottare provvedimenti finali solo negli enti privi di qualifiche dirigenziali in quanto depositati delle funzioni dirigen­ziali loro attribuite dai sindaci ai sensi dell’articolo 109 comma 2 del d.lgs 267/2000. E’ dunque solo presso questi enti che funzionari possono adottare atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l'esterno.

Conclude il Tar che l'articolo 6 comma 1; lettera e) deve essere interpretato nel senso che il responsabile del procedimento può emanare il provvedimento finale avente rilevanza esterna solo se questo rientra tra quelli di propria competenza.

E, cioè, quando sia la legge che attribuisca direttamente al responsabile del procedimento in quanto tale (prescindendo dal possesso della qualifica dirigenziale) la competenza ad adottare un provvedimento: l'esempio è l'adozione delle varianti progettuali che non comportano modifica del quadro economico consentita dall’articolo 139., commi 9 e 10 del dpr 554/1999.

ItaliaOggi

 La sentenza del TAR