Accertamenti e sanzioni - Linee guida per gli uffici tecnici comunali

Nuovi edifici e ristrutturazioni con Su > 1000 mq
ambito di intervento art. 3 comma 1, comma 2, lettere a1 e a2 > APPLICAZIONE INTEGRALE


Procedure per gli uffici tecnici comunali
Accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

        Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è entrato in vigore l' 8 ottobre 2005. In data 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 contenente disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.192/05. 
I decreti attuativi finora pubblicati sono il  D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 recante "Attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia." e il Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Quindi, i progetti presentati dopo il 2 febbraio 2007 devono essere redatti secondo il nuovo D.Lgs. 192/05 adeguato al D.Lgs. 311/06.

E' opportuno, per prima cosa, adeguare gli stampati.

ESAME DEL PROGETTO

La nuova normativa prevede, per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni con Su > 1000 mq, l'utilizzo di fonti rinnovabili. (es. pannelli solari termici o fotovoltaici) 
Se negli elaborati di progetto (relazione o/e disegni) non si fa alcun cenno, la pratica può essere sospesa richiedendo:

Evitare imposizioni se non espressamente previste da norme comunali e lasciare alla responsabilità del progettista la decisione su come adeguarsi alla normativa.


COMUNICAZIONE RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE

All'atto della comunicazione del rilascio del permesso di costruire è opportuno precisare correttamente la documentazione da presentare per l'inizio dei lavori:


DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER L'INIZIO DEI LAVORI

Normalmente l'inizio dei lavori viene comunicato su apposito stampato predisposto dal Comune. Su tale stampato, oltre alla data di inizio lavori, viene elencata la documentazione necessaria allegata.  Il direttore dei lavori spunterà, se dovuta, la casella con la scritta: 

Un semplice controllo prima di restituire la copia con attestazione di deposito:
Basta accertare che la Relazione di calcolo contenga la dichiarazione di rispondenza firmata e che sia conforme all’Allegato E, cioè esattamente come sottoriportato:

10 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto,                         iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute del decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE;

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

data                                                                            Firma

 


DOMANDA DI AGIBILITA'

Al momento della richiesta di agibilità, altro necessario accertamento è quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del vigente decreto 192/05 che recita:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

Solo per le pratiche presentate dopo 8.10.2005, e che riguardano edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni con Su > 1000 mq (art. 3 comma 2 lettera a) va accertato che venga depositata dal Direttore dei Lavori l'asseverazione prevista. 

Se dall'esame della documentazione trasmessa per l'agibilità manca, si richiede 

 

Altre modalità di controllo potranno essere definite solo dall'Amministrazione Comunale in base all'art. 8 comma 4 del DLgs 192: 
Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

 Da notare che in questo caso si va oltre l'attività di accertamento che compete al tecnico comunale.


VARIANTI

        Anche per varianti di progetti presentati prima del 8 ottobre 2005, è opportuno richiedere la documentazione citando il  vigente D.Lgs. 192/05. 
        Sarà compito del professionista qualificato relazionare sul graduale adeguamento in base alla entità dell’intervento in variante richiesto.
        Per esempio, presentando una variante di limitata entità, nella quale non è tecnicamente possibile operare alcun adeguamento al DLgs 192, si continuerà ad operare con la vecchia Legge 10.
        Se però viene richiesta una variante essenziale, quale l’aggiunta di un piano o di una stanza all’edificio, quella parte dovrà essere adeguata, sempre per quanto tecnicamente possibile, al nuovo DLgs 192/05.


   Per domande e segnalazioni sull'argomento clicca sull'icona contatti