RISPARMIO ENERGETICO
    Normativa Europea
    Normativa Italiana
    DECRETO 192 + 311 + Allegati
    Decreti Attuativi 192
    Decreto Legislativo 115/2008
    Regione Veneto
    Pubblica Amministrazione
    Energy Manager
    PRESTAZIONE Energetica (ex Certificazione)
    Tabelle e Utilità
    Strumenti Operativi
    Involucro Edilizio
    Detrazioni Fiscali
    Finanziamenti Fondo Rotativo
    Incentivi 2010 (chiuso)
    Conto Termico 2013
    Controllo Impianti Termici
    Legislazione
    Documenti da scaricare

Unità di Progetto Energia

Dic. 2010 - esauriti i 300 milioni di euro messi a disposizione

Nel Fondo erano compresi gli aiuti destinati all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica Hanno fruito dell’incentivo oltre 3.600 unità abitative ad alta efficienza energetica, per un totale di circa 20 milioni di euro


Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 introduce, tra altri provvedimenti di natura fiscale e semplificazioni per le pratiche edilizie, un fondo a sostegno di interventi e prodotti che abbiano come obiettivo l'efficienza energetica (art. 4).
Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede un finanziamento pari a 300 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.

 Il 6 Aprile 2010 è stato pubblicato ed entrato in vigore il Decreto Ministeriale 26 marzo 2010 che definisce le modalità e i requisiti necessari per poter accedere a tali contributi.

Con Legge 22/05/2010 n. 73, in vigore dal 26/05/2010, è avvenuta la conversione con modificazioni del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.

INCENTIVI DM 26 Marzo 2010   dal 15 aprile 2010.

I contributi sono riservati ad edifici con Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale:

 EPi < 0,7 EPi  limite:  83,00 €/mq di superficie utile con max 5000 €   (30% sotto i limiti di legge)
 EPi < 0,5 EPi limite: 116,00 €/mq di superficie utile con max 7000 €   (50% sotto i limiti di legge)

Per EPi si intende il fabbisogno di energia primaria dell'edificio da incentivare, mentre per EPi limite si intende quello minimo prescritto dal gennaio 2010 riportato nell'allegato C, tab. 1-3 del D.Lgs 192/2005 e s. m.
(il riferimento alla Classe Energetica A o B è quindi improprio)

MODALITA'
Per l'acquisto di immobili non viene praticata la riduzione di prezzo. La prenotazione sarà a cura del costruttore/venditore; il contributo sarà riconosciuto direttamente all'acquirente.
EDIFICI AMMESSI
Immobili di nuova costruzione acquistati come prima abitazione della famiglia.
Le operazioni di vendita devono essere stipulate dal 6 aprile 2010 al 31 dicembre 2010.
PROCEDURA VENDITORE
Il venditore con preliminare di compravendita stipulato dopo il 6 aprile 2010 deve:

a ) acquisire l'ACE (attestato di certificazione energetica rilasciato da soggetto abilitato) e allegarlo all'atto di compravendita;
b ) registrarsi per i contributi tramite il Call-Center di Poste Italiane numero 800556670 o dal 17 maggio 2010 tramite il sito del Ministero dello Sviluppo Economico
c ) a partire dal 15 aprile 2010 prenotare il contributo fino al 16 maggio 2010 tramite Call-Center, dal 17 maggio 2010 tramite il portale; la prenotazione va effettuata entro 20 giorni dalla stipula del contratto definitivo di compravendita.

Entro 45 giorni dalla stipula, l'acquirente trasmette al soggetto predisposto alla ricezione di prenotazione e della erogazione del contributo, copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.
Per registrarsi il venditore deve fornire: Codice fiscale,  Codice REA e Provincia, CAP e località della sede dell'esercizio.
Al termine della registrazione verrà fornito il Codice Identificativo del venditore da utilizzare per le prenotazioni.

Per prenotare i contributi il venditore deve fornire:

  • settore di appartenenza del prodotto
  • tipologia di prodotto (percentuale di miglioramento dell'efficienza energetica rispetto ai limiti di legge)
  • superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo
  • estremi dell'acquirente (codice fiscale e dati bancari)
  • prezzo base (al lordo di IVA)

In caso di esito positivo del controllo sulla disponibilità di fondi per il settore di appartenenza del prodotto e verificato che l'acquirente non abbia già usufruito del contributo per la tipologia di prodotto acquistata, sarà data conferma al venditore/costruttore della prenotazione e verranno forniti:
l'importo del contributo, il costo delle spese di gestione, il codice identificativo della prenotazione.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica (ACE), da possedere all'atto della prenotazione del contributo da parte del venditore, prima della stipula del contratto finale di compravendita.
Quando la vendita di edifici nuovi viene effettuata sulla carta, il venditore, a seguito di un analisi energetica preliminare, può prospettare all'acquirente la possibilità del contributo, quindi registrarsi sul sito e 20 giorni prima del contratto definitivo di compravendita, premunirsi dell'ACE vero e proprio e passare alla richiesta di contributo.

PROCEDURA ACQUIRENTE
Entro 45 giorni dal momento della stipula del contratto definitivo di compravendita deve inviare al soggetto predisposto:
  • richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione (scaricabile dal portale)
  • copia documento identità, codice fiscale e dati bancari dell'acquirente
  • copia del contratto definitivo di compravendita che dovrà riportare l'indicazione dell'incentivo

INDICATORE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

 I requisiti necessari per richiedere il contributo fanno riferimento al valore di fabbisogno di energia primaria EPi. da calcolare in conformità con le norme di riferimento ufficialmente in vigore: le UNI T8 11300. Tale indicatore deve essere confrontato con i valori limite previsti dal D.Lgs 192/2005 e s.m.

SOGGETTI CERTIFICATORI

 In assenza del terzo decreto di attuazione del D.Lgs 192/05 che definisca i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti, si ritiene che, nella Regione Veneto, debba essere applicata la normativa nazionale, in particolare il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs n. 115 del 30 maggio 2008.

 Si definisce tecnico abilitato alla certificazione energetica un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Ai fini di assicurare l'indipendenza ed imparzialità di giudizio i tecnici abilitati all'atto della sottoscrizione dell'ACE dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso d i certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente


Disegno di Legge Maggio 2010:  Il DL “Incentivi” si estende anche agli edifici esistenti.

Estensione incentivi agli edifici esistenti: Per raggiungere gli obiettivi dell’efficienza energetica il DM 26 marzo 2010, emanato per definire le modalità di erogazione dei bonus e attuare il decreto legge, sarà integrato con un esplicito riferimento al parco immobiliare esistente.

L’approvazione del emendamento fa venir meno i requisiti precedenti per la fruizione degli incentivi, in base ai quali gli edifici ecosostenibili dovevano costituire non solo la prima abitazione della famiglia, ma anche essere stati costruiti ex-novo.

La registrazione è inoltre aperta solo alle imprese di costruzione che hanno realizzato gli edifici in classe energetica elevata. Per rendere operativi questi cambiamenti, che devono ottenere l’ok definitivo alla Camera, sarà quindi necessario apportare qualche modifica.

Ecoprestito: Inserita anche una disposizione a vantaggio di quanti intendono effettuare, entro il 2010, interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad abitazione principale. Sono previsti prestiti agevolati fino a un massimo di 30 mila euro a tasso zero, da restituire in dieci anni.


Poste Italiane
Telefono: registrazione  800 556 670,    informazioni  800 123 450   da cell.: 199 123 450

Portale Ministero Sviluppo Economico:    Incentivi 2010

 PDF del: Decreto 26 marzo 2010

       PDF del:  Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40

      PDF del:  Legge 22 maggio 2010 n. 73 - Testo coordinato

  PDF del:  Modificazioni in sede di conversione

 

 

home page     link esterni     contatti     area riservata     scrivi     stampa la pagina
info@cornaviera.it
0,0781