NOTE-FINANZIARIA

Le detrazioni fiscali del 55% scadono a dicembre 2010.


Grafico sui risultati    

Un interessante grafico sui risultati della Finanziaria a partire dal 2007 che dimostra quanto sarebbe utile una seria diagnosi energetica sugli edifici prima di intraprendere gli interventi.

Nel grafico sotto si rileva che gli interventi più numerosi sono stati sugli infissi ma, sul grafico sopra, si nota che sono anche quelli dove si è conseguito il minor risparmio energetico.

Gli interventi meno numerosi, ma più efficaci in termini di risparmio energetico, si hanno con le coibentazioni, quindi i cappotti di pareti esterne e in particolare gli isolamenti dei tetti.

Chiaramente sostiture le finestre è meno impegnativo di un intervento di coibentazione del tetto o della esecuzione di un cappotto esterno.
In particolare nei condomini, dove il singolo condomino può decidere autonomamente la sostituzione delle sue finestre e svolgere la pratica con l'ENEA senza necessità di firma del tecnico .  E questo è positivo.
Si vede però che i  vantaggi che si conseguono sono ben inferiori a quelli di un intervento sulle strutture opache. 

 

 

 

 

Interventi nei condomini
Prima di pensare al fotovoltaico .... è meglio pensare all'involucro

Non è facile nelle assemblee condominiali raggiungere un accordo per interventi di coibentazione sulle parti comuni (involucro e impianti). Si discute animatamente senza arrivare a una decisione condivisa perdendo quindi l'occasione di un consistente risparmio per tutti.
La vigente normativa prevede alcune facilitazioni sulle decisioni della assemblea.
Inoltre, nel caso si decida la sostituzione del generatore (> 100 kW) è richiesta la diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto appunto per mettere in evidenza gli interventi più convenienti.

art. 26  legge 9 gennaio 1991, n. 10 (così modificato dall'art. 16 del Dlgs 192/05 e 311/06)

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali. *

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1 ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. (comma sostituito)
 

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
 

art. 4 DPR 2 aprile 2009,  n. 59 

5. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C al decreto legislativo. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, e' fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
 


* Cosa cambia con la nuova normativa:
La maggioranza assoluta delle quote millesimali è rappresentata dal 501 millesimi. La maggioranza semplice può essere inferiore a 501 millesimi e rappresenta comunque la maggioranza dei votanti.
Esempio: se partecipano all'Assemblea 630 millesimi, la maggioranza semplice è rappresentata da 316 millesimi.