Le nuove norme sulla manutenzione delle caldaie e sulle verifiche

... da adeguare al DLgs 311 ...

Le nuove norme sulla manutenzione delle caldaie e sulle verifiche secondo il nuovo D.lgs. 192 del 19 agosto 2005

 Il D.Lgs. 192, entrato in vigore l’8 ottobre 2005,  troverà la sua piena applicabilità attraverso l'emanazione di alcuni futuri decreti che dovrebbero essere emanati entro 120 giorni dall'entrata in vigore.
Nella fase transitoria il campo di applicazione non considera la climatizzazione estiva, ma si limita  al solo riscaldamento invernale di cui al DPR 412.

Le abrogazioni e le mancate abrogazioni previste dall’art. 16 stanno creando incertezze e conflitti con altre norme che rende urgente un testo coordinato

 Il D.Lgs. 192 abroga, tra l’altro, l'articolo 1 dei D M. 6 agosto 1994 che recepiva una serie di norme UNI attuative del DPR 412 relative al contenimento dei consumi energetici. Tra tali norme c'è anche la Uni 10389 (attualmente in corso di revisione) sulla misura in opera del rendimento energetico. E' vero che la norma non è abrogata, ma ne è abrogato il recepimento. Con che norma si dovranno dunque fare i controlli?

Tra l'altro l'allegato L ribadisce che il "rendimento di combustione va misurato in conformità alle norme tecniche UNI.

 Definizione di impianto termico secondo l’allegato A del D.Lvo 192/05

Impianto termico

è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

 Impianto termico di nuova installazione

è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico.

 Le limitazioni sugli scarichi rispetto alle norme di installazione. (obbligo di scarico a camino nei casi previsti dall'articolo 5 comma 9 del DPR 412) vengono estese anche agli scaldacqua.

 La manutenzione

 Lo schema, indicato nell'allegato L al comma l, ricalca sostanzialmente lo schema dell'articolo 11, comma 3 del DPR412:

·          le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione vanno effettuate conformemente alle istruzioni tecniche del fabbricante dell'impianto (leggi l'installatore);

·          in mancanza di queste, conformemente alle istruzioni del fabbricante di apparecchi e dispositivi;

·          altrimenti conformemente alle norme CEI e UNI per la restante parte di impianto, e per gli apparecchi e i dispositivi privi di istruzioni del fabbricante;

·          in mancanza anche di tali specifiche indicazioni con le seguenti cadenze:

 

TIPOLOGIA IMPIANTO

Cadenza  manutenzione

Impianti a combustibili liquidi e solidi di qualsiasi potenza

1 anno

Impianti a gas con P nom. foc. >= 35 kW

1 anno

Impianti a gas con P nom. foc. < 35 kW e installati da più di 8 anni

2 anni

Impianti a gas con P nom. foc. < 35 kW con focolare aperto

2 anni

Tutti gli altri impianti 

P nom. foc. < 35 kW a gas stagni e installati da meno di 8 anni

4 anni

P nom. foc. < 35 kW a gas con focolare aperto, ad aria calda e installati da meno di 8 anni

4 anni

 

Al termine di tali operazioni va redatto un rapporto di controllo secondo:

l'allegato F (per impianti con Potenza nominale al focolare> 35 kW)

l'allegato G (per impianti con Potenza nominale al focolare < 35 kW)

Quindi l'ex allegato H del DPR 412 diventa allegato G, (cambia un po' e nasce l'allegato F per gli impianti sopra i 35 kW).

 Tali allegati vanno trasmessi con la firma del terzo responsabile o dell'operatore agli enti competenti, i quali daranno luogo alle ispezioni per controllare la veridicità per almeno il 5% degli impianti presenti sul territorio di competenza privilegiando quelli per i quali non è stata inviata la documentazione. Il meccanismo dell'autocertificazione viene quindi esteso anche agli impianti sopra i 35 kW.

 

Verifiche di rendimento

 Quello che ora sì chiama allegato H contiene invece i valori limite del rendimento di combustione. Le cose sono cambiate rispetto al DPR 412. Infatti tale allegato H rimanda, per i generatori ad acqua calda, ancora all'articolo 6 del DPR 412, il quale a sua volta rimandava al DPR 660/96 ma prescrive che i rendimenti limite da prendere in considerazione indicati nel DPR 660/96 non debbano essere più sempre e solo quelli relativi alle caldaie standard; ma quelli relativi alla caldaia effettivamente installata.

 E' un grosso pasticcio. Anzitutto (e questo lo faceva già il DPR 412) si chiede di confrontare un rendimento di combustione misurato in opera con un rendimento utile (quello indicato nel DPR 660/96). E poi il DPR 660/96 riguarda "gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici" e ... "gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati". Quindi esclude gli scaldacqua individuali che invece secondo la nuova definizione di impianto termico sono sottoposti anche loro all'effettuazione della misura del rendimento. In più ricordiamo che una norma per misurare il rendimento di combustione delle caldaie a condensazione in Italia non esiste ancora...

 Per finire sospettiamo seriamente che tanti scaldabagni non ce la faranno proprio a rispettare tali valori di rendimento (tra l'altro nel D.lgs. 192 non sono previsti punti percentuali di sconto per i vecchi generatori) e dovranno essere presi e gettati via.

 I rendimenti limite di combustione dunque sono uguali ai rendimenti limite utili del DPR 660/96 riportati nella tabellina a fondo pagina.

 L'allegato L al comma 3 stabilisce le cadenze delle verifiche di rendimento da effettuarsi a cura dei manutentori:

 ·          in occasione delle operazioni di controllo e manutenzione;

 ·     ma comunque (quindi se le operazioni di controllo e manutenzione hanno cadenza più lunga) secondo la seguente tabella:

 

TIPOLOGIA IMPIANTO

Cadenza verifica del rendimento

Generatori con  P nom. foc. >= 35 kW

1 anno

Generatori con P nom. foc. < 35 kW 

4 anni

Centrali termiche a combustibili liquidi o solidi di qualsiasi potenza

2 all’anno

Altre centrali termiche (quindi a gas) con P nominale complessiva > 350 kW 

2 all’anno

 

esempio:

TIPOLOGIA IMPIANTO

Cadenza del controllo ed eventuale manutenzione

Cadenza verifica rendimento

P nom. foc. < 35 kW alimentato a gas, camera stagna, fluido acqua, installazione <= 8 anni

4 anni

4 anni

Alimentato a gas, camera aperta, fluido aria, installazione <= 8 anni

4 anni

4 anni

Alimentato a gas, camera aperta, fluido acqua, installazione <= 8 anni

4 anni

4 anni

Alimentato a gas, camera aperta, fluido acqua, installazione > 8 anni

4 anni

2 anni

Alimentato a gas con 12 generatori da 30 kW ciascuno

4 anni

2 all’anno

Generatori con P nom. foc. < 35 kW, alimentati a legna, con distribuzione per mezzo di corpi scaldanti, installazione domestica

1 anno

2 all’anno

 

Tipo di caldaia

Intervalli di potenza

(kW)

Rendimento a potenza nominale

Rendimento a carico parziale

Temperatura media dell’acqua (°C)

Espressione del requisito del rendimento (%)

Temperatura media dell’acqua (°C)

Espressione del requisito del rendimento (%)

Caldaie standard

4 - 400

70

>= 84 + 2 log Pn

> - 50

>= 80 + 3 log Pn

Caldaie a bassa temperatura

4 - 400

70

>= 87,5 + 1,5 log Pn

40

>= 87,5 + 1,5 log Pn

Caldaie a gas a condensazione

4 - 400

70

>= 91 + 1 log Pn

30 (**)

>= 97 + 1 log Pn

(*) Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi. (**) Temperature dell’acqua di alimentazione della caldaia 

 I libretti

Se prendiamo per buona l'affermazione che la volontà del legislatore sia quella di modificare il DPR 412 dove se ne toccano i contenuti, ma di lasciarlo uguale dove non si dice nulla, allora il D.1gs. 192 lascia i libretti di centrale ed impianto esattamente come stanno. Rimane aperta la questione dei rendimenti di combustione limite che sui "nuovi" libretti, quelli approvati con DM 17 marzo 2003, sono espressamente indicati, e che, quindi, sembrerebbe non dovrebbero essere più presi in considerazione.

 I controlli degli enti pubblici

La sua attuazione è ora responsabilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ma gli accertamenti e le ispezioni devono essere realizzati privilegiando accordi sia con gli enti locali, sia con organismi pubblici e privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.. Quindi i Comuni e le Province che fino ad ora erano gli enti responsabili dei controlli verranno, se del caso, delegati dalle Regioni.

 L'ultimo comma dell'allegato L prevede che laddove sono già iniziate attività di controllo e ispezione ai sensi della legge 10/91 queste vengano continuate con le stesse modalità per ancora un biennio.