Organi amministrativi di controllo e regime sanzionatorio

 

La competenza della vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico spetta alle ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) e, qualora previsto, al personale incaricato dai Comuni. 

Specificatamente, il personale abilitato allo svolgimento dell'attività di controllo è il personale regionale delle ARPA con funzioni ispettive, il personale incaricato dai Comuni, in particolare la Polizia Municipale, oltrechè gli organi previsti dalle norme statali, segnatamente il Comando Carabinieri, la Guardia di Finanza e gli organi di Polizia Giudiziaria.

Affianco all'individuazione di competenza generiche sulla vigilanza e controllo delle norme in materia di inquinamento acustico, si affiancano delle competenze specifiche che, nella fattispecie interessano le verifiche fonometriche, le quali sono esperite dal personale delle ARPA.

 Ove dai controlli sia rilevata la violazione dei limiti di rumorosità, scatta a carico del trasgressore il procedimento amministrativo teso all'irrogazione della sanzione amministrativa e all'emanazione della diffida, attraverso la quale viene imposto l'adeguamento alle prescrizioni normative entro un congruo termine. Generalmente, i due provvedimenti sono notificati nel medesimo atto.

Le verifiche fonometriche sono attivate per mezzo di segnalazione scritta e, nei casi previsti, telefonica da parte del/i soggetto/i disturbato/i.

 La verifica delle immissioni sonore è svolta, così come sostenuto dalla recente giurisprudenza, senza preavviso della controparte, allo scopo di evitare che siano apportare modifiche agli impianti o alle attività tali da pregiudicare l'esito delle rilevazioni (Tribunale Amministrativo Regionale Trentino-Alto Adige - Sede di Trento, l0 luglio 2003 - sentenza n. 262; Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224).

Allor quando sia stato accertato il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa, il rapporto redatto dall'organo accertatore costituisce la base per l'avvio del procedimento amministrativo.

Ciò premesso, qualora non diversamente stabilito dall'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo accertatore (ARPA o organo preposto al controllo), l'Amministrazione competente, comunica al trasgressore e al/ai soggetto/i direttamente interessato/i (quale l'esponente), con provvedimento motivato, ossia con i riferimenti normativi e le ragioni che hanno determinato l'atto, l'avviso di avvio di procedimento, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante" Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, nella comunicazione devono essere indicati:

La norma in materia di procedimento amministrativo prevede, inoltre, sia individuata la persona cui fa capo l'istruttoria del procedimento amministrativo, ovvero il responsabile del procedimento, al quale compete:

Attraverso la comunicazione di avvio del procedimento è garantito al trasgressore, ovvero al soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, la partecipazione al procedimento amministrativo previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90, in altri termini definito "diritto alla difesa", allo scopo di verificare e, se del caso, contestare la veridicità e l'esattezza degli accertamenti compiuti.

La comunicazione di avviso di avvio di procedimento indica il termine (di norma 30 giorni) entro il quale il trasgressore può presentare eventuali osservazioni.

Nel caso non siano pervenute osservazioni o qualora le stesse non risultino pertinenti al caso, nei confronti del trasgressore viene irrogata la sanzione amministrativa e, il medesimo, viene diffidato ad adeguarsi alle prescrizioni normative entro un congruo termine.

Di seguito saranno argomentati gli aspetti inerenti la diffida, mentre saranno trattate in un secondo tempo le procedure previste per l'applicazione della sanzione amministrativa.

 

 Diffida

Attraverso il provvedimento di diffida inizia l'et1èttivo procedimento amministrativo, un'azione rivolta principalmente a contenere i livelli sonori entro valori accettabili.

Come per ogni procedimento amministrativo, anche l'atto di diffida dovrà indicare la struttura amministrativa competente, nonché il termine entro cui è possibile ricorrere.

 In merito ai tempi di adeguamento alle prescrizioni normative, è opportuno fare una distinzione fra" interventi di piccola entità" (ad es. sostituzione di una ventola di aspirazione, isolazione acustica di una parete, ecc.), per i quali può essere definito da subito un tempo di adeguamento ritenuto necessario all'esecuzione dell'intervento (non più di 30-60 giorni asseconda dell'intervento), da" interventi di mitigazione sostanziali" che, per questo motivo, necessitano di apposita domanda di autorizzazione o concessione edilizia, quali opere murarie, aumenti di volume, ecc.. In tal caso, la diffida dovrà prevedere la presentazione di un piano di bonifica acustica, redatto da un tecnico competente in acustica, nel quale devono essere riporti almeno i seguenti elementi.

Sulla scorta dei contenuti tecnici della documentazione presentata, sarà compito dell' Amministrazione fissare i termini e le modalità entro i quali il trasgressore dovrà adeguarsi ai limiti previsti dalla vigente normativa. 

Sia per interventi di piccola entità che per interventi di mitigazione sostanziali, il provvedimento di diffida dovrà prevedere che, al temine della realizzazione degli interventi di bonifica acustica, il trasgressore produca un'analisi fonometrica, eseguita nelle stesse condizioni operate dall'organo accertatore, redatta da un «tecnico competente in acustica», attraverso la quale attestare la conformità degli interventi di mitigazione eseguiti. Tale verifica, oltrechè dimostrare l'osservanza alle prescrizioni contenute nella diffida, potrà fornire un'importante indicazione circa la reale efficacia degli interventi eseguiti. La verifica del solo potere fonoisolante, per mezzo di metodi empirici o ricavato da certificati di laboratorio dei materiali impiegati, offre, infatti, un margine di errore decisamente elevato, a seconda della messa in opera, e quindi non rassicura circa l'efficacia delle opere di mitigazione eseguite.

 Inoltre, la richiesta di verifica fonometrica è da intendersi come atto di attestazione di conformità dei livelli sonori ai limiti prescritti dalla vigente normativa, in relazione alla quale, l'amministrazione potrà disporre la chiusura del procedimento avviato, così come sostenuto in una recente sentenza del T.A.R. Abruzzo, Pescara 24 luglio 2003, n. 665. Nel contempo, lo stesso trasgressore avrà modo di sollevarsi da eventuali responsabilità derivate da un nuovo accertamento o, qualora gli interventi non risultino risolutivi, potrà richiedere al Comune una proroga dei termini fissati per l'adeguamento, entro la cui scadenza verranno ripetute le misurazioni.

Contro il provvedimento di diffida è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e, comunque, da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'inosservanza della diffida comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'arto l0,comma 3 della Legge n. 447/95, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'arto 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

Fatto salvo quanto sopra esposto, in alcuni specifici e, fortunatamente, rari casi, ovvero quanto l'accertamento fonometrico evidenzi delle situazioni a rischio per la salute pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, ai sensi dell'art. 9, comma l della L. 447/95, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Chiunque non ottempera a tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. l0, comma 1 della menzionata legge quadro, oltrechè a quanto previsto dall'articolo 650 c.p..

 

Sanzione

La sanzione amministrativa è la pena che la legge prevede per l'illecito amministrativo; essa riveste per il trasgressore la natura di punizione per la realizzazione di una condotta vietata dalla norma o per l'omissione di un comportamento doveroso.

La normativa in materia di inquinamento acustico prevede un regime sanzionatorio ristretto ai soli primi 3 commi dell'arto l0 della Legge n. 447/95 che riguardano nell'ordine:

 

comma 1

l'inottemperanza a provvedimenti contingibili e urgenti (sospensione dell'attività o fermo degli impianti);
comma 2 il superamento dei limiti di rumorosità (D.P.C.M. 14/11/97 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore");
comma 3 la violazione delle disposizioni dettate da leggi statali, provinciali e dai comuni (Decreti attuativi legge n. 447/95, norme provinciali e regolamenti comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico - provvedimenti sindacali).

 

 

 fonte: inquinamentoacustico.it