Il ruolo della Provincia

Il ruolo della Provincia

 

La Provincia, esercita un ruolo di indirizzo e vigilanza sugli atti dei Comuni relativi alle attività sottoelencate.

Attività

Normativa di riferimento

Permessi di Costruire in deroga per interesse pubblico 
COMPETENZA DEL COMUNE

Art. 14  DPR 380/01

Ex Art. 80 L.R 61/85 ora art. 14 L.R. 11/04 
NON PIU' DI COMPETENZA PROVINCIALE

Mancato rilascio del Permesso di costruire

Art. 21 c.2  DPR 380/01

Art. 79 L.R. 61/85

Segnalazioni abusività

Art. 27 c.4  DPR 380/01

Art. 89 c.5  L.R 61/85

Invio elenco mensile del Segretario

Art. 31 c.7  DPR 380/01

Art. 89 c.6  L.R 61/85

Poteri sostitutivi per mancati adempimenti sanzionatori su pratiche di abuso

DPR 380/01 art. 40

Art. 100  L.R 61/85

Determinazione valore venale

DPR 380/01 artt. 33, 34, 37, 38 (Ag. Territorio)

Art. 93 c.1,  Art. 96 c.1 L.R 61/85 (Pi.Ges.T)

Annullamento provvedimenti comunali

Art. 39  DPR 380/01

Art. 30 c.1, 2, 3, 4, 5 L.R. 11/04 (ex Art. 98 L.R 61/85)

Poteri sostitutivi per mancato adempimento strumenti urbanistici

Art.  30 c. 6, 7, 8, 9 L.R 11/04 (ex Art. 69 L.R. 61/85) 

Poteri sostitutivi per mancato adempimento piano urbanistico attuativo (PUA)

Art.  20 c.2 L.R 11/04 (art. 22 L. 30 aprile 1999, n. 136)

 

Dopo l'entrata in vigore del Testo Unico per l'edilizia, le competenze provinciali sulle funzioni attribuite dalla Regione Veneto, sono mutate anche se non significativamente, poichè la stessa con L.R. n. 16 del 1.08.2003 ha riaffermato la propria disciplina regionale.

L.R. 16/04  - Art. 13 – Disciplina transitoria dell’attività edilizia.

       1.    Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché  le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo. 

 


 

Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004.

 Art. 59 - Funzioni delle Province. LR 13.04.2001 n. 11
1. Sono attribuite alle province, secondo le disposizioni vigenti in materia, le seguenti funzioni:
a) adozione del progetto preliminare e del piano territoriale provinciale nonché delle relative varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale n. 61 del 1985;
b) approvazione dei piani di settore di livello provinciale e loro varianti in conformità alle disposizioni dei piani territoriali provinciali approvati;
c) approvazione ai sensi della disciplina transitoria di cui all’articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, dei piani regolatori generali e loro varianti, fatte salve le competenze attribuite ai Comuni dalla legislazione vigente;
d) esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Provincia ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;
e) emanazione del nulla-osta per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali nei casi previsti dall’articolo 80 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;
f) annullamento dei provvedimenti comunali illegittimi nei casi previsti dall’articolo 98 della legge regionale n. 61/1985;

g) competenze in materia di formazione e funzionamento della commissione urbanistica provinciale di cui all’articolo 114 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;
h) adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di trasformazione nei casi di entità tale da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti in itinere ai sensi dell’articolo 71, comma 4 della legge regionale n. 61/1985;
i) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di salvaguardia al piano territoriale provinciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;
l) adozione del provvedimento di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale provinciale o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l’attuazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;
m) esercizio delle funzioni di cui all’articolo 57 della legge regionale n. 61/1985;
n) individuazione dei comuni tenuti all’approvazione del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale n. 61/1985.