Edifici Esistenti
ambito di intervento art. 3, comma 2, lettera c 1 > APPLICAZIONE LIMITATA   

Ampliamento di Edifici Esistenti
ambito di intervento art. 3, comma 2, lettera b > APPLICAZIONE INTEGRALE MA LIMITATA   

Anche per le ristrutturazioni e per la manutenzione straordinaria la nuova norma prevede livelli minimi di isolamento per la struttura interessata dai lavori.


Procedure per gli uffici tecnici comunali
Accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

     
        Nella prima versione del Decreto Legislativo 192/05, entrato in vigore il 8.10.05 gli edifici esistenti non erano stati presi in considerazione Con il nuovo decreto correttivo dal 02.02.07, oltre agli ampliamenti,  anche per i piccoli interventi sugli edifici esistenti, sono previsti nuovi e severi livelli di isolamento.
        Al di fuori dei casi di applicazione integrale (nuovi edifici e ristrutturazioni importanti come da art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs 192), è prevista una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri come da Allegato C richiamato dal DPR 59/09 art. 4 c.4
        Quindi, presentando un progetto di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, il progettista dovrà relazionare anche in merito alla applicabilità del vigente decreto per il contenimento del consumo energetico.
        Se dall'esame della documentazione presentata a corredo del progetto di ristrutturazione, di ampliamento, di manutenzione straordinaria  manca questo riferimento può essere  richiesta documentazione integrativa:
 

Tale relazione potrebbe anche concludere che non vi sono i presupposti per l'applicabilità, sono comunque valutazioni che deve fare il progettista.
 


         Il Decreto prevede, a secondo delle varie tipologie di intervento, la presentazione di specifica documentazione. E’ comunque consigliabile non fare tante distinzione e richiedere la documentazione generica per ogni intervento: Sarà responsabilità del professionista qualificato che sottoscrive la relazione inquadrare correttamente l'intervento, come prevede il Decreto.

Il decreto attuativo DPR 59/09 richiama l'Allegato C in merito al rispetto della trasmittanza minima.
        Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture, si richiede il rispetto della trasmittanza minima fissata dalle tabelle di cui all'Allegato C, secondo la zona climatica e il periodo di appartenenza.

Per fare esempio se a Belluno (zona climatica F) si prevede di rifare il tetto con ambienti nel sottotetto riscaldati, nella DIA o nella richiesta di Permesso di Costruire presentata dal 01.01.2010, va dimostrato che il valore della trasmittanza termica (U) deve essere inferiore o uguale a 0,29 W/m2K.

Questi limiti per essere rispettati impongono
 livelli di isolamento ben oltre gli attuali !! 

Vediamo, sempre a titolo informativo, un altro  esempio in zona climatica F (ad eccezione di 4 Comuni, tutta la Provincia di Belluno è in zona F). 
Si prevede il rifacimento degli intonaci esterni di un edificio esistente. La qualificazione dell' intervento ricade nella manutenzione straordinaria e quindi secondo il nuovo Decreto all'art. 3 comma 2  lettera c. 
Anche in questo caso l'Allegato C prevede il rispetto della trasmittanza minima che deve essere (dal 2010) inferiore o uguale a 0,33 W/m2K. 

Al lato pratico, per rispettare l'U di  0,33 W/m2K in vigore dal 2010, una parete, oltre al laterizio e gli intonaci, deve prevedere per legge un pannello isolante dello spessore di almeno cm.10   !!


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